Imposte

Ritenute, si avvicina il primo versamento

di Cristiano Dell’Oste

Obiettivo 16 ottobre. Dopo un avvio a dir poco travagliato, la ritenuta sugli affitti brevi entra nella fase operativa.

La manovrina di primavera (Dl 50/2017, articolo 4) obbliga gli intermediari immobiliari – anche non residenti in Italia e compresi i gestori di portali telematici – ad applicare una ritenuta del 21% nel momento in cui versano il denaro al locatore, se intervengono nel pagamento dei canoni o dei corrispettivi delle locazioni brevi. Categoria, quest’ultima, che comprende gli affitti abitativi di durata non superiore a 30 giorni, in cui il locatore è una persona fisica che agisce al di fuori dell’attività d’impresa, anche se prevedono i servizi accessori di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, incluse le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

Quando scatta l’obbligo
La norma che introduce l’obbligo non cita espressamente una data di decorrenza. Il provvedimento del direttore delle Entrate del 12 luglio scorso (prot. 132395/2017) impone, invece, di applicare la ritenuta alle locazioni brevi stipulate dal 1° giugno, in cui gli intermediari incassino il canone o comunque intervengano nel pagamento.

La ritenuta si calcola sui corrispettivi lordi e va versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata. Alla lettera, quindi, le prime ritenute – quelle relative ai canoni versati dagli intermediari ai locatori a giugno per contratti stipulati nello stesso mese – avrebbero dovuto essere versate all’Erario entro il 17 luglio (il 16 cadeva di domenica). Anche se qualcuno si è attivato subito, è evidente che la pubblicazione del provvedimento il 12 luglio e le incertezze applicative hanno spiazzato la maggioranza degli operatori.

Da qui l’allarme degli agenti immobiliari e l’avvio dei tavoli tecnici a inizio settembre tra i professionisti, l’Agenzia e il Mef, culminato con l’indicazione di un periodo di moratoria, emersa in via ufficiosa a margine del primo incontro. Il riferimento è allo Statuto del contribuente, che vieta gli «adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti» (articolo 3, comma 2). Ecco perché si può ritenere che l’obbligo di effettuare la ritenuta si applichi ai canoni riversati dagli intermediari ai locatori dall’inizio della scorsa settimana (il 60° giorno è l’11 settembre), con conseguente obbligo di pagamento delle ritenute all’Erario entro il 16 ottobre. Anche se sul punto servirebbe - ed è già stata chiesta dagli operatori - una “copertura” in via normativa o interpretativa.

«Avremo un altro incontro tecnico in settimana - spiega il presidente Fiaip, Paolo Righi - e oltre a formare gli agenti avvieremo anche una campagna nei confronti dei locatori».

La comunicazione
Oltre alla ritenuta, la manovrina impone agli intermediari che intervengono nella conclusione del contratto l’obbligo di comunicare alle Entrate, entro il 30 giugno dell’anno successivo di stipula del contratto, i dati rilevanti del rapporto: nome, cognome e codice fiscale del locatore; durata del contratto; importo del corrispettivo lordo; indirizzo dell’immobile.

L’imposta di soggiorno
Inoltre, gli intermediari che incassano il canone sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno, se istituita dal Comune. «Nei grandi centri come Venezia la riscuotiamo già - spiega Righi - il problema sono i piccoli Comuni, per i quali le delibere e i regolamenti non sono facilmente reperibili: abbiamo chiesto che venga istituito un portale ufficiale con valenza legale, come accade per Imu e Tasi».

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