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Terzo settore e whistleblowing, nell’elenco Anac gli enti che tutelano i segnalanti

Il Dlgs 24/23 estende la disciplina sulla segnalazione degli illeciti ai soggetti che, pur privi di sistemi 231, vantano almeno 50 lavoratori subordinati.Le norme saranno applicabili dal 15 luglio

Si amplia il coinvolgimento degli enti del Terzo settore (Ets) nel whistleblowing, con elenco ad hoc istituito presso Anac. È una delle novità introdotte nel decreto legislativo 24/2023 pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il 15 marzo scorso. Si tratta, nella specie, del provvedimento recante la normativa a protezione dei whistleblowers, vale a dire coloro che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o unionali che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il recepimento della direttiva

L’emanazione del nuovo decreto arriva dopo tre anni per recepire in Italia la direttiva Ue 2019/1937 sul whistleblowing, specie tenuto conto che nel settore privato la tutela del whistleblowing risulta attualmente ancora limitata e interessa i soli lavoratori e collaboratori degli enti che adottano un sistema 231 e con riferimento ai soli illeciti rilevanti in base al Dlgs 231 (si veda l’articolo 6 del Dlgs 231/2001).

Il ruolo dell’Anac

Diverse le novità in arrivo col decreto. Si rafforza anzitutto il ruolo dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) che, come chiarito anche dal presidente Giuseppe Busia nel comunicato rilasciato lo scorso 10 marzo, diviene l’unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato.

La platea

Più esteso è poi il novero dei soggetti interessati. Oltre alla Pa, il nuovo decreto prevede infatti l’applicazione della disciplina in tema di whistleblowing con riferimento alle segnalazioni effettuate nei confronti di una più ampia categoria di enti del settore privato. Vale a dire ricomprendendo – oltre a coloro che utilizzano modelli organizzativi ai sensi del Dlgs 231 – anche tutti coloro con almeno 50 lavoratori subordinati. In questo senso, potranno rientrare tra i soggetti interessati anche gli enti del Terzo settore nella misura in cui, seppure privi di sistemi 231, vantino un numero di risorse umane pari a quello previsto ex lege.

Va peraltro considerato che le tutele previste dal decreto troveranno applicazione nei confronti dei lavoratori, ma anche verso chi effettua attività di volontariato presso l’ente stesso. In sostanza, le segnalazioni di eventuali illeciti amministrativi, contabili, civili o penali potranno derivare sia da chi effettua prestazioni di lavoro sia dal volontario.

L’albo

Altro tema di interesse per il Terzo settore riguarda, infine, l’albo istituito presso Anac (articolo 18 Dlgs 24/2023). Si tratta, in particolare, di un elenco degli Ets che forniscono misure di sostegno ai segnalanti. Ai fini dell’accesso, oltre all’iscrizione nel Registro unico del Terzo settore, il legislatore presuppone che gli Ets stipulino apposite convenzioni con Anac e che esercitino specifiche attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/17), debitamente attestate nello Statuto. Vale a dire la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, nonché la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (articolo 5, comma 1, lettere v e w del Dlgs 117/2017). Una previsione, questa, che si giustifica nel presupposto che le misure di sostegno fornite dagli Ets ai whistleblower potranno consistere in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. In sostanza, trattasi di misure che gli Ets potranno svolgere in quanto coerenti con i settori di attività istituzionali d’interesse generale in cui si concentra l’oggetto sociale dell’ente.

Le tempistiche

Circa le tempistiche, va infine considerato che, se pure il decreto è stato pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» lo scorso 15 marzo, le sue disposizioni non sono ancora operative ma saranno efficaci solo a decorrere dal 15 luglio prossimo (articolo 24 Dlgs 24/2023).