Stop all’avviso al coobligato non informato
Per la Cgt di Reggio Emilia n. 252/1/2022 è illegittimo se privo degli elementi necessari per valutare la correttezza della pretesa tributaria
È illegittimo l’avviso di intimazione notificato al coobligato solidale qualora sia privo degli elementi necessari per valutare la correttezza della pretesa tributaria. È quanto statuito dai giudici della Cgt di Reggio Emilia con la sentenza n. 252/1/2022 (presidente Montanari, relatore Reggioni).
Nel caso esaminato dai giudici emiliani, l’ufficio, a seguito di un’operazione di acquisto di ramo di azienda, aveva emesso a carico della società acquirente un’intimazione di pagamento in qualità di responsabile in solido del debito erariale maturato dalla società cedente. La società acquirente aveva però impugnato l’atto eccependo che fosse privo degli elementi essenziali al fine di garantire il diritto alla difesa (tra gli altri, la motivazione) nonché che allo stesso atto non fossero stati allegati gli atti prodromici di cui non aveva conoscenza. Inoltre, la società ricorrente aveva fatto presente che, al fine di circoscrivere la responsabilità in solido per le obbligazioni tributarie eventualmente presenti, aveva richiesto la certificazione dei carichi fiscali pendenti della cedente, constatando che gli stessi erano stati già definiti.
I giudici hanno accolto il ricorso evidenziando, in primis, che deve ritenersi adeguatamente motivato l’atto di intimazione che indichi con precisione e, in dettaglio, i singoli tributi che costituivano oggetto degli atti precedentemente notificati al contribuente. Tuttavia, quando, come nel caso di specie, l’atto è rivolto ad un soggetto terzo quale debitore in solido, questi ha il diritto di conoscere le ragioni della pretesa impositiva.
In altri termini, il contribuente, anche qualora venga chiamato a rispondere del carico tributario in qualità di coobbligato in solido, deve essere messo in grado di esercitare il diritto di difesa autonomamente rispetto al debitore principale, dal momento che la notifica degli atti prodromici effettuata ad un altro soggetto (il debitore principale) non è fonte di conoscenza legale della pretesa tributaria anche per il coobbligato.
I giudici hanno al riguardo richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale: «quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al Contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, (…) essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione» (si veda la sentenza n. 11722 del 2010, negli stessi termini la Ctr Puglia con la sentenza n. 222 del 2022).
Alla luce di ciò i giudici, nel caso in esame, avendo constatato che l’atto impugnato era privo degli elementi essenziali per garantire il diritto alla difesa (in primis, la motivazione) hanno accolto il ricorso, disponendone l’annullamento.