Adempimenti

Welfare da prevedere nel contratto collettivo in cambio del bonus

La fungibilità tra le due soluzioni deve essere prevista <br/>dalle intese aziendali o territoriali

Esiste un nesso particolare tra premialità collettiva e misure di welfare: al lavoratore è riconosciuta la facoltà di convertire, in tutto o in parte, il premio di produttività con prestazioni di welfare aziendale, in particolare con somme e valori indicati all’articolo 51 del Tuir, ai commi 2, 3 e 4. Così, per il dipendente, scatta un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto – accanto al vantaggio di avvalersi della detassazione, in luogo di quella ordinaria – può scegliere di ottenere il premio in natura anziché in denaro.

La fungibilità tra queste due soluzioni deve essere però contemplata dai contratti aziendali o territoriali: l’applicazione del regime di favore fiscale è sottratta alla libera disposizione delle parti, essendo subordinata alla condizione che sia la contrattazione collettiva di secondo livello ad accordare al dipendente la facoltà di scelta tra le due possibilità descritte. Inoltre, affinché il premio possa essere tramutato in welfare occorre congiuntamente un’altra condizione, ossia che le somme in questione costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato della detassazione. L’eventuale disciplina di dettaglio riguardante, ad esempio, le modalità di esercizio di tale scelta o la possibilità di revoca, resta demandata all’autonomia delle parti o al contratto stesso.

Tra le principali prestazioni di welfare potenzialmente fruibili in alternativa al premio monetario, indicate all’articolo 51, commi 2 e 3, del Tuir, che non scontano alcuna tassazione ricordiamo: l’abbonamento per il trasporto pubblico; l’utilizzazione di opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto; le somme, i servizi e le prestazioni di educazione e istruzione, per frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio; le somme e prestazioni per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti; le erogazioni in natura che sono esenti per un importo non superiore a euro 258,23 nel periodo d’imposta.

Un ulteriore ampliamento del paniere welfare è stato poi introdotto dalla legge di Stabilità 2017 che ha disposto condizioni di miglior favore rispetto ai piani di welfare “puro” con la previsione che, nel caso di conversione del premio, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva, anche se superano il limite di deducibilità previsto dal Tuir, i seguenti benefit: contributi alle forme pensionistiche complementari, contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali, azioni distribuite ai dipendenti.

Mantengono, invece, il regime di tassazione dettato dal Tuir i benefit del comma 4, dell’articolo 51, quali i veicoli a uso promiscuo, i prestiti agevolati, i fabbricati in comodato, i servizi trasporto ferroviario. L’eventuale parte di premio non sostituita dal welfare rimane assoggettata all’imposta sostitutiva o alla tassazione ordinaria, in base alla scelta del prestatore di lavoro.

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