Controlli e liti

Cgt Rimini: il Fisco deve provare gli addebiti

Corti ancora divise su onere della prova, parere del Mise e requisito della novità

di Giulia Pulerà e Stefano Sereni

Ci sono ancora molte perplessità sull’opportunità di definire gli atti di recupero dei crediti di imposta Ricerca e Sviluppo con uno degli istituti attualmente vigenti (definizione liti, riversamento, eccetera).

La giurisprudenza di legittimità non si è ancora pronunciata, quindi non è semplice valutare la fondatezza o meno delle principali questioni alla base delle rettifiche: la rilevanza del parere del Mise (in genere quasi mai richiesto prima degli accertamenti) e la novità assoluta della ricerca (rispettando il Manuale di Frascati). Le valutazioni possono considerare solo l’orientamento dei giudici di merito.

Il parere del ministero

Una diffusa contestazione dei contribuenti è la necessità di un parere del Mise (ora Ministero dell’industria e del made in Italy) sui progetti agevolati.

Il decreto Mef 27 maggio 2015 (articolo 8, comma 2) prevede che se, nell’ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall’agenzia delle Entrate, siano necessarie valutazioni di carattere tecnico per l’ammissibilità di specifiche attività, cioè pertinenza e congruità dei costi sostenuti, l’Agenzia possa richiedere un parere al Mise. Anche secondo le Entrate (da ultimo circolare n. 31/2020) gli uffici, in presenza di questioni tecniche sugli investimenti che hanno beneficiato del credito di imposta in questione, devono rivolgere specifiche richieste al Mise, trattandosi di materie che esulano dalla competenza professionale dei verificatori.

Di fronte a simili eccezioni, gli Uffici di regola rilevano la non obbligatorietà del ripetuto parere del Mise. Vari giudici di merito hanno invece confermato la necessità del parere (Ctp Roma 5918/2022, Ctp Napoli 4988/2022, Ctp Ancona 392/2/2021, Ctp Vicenza 365/3/2021, Ctp La Spezia 276/2022, Cgt I grado Ferrara 186 e 187/2022).

La sentenza di Rimini

Sul tema, va segnalata la recente sentenza della Cgt di I grado di Rimini (n. 99/2023) secondo cui le valutazioni di carattere tecnico richiedono il possesso di una serie di conoscenze che non attengono alle materie trattate dall’agenzia delle Entrate. Secondo la Corte, il grado di innovazione dei progetti agevolabili investe valutazioni tecniche per le quali è necessaria l’attivazione del Mise.

Queste considerazioni riguardano altresì l’onere probatorio: in linea generale, secondo i principi affermati dalla Cassazione, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Nel caso delle agevolazioni fiscali è quindi il contribuente a essere gravato dell’onere della prova (Cassazione, 8148/2021).

Tuttavia, accogliendo i motivi di ricorso proposti dall’avvocato Stefano Artuso e dal commercialista Francesco Padrone, la Cgt di Rimini, dopo l’aggiunta del comma 5-bis all’articolo 7 del Dlgs 546/92, si è così espressa: l’amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato, mentre il giudice fonda la decisione sugli elementi che emergono, annullando l’atto impositivo se la prova della fondatezza manca o è contraddittoria.

Applicando i nuovi criteri al credito R&S, se l’Agenzia disconosce il beneficio, il contribuente deve provare la sussistenza dei requisiti e il Collegio valutare gli elementi forniti dalle parti. In questo contesto, secondo i giudici riminesi, la mancanza del parere del Mise non comporta di per sé un vizio di eccesso di potere dell’atto impositivo. Tuttavia, valutazioni caratterizzate da forte tecnicismo, svolte da soggetti privi di preparazione necessaria, potrebbero palesare il vizio di motivazione, vista l’assenza di un adeguato apparato argomentativo.

La novità

La seconda questione controversa riguarda il requisito della novità. Secondo la tesi dell’Agenzia, l’innovazione dei progetti deve riguardare l’intero mercato di riferimento e non solo l’impresa.

Sul punto, la giurisprudenza di merito, che ha escluso la fondatezza di questa tesi, ha sostanzialmente affermato che un requisito tanto stringente sarebbe stato previsto dal legislatore (Ctp Aosta 46/21, Ctp Vicenza 14/2022, Ctp Modena 52/2022, Ctp Aosta 12/2022, Ctp Mantova 103/2022, Ctp Ancona 324/2022, Ctr Valle Aosta 22/2022). Più recentemente, è stato anche evidenziato (Cgt II grado Valle d’Aosta 5/2023) che l’esplicita previsione è avvenuta solo per le agevolazioni successive, con conseguente illegittimità della pretesa degli uffici riguardo al passato.

Poiché dalla fondatezza di queste questioni spesso dipende l’adesione a uno degli istituti definitori (definizione lite, riversamento, eccetera), si spera che presto intervenga una pronuncia risolutiva della Cassazione.

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