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La violazione formale non compromette la detrazione Iva

L’ordinanza 16489/2022 della Cassazione: l’irregolarità non deve sottendere una finalità di evasione o non deve avere l’effetto di ostacolare la prova del rispetto dei requisiti sostanziali

di Matteo Dellapina

La detrazione Iva deve essere garantita anche in caso di semplici violazioni formali purché esse non sottendano una finalità di evasione o non abbiano l’effetto di ostacolare la prova del rispetto dei requisiti sostanziali. A queste conclusioni è giunta la Cassazione, con l’ordinanza 16489/2022.

Tale decisione va ad aggiungersi all’orientamento maggioritario (da ultima Cassazione 143/2022) che ha seguito il solco originario tracciato dalla giurisprudenza della Cgue volto a salvaguardare il diritto alla detrazione «se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti» (Cgue, Ecotrade, cause riunite C-95/07 e C-96/07; Equoland, C-272/13).

Di conseguenza, il rispetto della sostanza e la violazione di aspetti puramente formali non comporta l’automatica detraibilità dell’Iva, in quanto è richiesta l’assenza dell’evasione.

Si sta così assistendo a un superamento della tesi dell’amministrazione finanziaria che stoppava la detrazione dell’Iva operata dal contribuente, qualora costui avesse compiuto delle violazioni meramente formali, pur rispettando i requisiti di carattere prettamente sostanziale.

Infatti l’orientamento della Corte di Giustizia è planato in maniera assai incisiva anche nel panorama domestico (seguito pedissequamente dalla Cassazione), richiamando e ricordando il principio di neutralità dell’Iva che, nel caso specifico, dev’essere garantito riconoscendo la piena e condizionata detrazione dell’imposta all’osservanza degli aspetti sostanziali. La violazione delle formalità non sarà più un ostacolo ma dovrà essere ben valutata.

Il caso

Una società effettuava vari acquisti di beni da operatori residenti a San Marino, omettendo sia l’indicazione dell’Iva nelle fatture e sia la doppia annotazione nei registri acquisti e vendite ai fini Iva, limitandosi esclusivamente a contabilizzare l’operazione nel registro acquisti.

L’agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento alla contribuente, contestando la violazione prevista dall’articolo 17, comma 3, del Dpr 633/1972, recuperando così l’imposta indebitamente detratta sull’imponibile e irrogando la sanzione di cui all’articolo 6, comma 1, Dlgs 471/1997.

In seguito al rigetto del ricorso proposto innanzi alla Ctp, il contribuente decideva di appellare la decisione in Ctr che accoglieva il motivo del gravame, escludendo il recupero dell’Iva sugli acquisti, irrogando così la sola sanzione per omessa registrazione delle fatture estere, applicando il minimo edittale. Nel dettaglio, secondo il giudice di appello la società aveva omesso di effettuare l’autofatturazione ex articolo 17, 3° comma, Dpr 633/1972, ma aveva registrato le operazioni in contabilità, non sottraendosi alla consegna di copia delle fatture estere.

Per concludere, la Ctr aveva sottolineato come non vi fosse stata evasione Iva siccome "la corretta registrazione avrebbe permesso la creazione di una posta attiva cui corrispondeva una posta passiva di ugual valore", che determinava una pressoché identica situazione debitoria circa l’Iva dovuta.

Di particolare interesse è l’unico motivo di ricorso per Cassazione dedotto dall’Ufficio con il quale ha ritenuto che la società non avesse osservato l’iter procedurale previsto dalla normativa fiscale circa gli acquisti di beni o servizi effettuati da operatori economici domiciliati in San Marino, non avendo operato la doppia annotazione sui registri Iva di vendita e acquisto delle fatture ricevute, (risultando mancante il timbro a secco dell’Ufficio Tributario di San Marino), oltre a non aver dato alcuna comunicazione all’Ufficio Iva della propria circoscrizione.

Di conseguenza per l’Amministrazione la società intimata, acquirente nazionale soggetto passivo Iva e debitore dell’imposta relativa all’operazione effettuata, aveva perso il diritto alla detrazione del tributo, subordinato agli adempimenti previsti e in particolare alla doppia annotazione della fattura, risultando così soggetta alla sanzione pari al 100% dell’imposta di cui all’articolo 6, comma 1, del Dlgs 471/1997.

Il punto della Cassazione

I giudici di Cassazione hanno respinto il motivo dell’Agenzia ritenendo che le semplici violazioni formali compiute dalla contribuente non fossero sintomatiche di fenomeni di evasione dell’imposta siccome tutte le operazioni erano state registrate in contabilità e la contribuente aveva messo a disposizione le fatture estere (in particolare, tali elementi escludono il verificarsi di una frode).

Inoltre, per la Corte, l’Agenzia non ha mai contestato la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione. Nel dettaglio, il motivo di ricorso era circoscritto al mero rilievo delle sole violazioni formali, in particolare all’annotazione delle fatture ricevute dall’operatore sammarinese soltanto nel registro Iva acquisti: per l’Agenzia la detrazione risultava «perentoriamente subordinata» all’adempimento della doppia annotazione.

Ma tale rilievo, secondo la Cassazione, è in netto contrasto con la giurisprudenza unionale in base a cui il diritto alla detrazione dell’Iva può essere negato solo se la violazione delle norme sulla rappresentazione contabile dell’operazione incide sulla prova dei requisiti sostanziali o determina l’evasione di imposta che nel caso in esame non era stato neppure prospettato.

L’allineamento

La Cassazione si allinea all’orientamento maggioritario e soprattutto alla posizione granitica della Corte di Giustizia in base a cui la detrazione dell’Iva non possa essere ostacolata dalla violazione di un semplice requisito formale, qualora quelli di carattere sostanziale siano rispettati.

Per completezza è bene precisare che il giudice europeo ha ben perimetrato tale aspetto, salvaguardando sì la detrazione Iva, sottolineando però che essa viene meno se:

1) la violazione commessa abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa dell’osservanza dei requisiti sostanziali;

2) l’inosservanza degli obblighi formali sia finalizzata a un’evasione dell’imposta.

Di conseguenza il meccanismo della detrazione, quale perno del sistema Iva, è sì protetto e salvaguardato, ma con le dovute attenzioni per evitare il verificarsi di situazione di evasione.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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