Imposte

Alberghi locati, chance di rimborso da rivalutazione

Chi ha pagato il 3% dovrebbe ottenere la restituzione dopo la circolare 6/E. La bozza del documento ha tratto in errore i contribuenti

di Michela Folli e Marco Piazza

L’infelice tempismo della circolare delle Entrate 6/E del 2022, pubblicata il giorno dopo quello in cui i soggetti con esercizio solare avrebbero potuto rettificare la dichiarazione per il 2021, ha creato disagi alle società con immobili a uso albergo affittati a imprese alberghiere che – adattandosi alle indicazioni contenute nella bozza di circolare – hanno optato per la rivalutazione con pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%, mentre, con il senno di poi, avrebbero potuto fruire della rivalutazione gratuita di cui all’articolo 6-bis del decreto legge 23/2020 (si veda l’articolo di NT+ Fisco).

La circolare infatti – all’opposto della bozza – afferma che per la rivalutazione gratuita di immobile a destinazione alberghiera concesso in locazione è sufficiente che il locatario (e non anche il locatore come prima affermato) operi nei settori alberghiero e termale.

Se la circolare fosse stata pubblicata entro il 28 febbraio 2022, i locatori non avrebbero certo optato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 3 per cento.

Ora – resisi conto dell’errore indotto dal primo orientamento, poi “ribaltato”, dell’Agenzia – si chiedono come porvi rimedio.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, le manifestazioni di volontà espresse in dichiarazione mediante l’esercizio di una opzione, non sono emendabili.

Tuttavia, lo diventano se il contribuente prova che il percorso formativo delle stesse sia stato viziato dall’incidenza determinante dell’errore. In questi casi, il contribuente deve fornire la prova della sua rilevanza e riconoscibilità da parte dell’Agenzia, entrambe scontate nel caso in esame (si veda la sentenza 19410 del 2015 e precedenti ivi citati).

Anche la recente ordinanza 15982 del 2020 ha sancito la spettanza di un beneficio fiscale non fruito nell’anno di competenza per cause non imputabili a una scelta discrezionale della società bensì all’incertezza interpretativa, risolta solo successivamente con l’intervento di apposito decreto.

Se è pur vero che in questo caso non viene fatto riferimento all’esercizio di una opzione, non si può non cogliere l’analogia. Nel caso della rivalutazione alberghi i contribuenti “locatori” di immobili adibiti ad alberghi sono stati messi nella condizione di accedere alla rivalutazione gratuita solo il 1° marzo, dopo – come detto – essere stati indotti a esercitare l’opzione per la meno vantaggiosa rivalutazione generale a causa della diversa interpretazione resa in precedenza dall’Agenzia. L’emendabilità, quindi, deriva esclusivamente da un errore – «vizio di volontà» – che possiede i requisiti sia della rilevanza che dell’essenzialità.

Anche l’agenzia delle Entrate ammette l’emendabilità delle «manifestazioni di volontà» indotte da errore.

In questo senso deve essere “letto”, ad esempio, non solo il principio di diritto n. 13 del 2018, ma anche la risposta n. 617 del 2021 secondo la quale, qualora la non spettanza di un contributo a fondo perduto sia divenuta palese solo a seguito di successivi chiarimenti resi dalla stessa amministrazione finanziaria, il contribuente deve restituirlo senza applicazione di sanzioni.

Lo stesso principio dovrebbe essere valido anche quando è l’erario che ha incassato somme dai contribuenti sulla base di una interpretazione poi mutata.

Un ulteriore spunto per l’individuazione di una soluzione che consenta ai soggetti che hanno optato per la rivalutazione “generale” di beneficiare di quella gratuita si trova nella risposta n. 308 del 2020. In quel caso, il contribuente aveva usufruito della rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, perfezionando l’opzione mediante il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva. Successivamente, è emerso che le azioni oggetto di rivalutazione non rispettavano i requisiti richiesti dalla norma per poter beneficiare della rideterminazione del costo; di conseguenza, l’Agenzia ha riconosciuto il legittimo diritto al rimborso dell’imposta indebitamente versata ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 602/1973.

I numeri in gioco, però, possono essere molto importanti; pertanto, ci si chiede se non sia opportuna una riapertura delle opzioni regolata legislativamente anche per evitare probabili contenziosi.

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