I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 22 febbraio al 3 marzo

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

Decreto Milleproroghe/Agevolazioni

Legge 24 febbraio 2023, n. 14, GU 27 febbraio 2023, n. 49

Decreto Milleproroghe: pubblicata la legge di conversione

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 14/2023 di conversione del Dl 29 dicembre 2022, n. 198 (Decreto Milleproroghe). La conversione in legge è stata accompagnata da un comunicato stampa del 24 febbraio 2023 a firma del Presidente della Repubblica, motivato dalla considerazione che il testo finale sembra più un decreto omnibus che un provvedimento d'urgenza volto a rinviare alcuni termini in scadenza (dagli iniziali 24 articoli suddivisi in 149 commi si è passati, dopo l'esame del Senato, a 45 articoli suddivisi in 354 commi). È stato osservato che in questo modo il decreto diviene un mero contenitore dei più disparati interventi normativi, violando il requisito dell'omogeneità di contenuto che la Corte costituzionale ha, in più occasioni, ritenuto oggetto di tutela costituzionale (Corte Costituzionale, sentenze n. 32/2014; n. 247/2019; n. 245/2022). La Corte costituzionale (sentenza n. 22/2012) ha riconosciuto, per i Decreti legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di «intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento», nonché di «incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale».

Iva/Iva estera

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° marzo 2023, n. 230

Cessioni intra-Ue: necessaria l'iscrizione al Vies

Come previsto dall'articolo 138, Direttiva 2006/112/Ce (modificato dalla Direttiva Ue 2018/1910 e recepito dall'articolo 41, comma 2-ter, Dl 331/1993), la cessione intra-Ue di beni è esente da Iva (non imponibile, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), Dl 331/1993) se il cessionario comunica il numero di identificazione che gli è stato attribuito da uno Stato membro diverso da quello del cedente. La disponibilità del numero – verificabile nella banca dati Vies – costituisce requisito necessario per evitare l'applicazione dell'Iva dello Stato del cedente. La Commissione europea ha precisato che, ai fini della non imponibilità «è rilevante solo il numero di identificazione IVA che dispone di un prefisso con cui può essere identificato lo Stato membro che lo ha attribuito. Questo è l'unico numero di identificazione IVA che lo Stato membro di identificazione include nella banca dati VIES e quindi l'unico numero di identificazione IVA che il cedente è in grado di verificare (par. 4.3.4.)». Data l'inderogabilità del meccanismo di applicazione dell'Iva negli scambi intra-Ue (tassazione nello Stato membro di destino), qualora il cessionario non comunicasse il suo numero di iscrizione al Vies, il cedente ha l'obbligo di addebitare l'imposta dello Stato di partenza. Resta fermo il principio secondo cui l'operazione resta una cessione intra-Ue. Ne consegue che l'applicazione dell'Iva da parte del cedente non esonera il cessionario dal rendersi debitore dell'imposta nel Paese di destinazione della merce (si veda l'articolo 16, Regolamento Ue 282/2011, secondo cui lo Stato membro di arrivo della spedizione/trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intra-Ue esercita il proprio potere impositivo indipendentemente dal trattamento Iva applicato all'operazione nello Stato membro di partenza degli stessi beni; cfr. anche l'articolo 6, comma 7, Dlgs 471/1997). Ad ogni modo, se l'acquirente può dimostrare, anche successivamente all'acquisto, di essere un soggetto passivo che agisce in quanto tale al momento dell'acquisto e comunica l'iscrizione al Vies al cedente (sempre che non vi sia alcuna indicazione di frode o abuso), il cedente deve rettificare la fattura secondo le norme stabilite dall'ordinamento domestico.

Registro/Atti privati

Provvedimento agenzia delle Entrate 1° marzo 2023

Modello RAP: utilizzabile per la registrazione on line dei contratti preliminari

Dal 7 marzo 2023, il modello RAP (Registrazione Atti Privati, di cui al provvedimento agenzia delle Entrate 16 dicembre 2022), inizialmente utilizzabile per la registrazione dei soli contratti di comodato, è stato implementato dei moduli aggiuntivi al fine del suo utilizzo per la richiesta di registrazione in via telematica dei contratti preliminari di compravendita. Per l'invio telematico va utilizzata l'apposita procedura web resa disponibile gratuitamente nell'area riservata del sito istituzionale dell'agenzia delle Entrate, la quale aveva già preannunciato che successivi Provvedimenti avrebbero progressivamente esteso l'utilizzo del modello alla registrazione di tutti gli atti privati, tramite l'approvazione di specifiche parti dedicate alle varie tipologie di atti. La presentazione telematica del modello, precisa il Provvedimento in esame, può essere effettuata anche presso gli uffici dell'agenzia delle Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti, presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all'atto da registrare, sottoscritto dalle parti, e agli eventuali allegati. Per il contratto preliminare di compravendita andrà utilizzato il nuovo quadro C1 (Negozio – Preliminare di vendita), nel quale vanno indicate le informazioni relative al contratto preliminare per cui si richiede la registrazione, mentre nel quadro D1 (Dati degli immobili) sono da riportare i dati degli immobili oggetto del contratto. Al modello RAP devono essere allegati: a) la copia dell'atto da registrare, sottoscritto dalle parti, redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (ad esempio, in formato elettronico o dattiloscritto); b) la copia di eventuali documenti allegati all'atto da registrare (ad esempio, scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni), che dovranno essere in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b). In questo modo viene data ulteriore attuazione all'articolo 38, comma 5, Dl 30 maggio 2010, n. 78, che aveva demandato a un provvedimento dell'agenzia delle Entrate «la definizione degli atti per i quali la registrazione prevista per legge è sostituita da una denuncia esclusivamente telematica di una delle parti, la quale assume qualità di fatto» ai sensi dell'articolo 2704, comma 1, Codice civile. In futuro il modello RAP verrà esteso anche ad ulteriori tipologie di atti da registrare.

Imu/Coefficienti

Dm 13 febbraio 2023, GU 27 febbraio 2023, n. 49

Fabbricati del gruppo catastale «D»: fissati i coefficienti 2023

Sono stati individuati i coefficienti 2023 ai fini della determinazione della base imponibile valida per il calcolo dei tributi locali dovuti dalle imprese per gli immobili non accatastati. Si tratta dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale «D» (immobili a destinazione speciale o particolare, come i capannoni e i centri commerciali), non iscritti in catasto, interamente posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati. In questi casi, la base imponibile è determinata facendo riferimento ai costi di acquisto o di costruzione (comprensivi, tra l'altro, del costo del terreno e delle spese incrementative, e al lordo delle quote di ammortamento – risoluzione ministero dell'Economia e delle Finanze 28 marzo 2013, n. 6/DF), distintamente contabilizzati in bilancio (articolo 1, comma 746, legge 160/2019 – Legge di bilancio 2020). Ai valori esposti nelle scritture contabili, per determinare l'imponibile, vanno applicati i coefficienti pubblicati ogni anno dal Mef, fissati tenendo conto anche dei dati ufficiali (Istat e Mise) sull'andamento del costo di costruzione di un capannone. I coefficienti, che dal 2020 sono utilizzabili anche per ricavare la base imponibile per l'applicazione dell'Impi, l'Imposta locale sulle piattaforme marine (articolo 38, comma 2, Dl 124/2019), sono stabiliti per il 2023 nelle seguenti misure: anno 2023 = 1,12; anno 2022 = 1,25; anno 2021 = 1,30; anno 2020 = 1,31; anno 2019 = 1,32; anno 2018 = 1,34; anno 2017 = 1,34; anno 2016 = 1,35; anno 2015 = 1,35; anno 2014 = 1,35; anno 2013 = 1,36; anno 2012 = 1,39; anno 2011 = 1,43; anno 2010 = 1,45; anno 2009 = 1,47; anno 2008 = 1,53; anno 2007 = 1,58; anno 2006 = 1,62; anno 2005 = 1,67; anno 2004 = 1,77; anno 2003 = 1,83; anno 2002 = 1,89; anno 2001 = 1,93; anno 2000 = 2,00; anno 1999 = 2,03; anno 1998 = 2,06; anno 1997 = 2,11; anno 1996 = 2,18; anno 1995 = 2,24; anno 1994 = 2,31; anno 1993 = 2,36; anno 1992= 2,38; anno 1991 = 2,43; anno 1990 = 2,54; anno 1989 = 2,66; anno 1988 = 2,78; anno 1987 = 3,01; anno 1986 = 3,24; anno 1985 = 3,47; anno 1984 = 3,70; anno 1983 = 3,93 e anno 1982 = 4,16.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° marzo 2023, n. 234

Cessione dei crediti da Superbonus e trasferimento d'azienda

Una società che ha acquistato, dal titolare del diritto alla detrazione, il credito d'imposta da Superbonus (articoli 19 e 121, Dl 34/2020 – Decreto Rilancio), in sede di cessione/affitto del ramo d'azienda, non può trasferire il credito residuo insieme agli asset aziendali. Se ciò fosse consentito si determinerebbe un mutamento della titolarità del credito, incompatibile con il divieto di «cessione» (o comunque di trasferimento) successiva alla prima previsto dall'articolo 121 del Decreto Rilancio. L'agenzia precisa che l'articolo 121 menzionato contiene una disciplina compiuta in ordine alla cessione dei crediti derivanti dall'effettuazione dei lavori specificamente previsti dalla stessa norma. Con tale previsione, quindi, il legislatore ha inteso dettare una disciplina ad hoc, che opera in deroga a quella di carattere generale prevista per la cessione dei crediti d'imposta (in relazione alla quale è espressamente previsto che il cessionario non possa cedere il credito oggetto della cessione) e per la cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo (articoli 43-bis e 43-ter, Dpr 602/1973).

Agevolazioni/Coop

Dm 17 febbraio 2023, GU 1° marzo 2023, n. 51

Piccole aziende cooperative: disposizioni attuative delle agevolazioni per la loro cessione

Sono definite le modalità di attuazione delle agevolazioni per il trasferimento, ai lavoratori, di aziende relative a piccole società cooperative, previste dall'articolo 1, comma 272, legge 178/2020 (l'emanazione del Decreto attuativo era prevista entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2021). L'agevolazione opera nei casi di cessione di aziende relative a piccole società cooperative, costituite in forma di società cooperativa da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le aziende stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. In tali casi, trovano applicazione: 1) l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di aziende o di quote sociali di cui all'articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990. Si tratta dell'esenzione per i trasferimenti di aziende o rami di esse o di quote sociali, attuati a favore dei discendenti e/o del coniuge del donante/defunto, mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito, costituzione di vincoli di destinazione o patti di famiglia (articolo 768-bis e seguenti, Codice civile), a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o mantengano il controllo della società per almeno cinque anni dalla data del trasferimento; 2) le agevolazioni per il trasferimento di aziende di cui all'articolo 58 del Tuir, secondo cui il trasferimento d'azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze nel caso in cui l'azienda venga assunta dai cessionari ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo al dante causa (donante). Il Decreto in esame dispone, relativamente all'imposta sulle successioni e donazioni, che l'esenzione trovi applicazione a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo della società cooperativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione in proposito.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 1° marzo 2023

Tax credit energia e gas: ampliato l'ambito della comunicazione

Con il Provvedimento in esame – vista la sostanziale analogia delle norme di riferimento – vengono estese al credito d'imposta per l'acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca, relativamente al III trimestre 2022, le modalità attuative del bonus, con particolare riferimento all'obbligo di comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici (di cui al Provvedimento agenzia delle Entrate 44905/2023). Si ricorda che tale comunicazione va inviata entro il 16 marzo 2023. Anche per il bonus carburante III trimestre 2022, utilizzabile entro il 30 giugno 2023 (articolo 15, comma 1-quinquies, Dl 198/2022 che ha modificato l'articolo 7, Dl 115/2022), va effettuata (entro il 16 marzo 2023) la comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. Per consentire l'acquisizione delle comunicazioni anche relative al bonus carburante, con il Provvedimento in esame sono state approvate le nuove versioni del modello per la comunicazione dei crediti d'imposta maturati, in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di prodotti energetici, e delle istruzioni di compilazione. In particolare, le modifiche interessano il quadro B che elenca i crediti d'imposta. Con l'occasione, l'agenzia delle Entrate chiarisce che i soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, non titolari di partita Iva, tenuti a effettuare le comunicazioni, devono inviare il modello – sottoscritto con firma digitale dal soggetto beneficiario dei crediti d'imposta o dal suo rappresentante – all'indirizzo pec cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it. In alternativa, può essere sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso al suddetto indirizzo pec con la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il modello può essere trasmesso anche tramite un intermediario appositamente delegato. I modelli inviati tramite pec riferiti a soggetti titolari di partita Iva saranno respinti.

Dichiarazioni annuali/730

Provvedimento agenzia delle Entrate 24 febbraio 2023

Modello 730/2023: tutto pronto per l'invio

L'agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti: a) nelle dichiarazioni modelli 730/2023; b) nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo; c) nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef. Il precedente Provvedimento del 6 febbraio 2023, con il quale sono stati approvati in via definitiva i suddetti modelli, aveva previsto, tra l'altro, che i Caf, i professionisti abilitati ed i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2023 devono trasmettere in via telematica all'agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2023 da loro elaborati, rispettando le specifiche tecniche che sarebbero state approvate con un successivo documento di prassi. Con il Provvedimento in esame, inoltre, sono approvate le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.

Dichiarazioni annuali/Modelli

Provvedimenti agenzia delle Entrate 28 febbraio 2023

Modelli Redditi PF, SP, SC ed ENC, Irap e Consolidato 2023: approvazione

Nei termini di legge, con 6 distinti Provvedimenti, sono stati approvati i seguenti modelli (e le relative istruzioni per la compilazione): Redditi 2023-PF, Redditi 2023-SP, Redditi 2023-SC, Redditi 2023-ENC, Irap 2023 e Consolidato nazionale e mondiale 2023. Si ricorda che l'articolo 11, Dl 73/2022 – che ha modificato l'articolo 1, comma 1, Dpr 322/1998 – ha previsto, da quest'anno, il termine del 28 febbraio per l'approvazione dei modelli dichiarativi (per i redditi e per l'Irap) relativi all'anno precedente (2022, per i periodi d'imposta coincidenti con l'anno solare).

Accertamento delle imposte/Isa

Provvedimento agenzia delle Entrate 28 febbraio 2023 e Dm 8 febbraio 2023, SO n. 9 alla GU 28 febbraio 2023, n. 50

Indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il 2022: controlli di coerenza e Indici in revisione

Con il Provvedimento sono state approvate le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa 2023 per il periodo d'imposta 2022. Inoltre, siccome i modelli Isa costituiscono parte integrante dei Modelli Redditi, unitamente al percorso telematico per trasmettere i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Indici sono approvati i controlli di coerenza tra i modelli in argomento (Isa e Redditi). Con il Decreto vengono individuati gli Isa in revisione per il periodo d'imposta 2022. Si ricorda che l'articolo 24, Dl 73/2022, ha modificato il comma 2, dell'articolo 9-bis, Dl 50/2017, disponendo che gli Indici sono approvati con decreto del Mef entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati (in luogo del 31 dicembre per periodo d'imposta in corso). La revisione riguarda 87 Isa. In questo modo vengono aggiornati 87 dei 175 Indici in vigore per il periodo d'imposta 2022, che i contribuenti dovranno utilizzare al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dall'articolo 9-bis, comma 1, Dl 50/2017. Nel testo sono allegate le note tecniche e metodologiche che esplicitano i criteri di funzionamento degli indicatori elementari, di affidabilità e di anomalia, operativi per ciascuno degli Isa oggetto di approvazione. Analogamente agli Isa 2023 approvati recentemente in via definitiva (Provvedimento agenzia delle Entrate 24 febbraio 2023), non sono previste ulteriori cause di esclusione connesse alla situazione pandemica.

Antiriciclaggio/Titolare effettivo

Consiglio Nazionale del Notariato 22 febbraio 2023, n. 1_2023 B

Titolare effettivo: criteri di individuazione

Il documento analizza la materia relativa alla ricerca del titolare effettivo, per finalità antiriciclaggio (Dlgs 231/2007) con lo scopo di aiutare i soggetti obbligati ad orientarsi nella quotidiana e insidiosa ricerca del titolare effettivo. Vengono, a tal fine, individuate diverse ipotesi, fornendo gli strumenti normativi per risolvere i casi esemplificati.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 24 febbraio 2023, n. 10/E

Ilia in Friuli Venezia-Giulia: codici tributo per il pagamento

A partire dal 1° gennaio 2023, l'Imposta municipale propria (Imu) da versare sugli immobili del Friuli Venezia-Giulia è sostituita con l'Imposta locale immobiliare autonoma (Ilia), secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia 14 novembre 2022, n. 17. Inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2017, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali può essere effettuato mediante il sistema dei versamenti unitari (articolo 2-bis, comma 1, Dl 193/2016). Al fine di consentire il versamento del tributo comunale, sono stati istituiti 11 codici tributo da riportare nei modelli F24 e F24 «enti pubblici» (F24 EP), con i numeri da 5900 a 5911 (escluso il numero 5902). I nuovi codici sono esposti nella sezione «IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI» dei modelli di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna «importi a debito versati». Viene, altresì, precisato che nella compilazione del modello è necessario: a) inserire nel campo «codice ente/codice comune», il codice catastale del Comune in cui si trovano gli immobili; b) barrare la casella «Ravv.» se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento operoso; c) barrare la casella «Acc.» se il pagamento si riferisce all'acconto; d) barrare la casella «Saldo» se il pagamento si riferisce al saldo; e) barrare entrambe le caselle appena citate se il pagamento è effettuato in unica soluzione; f) nel campo «Numero immobili» indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); g) nel campo «Anno di riferimento» indicare l'anno d'imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato «AAAA». Nel caso in cui sia barrata la casella «Ravv.», nel campo riferito all'anno va riportato quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 24 febbraio 2023, n. 11/E

Contributi a ristoranti, bar e piscine: codici tributo per la restituzione

Qualora i soggetti operanti nei settori della ristorazione, bar, piscine e altri settori in difficoltà abbiano indebitamente percepito il contributo a fondo perduto (di cui all'articolo 1-ter, comma 2-bis, Dl 25 maggio 2021, n. 73) devono provvedere alla sua restituzione. Se questa avviene spontaneamente (articolo 13, Dlgs 472/1997), andranno utilizzati i codici tributi istituiti con la risoluzione in esame, che includono contributo, sanzione ed interessi. Le somme vanno indicate nel modello F24 ELIDE in corrispondenza dei seguenti codici: 8155 (Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1-ter, comma 2-bis, DL n. 73 del 2021), 8156 (Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1-ter, comma 2-bis, DL n. 73 del 2021) e 8157 (Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1-ter, comma 2-bis, DL n. 73 del 2021).

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 1° marzo 2023, n. 12/E

Ravvedimento operoso: nuovi codici tributo

Dal 2 maggio 2023 saranno operativi 12 nuovi codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997) relativamente a talune imposte sostitutive e imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi. Questi i nuovi codici:

- 8940 e 1940, rispettivamente, per sanzioni e interessi relativi all'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (cedolare secca, di cui all'articolo 3, Dlgs 23/2011, il cui tributo è versato con i codici 1840, 1841 e 1842);

- 8941 e 1941, rispettivamente, per sanzioni e interessi relativi all'acconto di imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (di cui al codice tributo 4200);

- 8942 e 1942, rispettivamente, per sanzioni e interessi relativi all'imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato (ai sensi dell'articolo 19, comma 13, Dl 201/2011, il cui tributo è versato con i codici 4041, 4044 e 4045);

- 8943 e 1943, rispettivamente, per sanzioni e interessi relativi all'imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato (ai sensi dell'articolo 19, comma 18, Dl 201/2011, il cui tributo è versato con i codici 4043, 4047 e 4048);

- 8944 e 1944, rispettivamente, per sanzioni e interessi relativi all'imposta sostitutiva dovuta dai soggetti in regime forfetario (ai sensi dell'articolo 1, comma 64, legge 190/2014) o dai soggetti in regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd. regime dei minimi, ai sensi dell'articolo 27, Dl 98/2011, il cui tributo è versato con i codici 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 e 1795);

- 8945 e 1945, rispettivamente, per sanzioni e interessi riferiti ad altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive.

Con la risoluzione odierna, inoltre, l'agenzia sopprime tre vecchi codici: 8913 (Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi); 1992 (Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997); 8908 (Sanzione pecuniaria altre II.DD).

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 2 marzo 2023, n. 13/E

Concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale: aggiornamento dei codici tributo per il versamento

In forza della nuova disciplina, si è reso necessario effettuare un aggiornamento dei codici tributo per il versamento, tramite il modello «F24 Accise», delle somme afferenti la gestione della concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (Gntn). A tal fine, alcuni codici sono stati istituiti ex novo, altri (istituiti con la risoluzione 90/E/2016) hanno assunto una diversa denominazione, altri ancora sono stati soppressi a causa dell'obsolescenza delle norme.