I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 30 marzo all'8 aprile

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Aliquote

Direttiva Ue 2022/542, GUUE 6 aprile 2022, n. L107/1

Modifica delle aliquote ridotte

La direttiva in esame reca modifiche della Direttiva 112/2006/Ce e della Direttiva Ue 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. La riforma delle aliquote Iva si è resa necessaria per adeguare l'ordinamento comunitario al regime Iva definitivo, nel quale cessioni e prestazioni saranno soggette ad imposta nello Stato membro di destinazione. Di fatto viene riscritto l'articolo 98, Direttiva 112/2006/Ce sulle aliquote ridotte e viene fatto un rinvio ad una nuova tabella con elenco dei beni soggetti alle minori aliquote, ossia, il modificato Allegato III della direttiva stessa. Si prevede che ciascuno Stato Ue potrà applicare: un massimo di due aliquote ridotte pari almeno al 5%; una sola aliquota ridotta inferiore al minimo del 5%; una sola esenzione con diritto a detrazione dell'Iva a monte.Sarà possibile prevedere l'aliquota inferiore al 5% ovvero la cd. «aliquota zero» (esenzione con diritto alla detrazione) solamente per cessioni di beni o prestazioni servizi contemplate da un massimo di sette punti nell'Allegato III della Direttiva 2006/112/Ce, scelte dagli Stati membri tra le cessioni o prestazioni destinate «a coprire esigenze di base». Per rispettare tale limite, gli Stati membri, che al 1° gennaio 2021 applicavano le aliquote inferiori per più di sette punti dell'Allegato III della direttiva, dovranno ridurre l'agevolazione a un massimo di sette punti entro il 1° gennaio 2032. Inoltre, viene prevista l'opzione, per tutti gli Stati, di applicare aliquote ridotte non inferiori al 12% agli stessi beni e servizi cui si applicano aliquote ridotte non inferiori al 12% in altri Stati membri e alle stesse condizioni.Infine, dal nuovo quadro normativo deriverà: a) l'eliminazione graduale delle aliquote Iva ridotte o le esenzioni sui combustibili fossili e altri beni con un impatto simile sulle emissioni di gas a effetto serra, entro il 1° gennaio 2030; b) l'eliminazione delle aliquote ridotte e delle esenzioni per i fertilizzanti chimici e i pesticidi chimici (entro il 1° gennaio 2032, per dare ai piccoli agricoltori più tempo per adattarsi); c) l'introduzione di beni e servizi ecologici nell'elenco per i quali sono consentite aliquote ridotte, come i pannelli solari, le biciclette elettriche e i servizi di riciclaggio dei rifiuti. Rimane, come per il passato, la possibilità per gli Stati membri di stabilire le aliquote ridotte con una certa flessibilità, pur restando fermo il principio per cui la previsione di aliquote ridotte rappresenta un'eccezione rispetto all'applicazione dell'aliquota ordinaria. Le novità si applicheranno dal 1° gennaio 2025 e le disposizioni necessarie al loro recepimento dovranno essere adottate entro il 31 dicembre 2024.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 aprile 2022, n. 167

Cessione di fabbricati strumentali: aliquota applicabile

Si applica l'aliquota Iva ordinaria alla cessione di fabbricati strumentali iscritti nella categoria catastale F/4. Nel corso di un intervento edilizio di ristrutturazione, il fabbricato – al momento censito nella categoria F/4 (unità in corso di definizione) – viene ceduto da una società. Secondo l'agenzia, a tale operazione non può essere applicata l'aliquota ridotta prevista dal numero 127-undecies), Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972, poiché non sussistono i requisiti richiesti dalla norma. Infatti, la categoria catastale F/4 rappresenta una classificazione transitoria (provvisoria) in vista dell'iscrizione degli immobili nella categoria definitiva, la quale attesta l'effettiva destinazione d'uso degli immobili. Pertanto, in attesa di iscrizione nella categoria catastale definitiva, i fabbricati mantengono la natura che avevano prima della classificazione provvisoria, nel caso di specie natura strumentale; pertanto, a tali cessioni è applicabile l'aliquota Iva del 22%.

Iva/Operazioni non imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 aprile 2022, n. 174

Cessioni di dotazioni di bordo agli armatori: applicabile il regime di non imponibilità

Il regime di non imponibilità Iva – ai sensi dell'articolo 8-bis, lettera d), Dpr 633/1972 – si applica alle cessioni di dotazioni di bordo a favore di soggetti aventi la qualifica di armatori. Così, le cessioni di apparati motori e di parti di ricambio, nonché le cessioni di beni destinati a dotazione di bordo sono non imponibili ai fini Iva se effettuate unicamente a favore dell'armatore che li utilizzerà come dotazione di bordo (Corte di Giustizia Ue 26 giugno 1990, causa C-185/89). L'agevolazione: a) si applica a prescindere dallo Stato (Italia, altro Paese Ue, Paese extra-Ue) ove è stabilito il cedente; b) si applica a prescindere dallo Stato ove è stabilito l'acquirente; c) si applica a prescindere dallo status (soggetto passivo Iva ovvero privato consumatore finale) dell'acquirente; d) non opera per le medesime forniture a soggetti che non si qualificano come armatore.

Iva/Detrazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 aprile 2022, n. 175

Diritto alla detrazione anche se la fattura non è pagata

Il diritto alla detrazione non è legato all'avvenuto pagamento della fattura, per cui il mancato pagamento della fattura non incide di per sé sui principi generali dettati dalla disciplina Iva per l'esercizio del diritto alla detrazione. Né il cedente ha l'obbligo di emettere una nota di credito, trattandosi di una facoltà in capo al cedente/prestatore, né a ciò può rimediare il cessionario/committente (Cm 29 dicembre 2021, n. 20/E).

Irpef/Borse di studio

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 aprile 2022, n. 171

Erasmus: rilevanza Irpef delle somme integrative della borsa di studio

Le somme corrisposte dall'Ateneo con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio Erasmus+ rilevano ai fini Irpef e Irap, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir e dell'articolo10-bis, Dlgs 446/1997. Le somme aggiuntive corrisposte dall'Università rilevano ai fini impositivi, in quanto la disposizione di favore ha un ambito applicativo limitato e non può essere estesa. Non è condivisibile la posizione dell'università istante secondo cui il cofinanziamento poteva essere considerato una particolare applicazione del programma Socrates che prevede l'esenzione Irpef per le borse di studio anche con riferimento alle «somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000» (articolo 6, comma 13, legge 488/1999).

Bollo/Misura

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 aprile 2022, n. 170

Copie di documenti inviate via Pec o via e-mail

Le copie di documenti del fascicolo digitale rilasciate in formato elettronico via Pec o via e-mail in formato pdf scontano l'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio (articolo 4, comma 1, Tariffa Parte I, allegata al Dpr 642/1972). Ai documenti rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale si applica l'imposta di bollo nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento (articolo 4, comma 1-quater, Tariffa Parte I, allegata al Dpr 642/1972), a condizione che i documenti siano prodotti in conformità alle linee guida del CAD (articolo 23-bis, Dlgs 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale) e alle regole tecniche (articoli 6 e 9, Dpcm 13 novembre 2014). In mancanza delle suddette condizioni, come nel caso esaminato in sede di interpello, ai documenti si applica l'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.

Registro/Comunione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 aprile 2022, n. 176

Scioglimento di una comunione

Con riguardo allo scioglimento della comunione, se vi è perfetta identità tra coloro che procedono alla divisione e i partecipanti alla comunione nelle varie masse da dividere, si realizza, ai fini dell'imposta di registro, un'unica comunione e, quindi, un'unica massa da dividere, se l'ultimo acquisto di quote da parte dei condividenti deriva da successione mortis causa. Già la Cm 10 giugno 1986, n. 37 aveva chiarito che, affinché le comunioni tra più soggetti possano essere considerate fiscalmente come una sola comunione, è necessario che la successione a causa di morte dalla quale deriva l'ultimo acquisto di quote riguardi tutti i condividenti e non soltanto alcuni di essi. Nel documento era stato, altresì, precisato che anche gli acquisti precedenti, derivanti sia da altre successioni, sia da compravendite o donazioni, devono sempre riferirsi a tutti i condividenti.

Redditi di capitale/Dividendi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 marzo 2022, n. 163

Prioritaria distribuzione di riserve di utili nel regime transitorio

L'articolo 1, comma 1006, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) – in relazione alla modifica, a partire dal 1° gennaio 2018, del regime di tassazione della distribuzione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni – ha istituito un regime transitorio ed una presunzione di prioritaria distribuzione di riserve di utili maturati fino al 2017 (Dm 26 maggio 2017). Si ricorda che il regime di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, derivanti da partecipazioni qualificate percepiti dalle persone fisiche, prevede una tassazione pari al 26%, con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta o dell'imposta sostitutiva. Secondo la disciplina transitoria, però, si applica il previgente regime impositivo agli utili maturati sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, i quali, pertanto, concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente (nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione). Tale regime si applica a condizione che la delibera di distribuzione degli utili sia formalizzata entro il 31 dicembre 2022. In particolare, secondo quanto previsto dal Dm 26 maggio 2017, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, si applica una presunzione in forza della quale gli utili distribuiti si presumono prioritariamente formati: con utili prodotti dalla società fino al 31 dicembre 2007 (imponibili per il 40%); poi con quelli formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 (imponibili per il 49,72%); e poi con gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 (imponibili per il 58,14%). La presunzione ha l'obiettivo di assicurare un'omogeneità di tassazione in capo ai soci in relazione ai dividendi distribuiti tenendo conto del mutato livello impositivo degli utili in capo alla società, in ragione della diversa aliquota Ires applicata negli anni. In sostanza, quindi, la norma transitoria dispone il mantenimento del previgente regime in materia di partecipazioni qualificate ai dividendi (per le partecipazioni non qualificate era già operante la ritenuta alla fonte nella misura del 26%). Secondo l'agenzia delle Entrate, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, è applicabile: 1) qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili; 2) anche nei casi in cui l'applicazione della disposizione risulti ininfluente sul trattamento impositivo dei dividendi, in quanto sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Tale chiarimento si fonda sull'assenza di espliciti riferimenti, tanto normativi quanto ministeriali, in merito all'applicabilità della disciplina in esame alle sole partecipazioni qualificate. Sempre secondo l'agenzia, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, secondo l'ordine indicato sopra, «opera indipendentemente da quanto indicato nella delibera di distribuzione degli utili». Sul punto, la norma in esame si distingue dalla presunzione di prioritaria distribuzione degli utili rispetto alle riserve di capitale di cui all'articolo 47, comma 1 del Tuir che, invece, esplicitamente stabilisce la sua applicazione «indipendentemente dalla delibera assembleare». La norma transitoria prevista dalla Legge di bilancio 2018, diversamente, non esclude esplicitamente la volontà assembleare a differenza di un'altra importante presunzione fiscale. Per cui la conclusione dell'agenzia è frutto della propria interpretazione. Quanto alle partecipazioni non qualificate, sia il Dm 2 aprile 2008 sia il Dm 26 maggio 2017 non contengono alcun riferimento esplicito tale da considerare la disciplina in oggetto applicabile alle sole partecipazioni qualificate. Pertanto, la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 è applicabile «qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili, anche nei casi in cui l'applicazione della disposizione risulti ininfluente sul trattamento impositivo dei dividendi perché sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta». Si tratta quindi di una presunzione che opera, in ogni caso, in relazione agli utili ed al loro periodo di produzione e non in relazione al regime fiscale applicabile dai soggetti percettori.

Redditi di lavoro dipendente/Premi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 aprile 2022, n. 173

Premi di risultato: quando avviene la tassazione

L'agenzia interviene per individuare il momento in cui avviene la tassazione dei premi di risultato, precisando che: a) sono soggetti alla tassazione separata gli emolumenti arretrati relativi alla retribuzione di risultato per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir). In tal caso – ricorrendo una delle cause giuridiche elencate – non dev'essere effettuata alcuna indagine in ordine al motivo per il quale la retribuzione è pagata successivamente al momento della maturazione. Diversamente, se la corresponsione delle somme relative alla retribuzione di risultato avviene per altre cause, va indagato il motivo del ritardo, qualora questo sia determinato da circostanze di fatto; b) sono soggette a tassazione ordinaria le somme corrisposte tardivamente per cause diverse da quelle legali.

Redditi di impresa/Acquisto di partecipazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 aprile 2022, n. 166

Acquisto di partecipazioni: rilevanza fiscale dei costi di transazione

I costi di transazione relativi all'acquisto di una partecipazione azionaria rilevano fiscalmente. Nel caso di specie, una società veicolo, qualificabile come micro impresa, ha trattato gli oneri in esame come costi di esercizio da rilevare a conto economico nei periodi d'imposta 2020 e 2021. L'istante ha fornito un parere pro veritate, il quale conferma la correttezza della scelta di non procedere alla capitalizzazione dei costi sul valore della partecipazione in applicazione dei principi e postulati che regolano la redazione del bilancio. Pertanto, gli stessi assumono rilevanza anche ai fini fiscali. Tale conclusione vale anche per i costi contabilizzati nell'esercizio 2021, ancorché gli stessi risultino confluiti nel bilancio dell'istante per effetto della retrodatazione degli effetti contabili e fiscali dell'operazione di fusione.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 7 aprile 2022

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di marzo 2022

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di marzo 2022. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Agevolazioni/PMI

Dm Sviluppo economico 10 febbraio 2022, GU 2 aprile 2022, n. 78

Aiuti alle PMI che investono in trasformazione tecnologica, economia circolare e sostenibilità energetica

Viene istituito un regime di aiuto per il sostegno delle PMI italiane, in contabilità ordinaria, con almeno due bilanci approvati. Il sostegno, operante nell'intero territorio nazionale, riguarda le spese per investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica. I nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili sono volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, al fine di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili ammontano a circa 678 milioni di euro di cui circa 250 milioni di euro dedicati alle Regioni del Centro-Nord (Emilia -Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento) e circa 428 milioni di euro per le Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). Una quota pari al 25% delle risorse è destinata ai programmi proposti alle micro e piccole imprese. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello (secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 3, del Dlgs 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni). I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella GU e nei siti Internet del Ministero (www.mise.gov.it) e del soggetto gestore (www.invitalia.it). Con il medesimo provvedimento, saranno resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione e i piani di investimento e sarà precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del soggetto gestore, ivi inclusa la documentazione tecnica che deve accompagnare le istanze al fine della dimostrazione della capacità del programma di investimento di conseguire i particolari obiettivi di sostenibilità ambientale, nonché saranno forniti gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione degli interventi previsti dal presente decreto. Le domande di agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito Internet del soggetto gestore.

Agevolazioni/Fondo perduto

Dm Sviluppo economico 24 marzo 2022, GU 7 aprile 2022, n. 82

Commercio al dettaglio: istanze per il contributo a fondo perduto dal 3 maggio

Il decreto del Mise, dopo l'approvazione della Commissione Ue, individua il termine per la presentazione della domanda per ottenere il contributo a fondo perduto spettante ai soggetti che esercitano in via prevalente l'attività di commercio al dettaglio (articolo 2, Dl 4/2022). Le istanze – secondo il modello riportato nell'Allegato n. 1 – possono essere presentate, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito del Ministero (www.mise.gov.it), a decorrere dalle ore 12.00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12.00 del 24 maggio 2022. Il decreto definisce, altresì, le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile (limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo), le specificazioni relative alle verifiche e ai controlli da effettuarsi sui contenuti delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti l'agevolazione (es. l'ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d'imposta 2019 e 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021), nonché al recupero della medesima nei casi di revoca.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 6 aprile 2022

Investimenti nel Mezzogiorno: credito d'imposta con un nuovo modello

Il provvedimento modifica il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni del sisma del Centro-Italia e nelle Zone Economiche Speciali (ZES, di cui all'articolo 5, Dl 20 giugno 2017, n. 91), precedentemente approvato con il Provvedimento agenzia delle Entrate 14 aprile 2017 e modificato dal successivo provvedimento 27 ottobre 2021. Il restyling vede l'inserimento di un nuovo riquadro nel quadro B, per gli investimenti realizzati dal 1 ° gennaio al 31 dicembre 2022: l'estensione a tale data è opera dell'articolo 1, comma 316, lettera c), legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020). Con riferimento all'anno 2022, la proroga è divenuta operativa con l'approvazione da parte della Commissione europea della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Dal che l'adeguamento del modello, che recepisce anche gli aggiornamenti intervenuti con la legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la quale è stato adeguato – per il 2022 – il perimetro geografico di applicazione del credito d'imposta a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 (articolo 1, comma 175, legge 30 dicembre 2021, n. 234). In particolare, la Carta è stata approvata dalla Commissione europea, successivamente è stata integrata per definire le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti in deroga all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (cd. zone «c»). La modifica operata dal comma 175 riguarda, in particolare, le imprese con strutture produttive ubicate nella Regione Molise. Il nuovo modello, utilizzabile per comunicare gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno d'Italia sino al 31 dicembre 2022, sarà utilizzabile dal 7 giugno 2022, e verrà impiegato anche per presentare le comunicazioni di rettifica e di rinuncia ai crediti d'imposta richiesti con precedenti versioni. Il modello, disponibile sul sito Internet dell'agenzia delle Entrate, va trasmesso telematicamente utilizzando la versione aggiornata del software (disponibile dal 7 giugno 2022) relativo al credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato «Creditoinvestimentisud» (CIM17).

Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 aprile 2022, n. 172

Regime speciale impatriati: vale anche per i cittadini britannici

Fruisce – per ulteriori cinque periodi d'imposta – dello speciale regime previsto per lavoratori impatriati (articolo 5, comma 2-bis, Dl 30 aprile 2019, n. 34) il cittadino britannico che era residente nel Regno Unito al 1° gennaio 2021 mentre è in attesa di ottenere la cittadinanza italiana (purché sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa). Da tale data, infatti, opera la possibilità di estendere per ulteriori cinque periodi d'imposta la fruizione del regime (articolo 1, comma 50, legge 178/2020) a fronte del principio di non discriminazione stabilito dall'Accordo Brexit (articolo 12, Trade and Cooperation Agreement 31 gennaio 2020), che vieta di negare ai lavoratori di cittadinanza inglese i vantaggi fiscali concessi agli altri lavoratori comunitari. Conseguentemente, il cittadino britannico che abbia esercitato l'opzione per la proroga del regime secondo le prescritte formalità (mediante il versamento del 10% dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia secondo i modi e i termini previsti; cfr. Provvedimento agenzia delle Entrate 3 marzo 2021, n. 60353), può fruire dei benefici fiscali per l'ulteriore quinquennio 2021- 2025.

Dichiarazione dei redditi/Precompilata

Provvedimento agenzia delle Entrate 7 aprile 2022

Interventi edilizi e di riqualificazione energetica nei condomìni: rinvio della trasmissione dei dati da parte degli amministratori

All'ultimo minuto (proprio il giorno di scadenza, dopo il rinvio operato dal Provvedimento agenzia delle Entrate 16 marzo 2022) giunge la proroga (richiesta) al 19 aprile 2022 per le comunicazioni da effettuare all'Anagrafe tributaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022 (per i redditi 2021), relativamente ai dati delle spese sostenute nel 2021 a fronte degli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. L'obbligo, e quindi anche la proroga, è posto in capo a tutti gli amministratori di condomìni, inclusi i condomìni minimi (con o senza amministratore) qualora abbiano effettuato la cessione del credito. Stranamente la trasmissione dei dati deve avvenire prima del 29 aprile, ossia prima del termine per l'invio della comunicazione della cessione del credito/dello sconto in fattura, per cui c'è il concreto rischio che i dati trasmessi all'Anagrafe tributaria non tengano conto delle comunicazioni effettuate tra il 20 aprile e il 29 aprile.

Società/Holding

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 6 aprile 2022, nn. 177 e 178

Disciplina delle holding: perimetro dell'asset test per l'applicazione

Le società, che detengono partecipazioni in altre imprese, indipendentemente dall'attività effettivamente esercitata, sono tenute ad effettuare il test di prevalenza previsto dall'articolo 162-bis del Tuir (asset test) al fine di verificare se rientrano nella disciplina delle holding. A tal fine viene chiarito che: 1) la disciplina dell'asset test non opera alcun distinguo tra tipologie di finanziamenti, a breve e lungo termine, nella considerazione che questi (al pari dei conferimenti) impattano in termini di rapporto partecipativo e non in quanto espressivi di un'autonoma attività finanziaria (Risposta 177). In altre parole, ciò che rileva ai fini della qualifica di una holding è la natura delle società partecipate, da valorizzare in funzione di tutti i rapporti di natura finanziaria in essere con le medesime. Quindi, la holding industriale deve includere nel test il finanziamento in favore della propria controllata, anche se di carattere occasionale e non strutturale, proprio in virtù del fatto che la norma non legittima alcuna distinzione. Ne deriva che rientrano nell'asset test delle holding i finanziamenti infragruppo concessi alle controllate anche se rappresentano operazioni occasionali e non strutturali; 2) per le holding di partecipazione non finanziarie (cd. holding industriali), sono, invece, escluse dal test le garanzie bancarie rilasciate in favore delle società partecipate (Risposta 178). La disciplina non consente un'interpretazione che estenda ai soggetti esercenti attività commerciali e industriali l'obbligo di considerare, ai fini del calcolo della prevalenza, anche gli impegni a erogare fondi e garanzie. Tali elementi rientrano, invece, nel test delle società di partecipazione finanziaria.

Operazioni straordinarie/Conferimento

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 aprile 2022, n. 164

Conferimento di ramo aziendale e singoli beni da parte di una società estera

Una società estera conferisce un ramo d'azienda – rappresentato da tutti gli elementi attivi e passivi costituenti la stabile organizzazione in Italia del soggetto estero – in una società (newco) italiana. Quest'ultima, di contro, assegna delle azioni alla società estera conferente. Vengono, altresì, conferiti alcuni asset della società estera: marchi, concessioni e il dominio. Il conferimento del ramo aziendale è fiscalmente neutrale ai sensi dell'articolo 176 del Tuir (combinato disposto degli articoli 178, comma 1, lettera c), e 179, comma 2, del Tuir), al ricorrere di tutte le condizioni già evidenziate nella Rm 9 agosto 2018, n. 63/E. In relazione agli attivi non ricompresi nel patrimonio della stabile organizzazione in Italia (ma in quello della casa madre estera), il loro conferimento, rappresentando – in tal caso – il momento di prima introduzione nell'ordinamento tributario italiano, andrà considerato in via autonoma rispetto agli asset della stabile. Pertanto, i singoli attivi della società estera dovranno essere valorizzati al valore normale (articolo 9 del Tuir), non potendosi applicare il regime di neutralità fiscale, riservato alla prosecuzione di un'attività d'impresa. L'agenzia osserva che, con riguardo all'assegnazione delle partecipazioni della newco per effetto del conferimento, considerato che le stesse «confluiranno per un istante nel patrimonio della stabile organizzazione conferente, per poi essere assegnate alla casa madre», poiché la stabile organizzazione cesserà la propria attività al termine dell'operazione stessa, le quote assegnate devono considerarsi realizzate dalla stabile ai sensi dell'articolo 166 del Tuir. All'eventuale plusvalenza sarà applicabile il regime Pex (articolo 87 del Tuir), con conseguente parziale esenzione o indeducibilità della minusvalenza al ricorrere dei requisiti fissati dalla norma. A tal fine, per effetto dell'articolo 176, comma 4, del Tuir, «le partecipazioni nella newco rinvenienti dal conferimento si considereranno iscritte come immobilizzazioni finanziarie nel "bilancio" della stabile organizzazione in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda/ramo d'azienda conferita/o anche ai fini del rispetto del requisito dell'holding period richiesto dal citato articolo 87, comma 1, lettera a)». Ai fini delle imposte indirette il conferimento del ramo d'azienda costituito dalle attività e passività costituenti la stabile organizzazione, come pure i marchi, le concessioni e il dominio, quale complesso organico unitariamente considerato per lo svolgimento dell'attività d'impresa (circolare Mef 19 dicembre 1997, n. 320), a favore della newco italiana (società conferitaria), è escluso dal campo di applicazione dell'Iva, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), Dpr 633/1972. Resta dovuta l'imposta di registro in misura fissa per l'atto di conferimento ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986 che stabilisce l'applicazione della predetta imposta nella misura fissa per gli atti di «fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società». Si evidenzia che tale atto è soggetto a registrazione in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 1, Dpr 131/1986, il quale prevede che sono soggetti a registrazione «a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato» ed anche «d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni».

Operazioni straordinarie/Scissione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 6 aprile 2022, n. 179

Riorganizzazione societaria: modifica dell'attività e regime fiscale applicabile

Se la banca diventa Sim in corso d'anno si applicano le regole fiscali secondo la prevalenza dell'attività svolta; in particolare, se la riorganizzazione societaria non produce alcuna modifica soggettiva, il regime tributario è sempre lo stesso, mentre può cambiare il calcolo delle imposte. La società interessata da un'operazione di scissione parziale, che in seguito alla stessa, nel corso del 2022, cesserà l'attività bancaria per intraprendere quella prevalente di intermediazione mobiliare, potrà determinare Ires e Irap dovute per quest'anno, applicando la specifica disciplina prevista per le società di intermediazione mobiliare (Sim). Non ricorrono gli estremi che determinano l'interruzione del periodo d'imposta alla data di efficacia della scissione. In esito all'operazione di riorganizzazione, infatti, non si produrrà alcuna modifica soggettiva idonea a legittimare l'applicazione di un diverso regime fiscale, risultando mutate esclusivamente le regole di calcolo dell'imposta sul reddito (a fini, ad esempio, dell'aliquota Ires, della disciplina degli interessi passivi e dei criteri di determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap). Pertanto, se l'attività prevalente svolta nel 2022 sarà quella di Sim, la società non solo potrà adottare i criteri di calcolo dell'Ires e dell'Irap previsti per le società di intermediazione mobiliare, ma sarà esclusa dall'applicazione dell'addizionale Ires, alla quale sono soggetti gli intermediari finanziari e la Banca d'Italia (articolo 1, comma 65, legge 208/2015).