Imposte

Allevatori, variabile scorte sul cambio di regime Iva

Il passaggio da ordinario a speciale comporta la rettifica della detrazione. Sarà rilevante anche la compensazione da fissare per il 2023

di Gianni Allegretti

Gli allevatori, soprattutto di animali bovini e suini, che ai fini Iva applicano il regime Iva ordinario su opzione sono alle prese con le verifiche di fine anno per la valutazione della convenienza a permanere in tale regime opzionale ovvero se abbandonarlo per tornare ad applicare il regime speciale Iva per l’agricoltura previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/72.

Tale eventualità è determinata dalle mutate condizioni di mercato riconducibili agli effetti combinati derivanti dagli eventi bellici e dalle crisi economico-finanziarie mondiali nonché dalle avversità climatiche, con particolare riferimento alla siccità, che possono condurre a condizioni tali da rendere conveniente l’applicazione del regime speciale grazie, soprattutto, alla percentuale di compensazione applicabile alle cessioni degli animali effettuate dai produttori agricoli, ora al 9,5%, che consente di versare all’Erario la sola piccola differenza dello 0,5% rispetto alla aliquota Iva (10%) applicata in fattura.

Da diverse simulazioni effettuate sulla base delle condizioni attuali, infatti, appare verificata la convenienza all’applicazione del regime speciale Iva ex articolo 34 del Dpr 633/72 che prevede modalità forfettarie di liquidazione dell’imposta ammessa in detrazione nella misura corrispondente alla percentuale di compensazione applicata all’ammontare delle operazioni imponibili effettuate in luogo dell’imposta assolta sugli acquisti e importazioni che, pertanto, non ha alcuna rilevanza e rimane, di fatto, a carico dell’allevatore.

Tale modalità di liquidazione dell’imposta comporta il versamento della differenza fra l’aliquota ordinaria (10%) applicata in fattura e la percentuale di detrazione (9,5%) e, quindi, del solo 0,5% con la conseguenza che tale regime può dare origine alla «rendita Iva» nel caso in cui l’imposta detraibile determinata sulla base della percentuale di detrazione del 9,5% risulta superiore a quella effettivamente sostenuta sugli acquisti e importazioni mentre, al contrario, non è conveniente quando l’Iva assolta sugli acquisti risulta superiore all’ammontare della detrazione forfetaria sulla base della percentuale di compensazione, caso quest’ultimo che rende conveniente l’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari, «Iva da Iva» in base all’articolo 34, ultimo comma.

Nella valutazione della convenienza assume rilievo anche la rettifica della detrazione da effettuare obbligatoriamente in base all’articolo 19-bis2 del Dpr 633/72 che, nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello speciale, comporta il versamento dell’imposta sui beni o servizi non utilizzati e che, pertanto, sarà dovuta, in particolare, sulle scorte vive e morte esistenti al 31 dicembre, data di cambio del regime, nonché relativamente ai beni strumentali, compresi gli immobili acquistati o realizzati negli anni precedenti.

In pratica si dovrà tener conto anche della rettifica della detrazione con versamento dell’imposta risultante:

sulle scorte esistenti al 31 dicembre 2022 di animali da valorizzare al prezzo di mercato e con applicazione della percentuale di compensazione 9,5% nonché di, mangimi, medicinali e materiali di consumo con applicazione dell’aliquota Iva specifica;

sui beni strumentali, in quinti per macchinari e impianti acquistati nei quattro anni precedenti e in decimi per i fabbricati acquistati o realizzati nei nove anni precedenti.

L’ammontare dovuto per effetto della rettifica può, pertanto, in molti casi azzerare la convenienza del regime speciale almeno per il primo anno.

E ancora, la valutazione della convenienza dovrà tenere conto anche della percentuale di compensazione che sarà applicabile nel 2023 alle cessioni di bovini e suini in regime speciale per l’agricoltura in quanto l’attuale misura del 9,5% è in vigore sino al 31 dicembre 2022 e della quale, quindi, è necessario attendere la conferma o la modifica che dovrebbe avvenire nell’ambito delle disposizioni di fine anno (legge di Bilancio).

Ogni decisione dovrà, pertanto, essere rinviata al mese di gennaio per tenere conto dei dati previsionali dell’attività di allevamento e dell’Iva relativa da introitare sulle vendite e da sostenere sugli acquisti nonché della percentuale di compensazione che verrà stabilita per il 2023.

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