Adempimenti

Aiuti Covid, per molte imprese conto economico mensilizzato

Come evitare il riversamento degli eventuali eccessi sui limiti della Sezione 3.1. Le istruzioni al modello consentono il passaggio nella Sezione 3.12

Uno degli aspetti meno immediati delle considerazioni sottostanti la compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio approvata dalle Entrate con il provvedimento del 27 aprile scorso riguarda le condizioni con cui un eventuale eccesso sui limiti della Sezione 3.1 può essere eventualmente “risolto” (evitando riversamenti) attraverso l’utilizzo dei più ampi limiti della Sezione 3.12, introdotta dalla Commissione UE con la quarta modifica al Temporary framework (ottobre 2020). Le regole di base per transitare a questa sezione possono essere così riassunte:

gli aiuti soggetti a monitoraggio devono essere stati concessi entro il 30 giugno 2022;

la verifica dei limiti va operata tenendo conto di tutti gli aiuti ricevuti nell’ambito della «impresa unica»;

l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante (compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021) – ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese in detto intervallo prescelto dal contribuente– deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019;

l’intensità di aiuto non deve superare il 70% dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo sopra individuato, tranne che per le micro e piccole imprese, per cui la percentuale sale al 90%;

gli aiuti ricevuti non possono essere cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

Anche per questa Sezione l’impresa (oltre a non rientrare tra i soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir) deve dichiarare di non risultare già in difficoltà al 31 dicembre 2019 ovvero, per le micro o piccole imprese, che, pur risultando in difficoltà a tale data, non presenta le condizioni ostative di cui ai regolamenti UE 651/2014, 702/2014 e 1388/2014 (circolare 22/E/2020, paragrafo 2.8).

La dimostrazione dei requisiti 3) e 4) non è affatto semplice, ma risultano di grande aiuto due schemi riportati all’allegato 1 delle istruzioni alla dichiarazione sostitutiva (riportati a lato) e, a quanto risulta, approvati dalla stessa Commissione UE.

Va ricordato che, a questi fini, per «costi fissi» si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione (ad esempio affitti), i quali per essere definiti come «non coperti» devono eccedere i ricavi del periodo (nettizzati dai costi variabili) e gli introiti derivanti da assicurazioni, altri aiuti di Stato e misure di sostegno. Per il calcolo, le perdite subite nel periodo ammissibile (anche stimate ma da confermare successivamente sulla base dei conti certificati o, in mancanza, di quelli fiscali) sono considerate costi fissi non coperti.

Il primo schema rappresenta una sintesi di un Conto economico con alcune particolarità. Dal lato ricavi si comprendono quelli derivanti da vendite e prestazioni (non è chiaro se, come sembra, limitati all’attività caratteristica) a cui vanno aggiunti altre forme di indennizzo (come i risarcimenti assicurativi) e gli aiuti ottenuti nel periodo, compresi quelli comunitari ma con esclusione di quelli ammessi alla Sezione 3.12.

Dal lato dei costi, non vanno considerati gli accantonamenti, le imposte sul reddito e le poste di natura finanziaria, sia a livello di oneri e proventi che di svalutazioni/rivalutazioni.

Obiettivo dello schema è, evidentemente, quello di individuare – ove rispettato il requisito del decremento di fatturato/corrispettivi tra i periodi rilevanti – una perdita operativa (differenza tra valore e costo della produzione come sopra determinati), da assumere per il 70% o il 90% a seconda della dimensione dell’impresa e da confrontare con gli aiuti specifici a copertura dei costi fissi di cui l’impresa ha beneficiato.

La difficoltà principale – qualora l’impresa non scelga un periodo di riferimento coincidente con il proprio esercizio, ad esempio per isolare il periodo in cui ha maggiormente sofferto a causa della pandemia – sta nell’adattare le voci di costo e di ricavo all’intervallo temporale prescelto. I ricavi e i costi variabili, infatti, non si prestano a una “mensilizzazione” e ci si chiede come occorre ragionare in caso di attività stagionali o, comunque, con picchi di attività concentrati in alcuni mesi dell’anno. I costi per dipendenti, ad esempio, ma anche i consumi di beni e servizi potrebbero essere completamente diversi a seconda del periodo che si considera. Non dovrebbe essere in dubbio, invece, che i calcoli sui costi fissi non coperti vanno effettuati per singola impresa, salvo verificare il superamento dei limiti a livello di «impresa unica».

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