Controlli e liti

Riforma della giustizia tributaria, al Fisco l’onere della prova. Spazio alle testimonianze scritte

Valutazione rigorosa degli elementi a supporto dell’accertamento

Non basterà la «presunzione grave, precisa e concordante» alla base dell’accertamento. Dal canto suo, invece, il giudice tributario dovrà essere più rigoroso nel valutare le prove che l’Amministrazione porterà in giudizio contro il contribuente e potrà ammettere la testimonianza in forma scritta.

Con la modifica dell’articolo 7 del Codice del processo tributario (Dlgs 546/1992) arrivano importanti riassetti organizzativi del contenzioso, con risvolti sulla difesa dei contribuenti e dei professionisti che li assistono. Ma andiamo per gradi.

Onere della prova

L’amministrazione finanziaria dovrà provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Ma la riforma approvata definitivamente dalla Camera il 9 agosto “riscrive” anche il ruolo del giudice a riguardo in quanto la sua decisione sarà fondata sugli elementi di prova emersi nel corso del contenzioso. Il giudice procederà all’annullamento dell’atto impositivo se manca la prova della fondatezza oppure se la prova della fondatezza risulta contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale («comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale» come prevede espressamente il testo licenziato dal Parlamento), le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni. In ogni caso, spetterà al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.

Testimonianza scritta

Entra a far parte del nuovo processo tributario anche la prova testimoniale scritta mentre resta precluso il giuramento. In particolare, si precisa che «la Corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario, ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale». Si tratta della testimonianza disciplinata dall’articolo 257-bis del Codice di procedura civile. In base quest’ultima disposizione, il giudice fiscale può assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato. Inoltre, il giudice dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza e lo faccia notificare al testimone.

La riforma del processo tributario stabilisce, però, che «nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale»

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