Imposte

Bonus casa, nodo detraibilità per le asseverazioni sui lavori pregressi

Le novità previste dalla legge di conversione del decreto Aiuti bis (Dl 115/2022) puntano a proteggere chi acquisterà crediti fiscali da contestazioni successive, in caso di illeciti

Detraibilità dubbia, e probabilmente esclusa, per le asseverazioni postume, necessarie in molti casi per intercettare le nuove regole sulla responsabilità solidale a scartamento ridotto.

Le novità previste dalla legge di conversione del decreto Aiuti bis (Dl 115/2022) puntano a proteggere chi acquisterà crediti fiscali da contestazioni successive, in caso di illeciti. E nascono dalle indicazioni riportate dall’agenzia delle Entrate nella circolare 23/E di giugno, che ha molto rafforzato l’impianto della responsabilità solidale.

L’emendamento approvato in prima lettura al Senato – e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – spiega che, per i crediti per i quali siano stati già acquisiti visti e asseverazioni, la responsabilità solidale di chi compra scatta solo «con dolo o colpa grave»: sono i casi di corresponsabilità più rilevanti, ma anche quelli meno frequenti nella pratica.

L’obbligo di avere asseverazioni e visti c’è sempre per il superbonus: l’acquisizione di questi documenti è tra i requisiti essenziali del 110% sin dalla nascita. Ciò non vale, però, per le altre agevolazioni minori, come il bonus ristrutturazioni del 50%, l’ecobonus o il bonus facciate.

In caso di cessione del credito e sconto in fattura, asseverazioni e visti sono stati estesi ai bonus edilizi minori (con il decreto Antifrodi) solo per le opzioni comunicate dal 12 novembre 2021. La manovra 2022, inoltre, ha escluso gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e quelli in edilizia libera (tranne il bonus facciate).

Così, per disciplinare questa situazione e consentire l’estensione della nuova responsabilità solidale depotenziata, viene ora introdotta un’inedita asseverazione “ora per allora”. Il fornitore, che ha fermi in pancia i crediti fiscali e non riesce a venderli, «acquisisce – spiega la nuova norma – ora per allora ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grav» asseverazioni, visti e attestazioni.

A questo punto, però, resta un passaggio che la legge non chiarisce. Visti e asseverazioni, se effettuati al momento dei diversi lavori, seguono l’aliquota di detrazione degli stessi interventi. Come spiega l’articolo 121 del decreto Rilancio: «Rientrano tra le spese detraibili» anche quelle sostenute «per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni» relative ai bonus minori, «sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi».

In caso di asseverazione postuma, il collegamento con l’intervento originario si fa molto più labile. Difficile, quindi, che i costi legati a quell’adempimento possano seguire il destino di un lavoro che, magari, nel frattempo è stato chiuso.

A rendere ancora più complessa la situazione, c’è anche il fatto che, per le asseverazioni postume, oggi la legge prevede un triangolo di interessi contrapposti e una dinamica tutta da verificare.

Facciamo l’esempio di un intervento di bonus facciate eseguito tramite sconto in fattura a settembre del 2021, con opzione comunicata alle Entrate a ottobre, prima della stretta antifrodi. Se il fornitore è rimasto con il credito “in pancia” e vuol cederlo sfruttando le nuove norme, per esonerare il potenziale compratore dovrà acquisire il visto e l’asseverazione. Per farlo, probabilmente, dovrà coinvolgere il titolare della detrazione presso cui ha eseguito il lavoro. Ammesso che il titolare della detrazione si renda disponibile per questo adempimento, a effettuare la spesa stavolta sarà probabilmente proprio il fornitore. Complicando di molto la formazione di una possibile detrazione.

Se poi la detraibilità della spesa per il visto e l’asseverazione fosse confermata in via ufficiale, dovrebbe probabilmente seguire la detrazione vigente al momento dell’adempimento, quindi nel nostro esempio il 60% di bonus facciate, e non il 90%, sulla falsariga di quanto chiarito dalle Entrate in un caso analogo (interpello Dre Piemonte, prot. 901-115/2022). Il che vuol anche dire che nel 2023, se il bonus facciate non sarà prorogato, la detraibilità verrà meno in radice.

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