I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 18 al 25 novembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Percentuali di compensazione

Dm 10 ottobre 2022, GU 24 novembre 2022, n. 275

Cessioni di legno e legna da ardere: percentuale di compensazione per il 2022

Il Decreto – emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 662, legge 145/2018 – ha fissato al 6,4% la percentuale di compensazione (per determinare la detrazione forfetaria di cui all'articolo 34, Dpr 633/1972) per il 2022 applicabile dai produttori agricoli alle cessioni di legno e legna da ardere. Si tratta della medesima percentuale prevista negli scorsi anni (anno 2021 di cui al Dm 19 dicembre 2021 e anno 2020 di cui al Dm 5 febbraio 2021). La percentuale indicata si applica ai prodotti di cui ai numeri 43 e 45 della Tabella A, Parte I, allegata al Dpr 633/1972: a) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché cascami di legno, compresa la segatura; b) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 novembre 2022, n. 564

Cessioni di apparecchi di ortopedia, ausili e sussidi informatici: aliquota applicabile

Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% alle cessioni di apparecchi di ortopedia (sistemi robotici per la locomozione,), nonché di dispositivi per la riabilitazione sia motoria che cognitiva ed esoscheletri per gli arti superiori e inferiori, nonché di ausili e sussidi tecnici e informatici. L'agenzia evidenzia che il numero 30) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972 prevede l'aliquota Iva ridotta al 4% per le cessioni di beni compresi nella voce doganale 90.19 della Tariffa in vigore al 31 dicembre 1987, che corrisponde all'attuale voce 90.21 della Nomenclatura Combinata, comprendente, tra l'altro, gli apparecchi di ortopedia, gli oggetti e gli apparecchi per fratture, gli oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità. La qualificazione degli apparecchi in argomento quali «dispositivi medici» (qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, ecc.), non è di per sé sufficiente per l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta. Occorre, invece, verificare che gli stessi siano ricompresi fra i beni espressamente indicati nel numero 30) della citata Tabella e, più precisamente, se gli stessi sono da ricondurre nella vigente vice doganale 90.21. La medesima aliquota del 4% è poi prevista dal successivo n. 41-quater) della Tabella II per le cessioni di beni senza alcun vincolo alla classificazione doganale quali «protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti», ma con l'allegazione della certificazione sanitaria ove si tratti di ausili che possono essere utilizzati da soggetti non affetti dalle dette menomazioni.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 novembre 2022, n. 566

Somministrazioni di gas metano per usi civili ed industriali: aliquota applicabile

Si applica l'aliquota Iva del 5% alle somministrazioni di gas metano per usi civili ed industriali, come previsto dall'articolo 2, Dl 30 giugno 2022, n. 80. Nel caso specifico, l'agenzia ritiene che i Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) fornitrici di gas metano, applicano l'aliquota Iva ridotta per il periodo gennaio – settembre 2022, nonostante non siano nell'elenco dei soggetti abilitati da ARERA alla vendita di gas naturale; la circostanza di non essere presenti in tale elenco non pregiudica la possibilità di usufruire di tale agevolazione Iva, in quanto la norma non richiede nessun requisito soggettivo per il prestatore.

Iva/Detrazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 novembre 2022, n. 567

Detrazione Iva solo quando è individuato il soggetto tenuto ad emettere fattura

Il caso riguarda una lite fra due soggetti che ritenevano di essere entrambi locatori esclusivi di un immobile. Il conduttore ha effettuato il pagamento dei canoni presso un conto vincolato, in attesa dell'esito della vicenda processuale che avrebbe individuato il soggetto a cui spettano le somme. Secondo l'agenzia, in caso di lite fra i presunti locatori il conduttore non è tenuto a emettere autofattura per la regolarizzazione (articolo 6, comma 8, Dlgs 471/1997). Solo dopo che sarà stato individuato il locatore (la cui identità è rimessa alla decisione di un giudice, ai sensi dell'articolo 687, Codice di procedura civile che procederà a liberare le somme depositate), quest'ultimo emetterà fatture e il conduttore vanterà il diritto alla detrazione (articolo 19, Dpr 633/1972). L'Amministrazione finanziaria ricorda quanto affermato nella circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, ove è stato chiarito che il dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione va individuato nel momento in cui si verificano, in capo al cessionario o committente, il requisito, sostanziale, dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e quello, formale, del possesso di una fattura redatta secondo le disposizioni del decreto Iva (Corte di Giustizia Ue 29 aprile 2004, causa C-152/02). In assenza di un locatore, il conduttore non può procedere alla detrazione dell'Iva sui canoni già versati e depositati nel conto intestato alla procedura, mancando sia la condizione, sostanziale, dell'esigibilità dell'imposta, sia quella, formale, del possesso della fattura. Né, per lo stesso motivo, il committente potrebbe far ricorso alla regolarizzazione mediante emissione di autofattura ai sensi del citato Dlgs 471/1997. Ne consegue che il momento di effettuazione dell'operazione, nel caso in esame, non può che coincidere con la data in cui, all'esito della vicenda processuale, verrà accertato il legittimo proprietario/locatore dell'immobile, che «subentrando nella titolarità dei canoni fino ad allora versati», provvederà ai relativi adempimenti fiscali, emettendo la fattura per le somme percepite. Da tale momento, verificatesi le condizioni richiamate nella circolare n. 1/E/2018, il conduttore potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sui canoni già versati. Solo nell'ipotesi in cui il locatore designato non procedesse all'emissione del documento per certificare gli importi riscossi, il conduttore potrebbe (dovrebbe), decorsi quattro mesi, emettere un'autofattura entro i successivi trenta giorni, versando l'Iva all'Erario.

Iva/Detrazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 novembre 2022, n. 569

Detrazione Iva a seguito di rivalsa tardiva

I chiarimenti forniti riguardano il tema della detrazione Iva a seguito di rivalsa tardiva, ai sensi dell'articolo 60, comma 7, Dpr 633/1972. Il caso è il seguente: la società BETA ha esercitato il diritto di rivalsa dell'Iva nei confronti di ALFA relativamente all'imposta versata in sede di definizione agevolata (articolo 6, Dl 119/2018). La rivalsa va esercitata nei confronti degli effettivi cessionari delle operazioni originarie per cui sono stati emessi gli avvisi di accertamento poi definiti (tra i quali è compresa la società BETA). La società cessionaria può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pagata a fronte di fatture emesse dalla società cedente anche a seguito di rivalsa tardiva. In sintesi, la società BETA ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente (ALFA) può esercitare il diritto alla detrazione, alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'originaria operazione (circolare agenzia delle Entrate 35/E/2013). La circolare da ultimo citata ha, altresì, chiarito che la norma non prevede particolari oneri a carico del committente/cessionario in ordine al riscontro dell'avvenuto versamento all'Erario dell'imposta oggetto di accertamento, pertanto, questi è tenuto solo all'osservanza degli ordinari doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità della fattura (o della nota di variazione in aumento) emessa da parte del cedente/prestatore. Nel caso esaminato dall'interpello, il versamento a favore dell'Erario dell'intero ammontare dell'Iva originariamente detratta su tutte le forniture effettuate dai missing traders nell'arco di tempo, effettuato dalla società in esecuzione dell'accordo tombale, costituisce un elemento idoneo di per sé ad escludere che la detrazione dell'Iva oggetto delle fatture di rivalsa dia luogo ad una duplicazione della detrazione dell'imposta da parte della società.

Iva/Fatturazione

Provvedimento agenzia delle Entrate 24 novembre 2022

Fatture elettroniche: regole tecniche per l'emissione e la ricezione e memorizzazione dei dati

Il Provvedimento contiene le regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il SdI, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127. Il comma 5-bis dell'articolo 1, Dlgs 127/2015 – introdotto dall'articolo 14, Dl 124/2019 – ha previsto che i file XML delle e-fatture vengano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria e dall'agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. La norma richiedeva il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine dell'adozione di «idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo», in conformità con le disposizioni vigenti in tema di privacy. Il Garante aveva espresso dubbi circa l'opportunità di memorizzare integralmente il contenuto delle fatture elettroniche (parere del 9 luglio 2020, n. 133), specie nei casi di fatture che, oltre a contenere i dati fiscali, possano evidenziare i rapporti intercorrenti «fra cedente e cessionario e altri soggetti, riferiti anche a sconti applicati, fidelizzazioni, abitudini di consumo». Per questo motivo, ad esempio, è stato inserito il divieto (fino al 2022) della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche (articolo 10-bis, Dl 119/2018 e articolo 9-bis, Dl 135/2018). Analoghe criticità sono riscontrate in altre fatture, come quelle emesse dai legali che potrebbero contenere dati particolari (cd. dati sensibili), pur essendo elettroniche. Il Garante della privacy aveva indicato che i campi delle e-fatture afferenti al settore legale, relativi alla descrizione delle prestazioni, avrebbero dovuto essere resi inintelligibili ed esclusi dalla memorizzazione nell'archivio dei «dati fattura integrati» (cioè i dati fattura comprendenti natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), Dpr 633/1972). Ma lo stesso vale per le fatture emesse verso i privati, dalle quali potrebbero emergere abitudini di consumo e preferenze (in tal caso, secondo il Garante, le informazioni presenti nei file XML avrebbero dovuto essere avviate «esclusivamente in conseguenza di puntuali verifiche fiscali»). Il Provvedimento in esame interviene proprio su questi temi, stabilendo che l'agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno quindi memorizzare e utilizzare i file XML «per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente». Relativamente alle fatture emesse tra operatori economici, l'agenzia potrà memorizzare anche la descrizione delle operazioni. Detta descrizione, invece, non può essere memorizzata se le e-fatture sono emesse nei confronti dei consumatori finali o da parte di prestatori che operano nell'ambito del settore legale. Per le fatture emesse dai prestatori del settore legale (individuati dal codice ATECO) le informazioni saranno memorizzate in modalità cifrata, in modo da garantirne l'intelligibilità nella banca dati del SdI. L'agenzia, inoltre, tenendo conto delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria e della necessità di ampliare la gamma dei servizi sulla fatturazione elettronica, ha realizzato nuovi servizi di colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi messi a disposizione per il pagamento dell'imposta di bollo. Infine, per limitare le false fatturazioni, l'agenzia rende possibile ai soggetti Iva, o ai loro delegati, tramite il servizio di censimento del canale abituale, l'inserimento, l'aggiornamento o la cancellazione dell'informazione relativa al canale utilizzato per l'invio della fattura elettronica.

Accise/Carburanti

Dl 23 novembre 2022, n. 179, GU 23 novembre 2022, n. 274

Accise sui carburanti: riduzioni dal 1° dicembre 2022

Oltre alla previsione di misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, vengono rideterminate le aliquote di accisa concernenti benzina, gasolio e GPL, mediante una modifica all'articolo 2, Dl 176/2022 (Decreto Aiuti quater). Nello specifico, le aliquote di accisa sono così rifissate: per la benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022; per oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022; per gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022. Conseguentemente viene previsto che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per via telematica e con l'utilizzo dei modelli appositi, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022. Gli esercenti trasmettono, inoltre, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022.

Irpef/Ritenute

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 novembre 2022, n. 570

Pignoramento presso terzi: applicazione della ritenuta del 20%

L'articolo 21, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede che, nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi, il terzo non ha l'obbligo di verificare se le somme che corrisponde al creditore pignoratizio rientrino in fattispecie per cui dev'essere operata una ritenuta alla fonte, in base a disposizioni di legge. Spetta al creditore dimostrare che le stesse attengono a ipotesi per le quali la ritenuta non debba essere operata (ad esempio, dichiarando al terzo erogatore l'eventuale ammontare corrispondente all'Iva che non dev'essere assoggettato a ritenuta ovvero che la somma da erogare comprenda crediti di diversa natura, aventi rilevanza reddituale solo in parte oppure che le somme sono già state assoggettare a ritenuta, come nel caso di una retribuzione del lavoratore dipendente già al netto delle imposte). In mancanza di una specifica dichiarazione del creditore, il terzo è sempre tenuto ad applicare la ritenuta (circolare agenzia delle Entrate 8/E/2011, paragrafo 1.3). Nel caso di credito riguardante gli onorari professionali da corrispondere a un avvocato, incluse le spese precetto, monitorio ed esecuzione, in assenza di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni per l'applicabilità della ritenuta anche solo in parte, il terzo è tenuto ad applicarla (sull'intero importo), senza effettuare alcuna ulteriore indagine. Ad ogni modo, l'agenzia osserva che tali spese (di precetto, monitorio ed esecuzione) costituiscono compenso professionale e come tali assumono rilevanza ai fini Irpef per il creditore pignoratizio.

Redditi di lavoro autonomo/Intermediari

Risoluzione agenzia delle Entrate 21 novembre 2022, n. 69/E

Agenti sportivi: regime fiscale dei compensi percepiti

Vengono forniti chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai compensi percepiti dagli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale CONI, alla luce delle disposizioni introdotte con Dpcm 23 marzo 2018. Viene precisato che tali compensi sono considerati redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del Tuir. Secondo l'agenzia, questa qualificazione si ricava, in via interpretativa, dalle norme del Dpcm 23 marzo 2018, le quali qualificano l'attività come libera professione, per l'esercizio della quale è necessario il superamento di un esame di abilitazione e, solo successivamente, l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi (si veda l'articolo 8, Dlgs 37/2021). Qualora, invece, l'attività venga svolta in forma societaria, i redditi prodotti si considerano redditi d'impresa e, conseguentemente, non sono assoggettati alle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis, Dpr 600/1973.

Agevolazioni/Fondo perduto

Provvedimento agenzia delle Entrate 18 novembre 2022

Contributo per bar, piscine e ristoranti: approvato il modello di istanza

Vengono approvati (ai sensi dell'articolo 6, comma 3, Dm 30 dicembre 2021) il modello e le istruzioni per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto per i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e organizzazione di cerimonie, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2 bis, Dl 73/2021. Nello specifico, si tratta delle imprese operanti nei settori particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria da Covid-19 individuati dai codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 (Ddmm 30 dicembre 2021 e 19 agosto 2022), che hanno subìto nell'anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019 (per le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione è determinata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021). Al fine di individuare i beneficiari si ha riguardo all'attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 ai sensi dell'articolo 35, Dpr 633/1972. L'aiuto non può essere erogato ai soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), Dlgs 8 giugno 2001, n. 231 o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. L'aiuto, inoltre, non può essere richiesto dai soggetti che si trovino in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie nonché da imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell'articolo 2, punto 18, Regolamento GBER, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. Le imprese, per accedere al contributo, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza e devono avere sede legale o operativa ubicata sul territorio. Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una istanza all'agenzia delle Entrate. L'istanza può essere trasmessa telematicamente a partire dal 22 novembre 2022 e non oltre il 6 dicembre 2022.Successivamente al termine per la presentazione delle istanze viene effettuata la ripartizione dei fondi per l'erogazione del contributo. Le risorse finanziarie vengono così ripartite: il 70%, in uguale misura a tutti i soggetti che hanno validamente presentato l'istanza; il 20%, in uguale misura ai soggetti che presentano un ammontare di ricavi 2019 superiore a 400.000 euro; il restante 10% in uguale misura tra le imprese che presentano ricavi 2019 superiori a 1 milione di euro. L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l'importo determinato a seguito della ripartizione e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato in base all'ammontare di aiuti concessi in regime «de minimis» ai sensi del Regolamento Ue 1407/2013 indicato dal soggetto richiedente. Qualora l'ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro dovrà essere trasmessa all'agenzia delle Entrate l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'articolo 85, Dlgs 6 settembre 2011, n. 159. Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato sul sito dell'agenzia delle Entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato tramite Pec all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 16 gennaio 2023. Qualora il contributo riconosciuto sia, in tutto o in parte, non spettante, l'agenzia delle Entrate lo recupera, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20, Dpr 29 settembre 1973, n. 602. È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall'articolo 13, Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472.

Immobili/Cessione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 novembre 2022, n. 560

Cessione di un immobile oltre i 5 anni dall'acquisto: irrilevanza della plusvalenza

Le precisazioni riguardano l'irrilevanza della plusvalenza – ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir – derivante dalla cessione di un immobile oggetto di ristrutturazione e ampliamento, dopo il quinquennio dalla data di acquisto. L'irrilevanza richiede che la cessione ultra-quinquennale venga effettuata da una persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. All'agenzia viene chiesto se il computo del quinquennio, ai fini della eventuale emersione della plusvalenza tassabile, vada effettuato considerando la data dell'atto notarile di acquisto del bene immobile (8 luglio 2016) oppure considerando la data di avvenuta denuncia di variazione dell'immobile a seguito di ristrutturazione ed ampliamento (14 novembre 2018). L'agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, precisa che ai fini del computo del quinquennio in questione non rileva la circostanza che l'immobile sia stato oggetto di un intervento di ristrutturazione e di ampliamento essendo, invece, rilevante l'acquisto dell'immobile stesso. Pertanto, con riferimento al caso di specie, la cessione dopo il quinquennio dalla data di acquisto dell'immobile in oggetto non determina l'emersione di una plusvalenza tassabile quale reddito diverso di cui al citato articolo 67, se è effettuata dall'istante in qualità di persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Immobili/Bonus edilizi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 21 novembre 2022, n. 565

Bonus casa: detrazione anche se il rogito è stipulato prima della fine dei lavori

In relazione alla detrazione spettante per l'acquisto di una casa oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 3, del Tuir), viene precisato che è possibile usufruire del bonus anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall'anno d'imposta in cui i lavori siano stati ultimati. Si ricorda che il citato comma 3 consente di fruire della detrazione anche con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta relativamente al valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo (Iva inclusa) dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 96.000 euro. La detrazione è calcolata su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione, ed è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile a nulla rilevando chi ha sostenuto la spesa. Come ribadito, da ultimo, con la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E la detrazione spetta agli acquirenti a condizione che: a) l'unità immobiliare sia ceduta dall'impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi; b) siano stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (non compete, quindi, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria); c) gli interventi realizzati riguardino l'intero fabbricato; d) la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori. L'agenzia precisa che l'agevolazione non è condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari costituenti l'intero fabbricato, in quanto ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto o assegnazione. Con la circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E è stato, inoltre, chiarito che il contribuente, corrispondendo un prezzo per l'acquisto dell'unità immobiliare, potrà, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, esercitare l'opzione per la cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, del corrispondente credito d'imposta, ai sensi dell'articolo 121, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio). Ciò in quanto gli interventi realizzati dalle imprese sono i medesimi interventi richiamati nel comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 16-bis del Tuir. Infine, come detto, è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall'anno d'imposta in cui i lavori siano stati ultimati. Nella dichiarazione relativa a tale anno il contribuente fruirà della detrazione a partire dalla prima rata indicando quale anno di sostenimento della spesa quello di fine lavori.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 18 novembre 2022, n. 68/E

Erogazioni liberali a favore di ITS Academy: codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta

Viene istituito il codice tributo «6992» per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 6, legge 15 luglio 2022, n. 99, riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy. Si ricorda che il Provvedimento agenzia delle Entrate 10 novembre 2022 ha definito le modalità di fruizione del credito d'imposta spettante nella misura del 30% delle somme versate e riconosciuto a patto che la donazione sia effettuata tramite versamento bancario o postale o, comunque, mediante sistemi di pagamento tracciabili. Il bonus può essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo a partire dalla data della dichiarazione dei redditi relativa al periodo della donazione oppure in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate. Quest'ultima opzione è l'unica percorribile dai titolari di reddito d'impresa che possono spendere il bonus soltanto in compensazione e sempre in tre quote annuali.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 23 novembre 2022, n. 70/E

Riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere: codice tributo per l'utilizzo del credito d'imposta

Viene istituito il codice tributo «6991» per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all'aria aperta di cui all'articolo 79, Dl 14 agosto 2020, n. 104. Si ricorda che la norma citata ha riconosciuto, a favore di tali strutture, il credito d'imposta del 65% per la loro riqualificazione e il loro miglioramento per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione. Con il Dm Turismo 17 marzo 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d'imposta. Il ministero del Turismo – al fine di consentire la verifica delle compensazioni – comunica telematicamente all'agenzia delle Entrate l'elenco delle strutture ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio Cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate.