Controlli e liti

Onere invertito se il credito non è nel rigo previsto

Sentenza della Cgt di secondo grado della Lombardia: il diritto non si perde solo perché il credito non è riportato in dichiarazione

di Massimo Romeo

Il credito di imposta non si perde per il solo fatto che non sia stato riportato nelle successive dichiarazioni; tuttavia, per effetto di questa omissione, avviene una inversione dell’onere della prova in conseguenza della quale spetta al contribuente dover dimostrare l’effettiva esistenza del credito. Così la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 871 del 3 marzo 2023.

Una società di capitali presentava, in qualità di sostituto d’imposta, il 770 indicando nel prospetto SX l’importo del credito da utilizzarsi in compensazione: compensazione che non veniva effettuata dalla contribuente negli anni successivi e attribuita all’avvicendarsi nel tempo di vari consulenti cui era demandata la predisposizione della dichiarazione. La società, nel 2020, resasi conto dell’esistenza di un credito non compensato né chiesto a rimborso, aveva avanzato istanza di rimborso alle Entrate che rimaneva priva di riscontro.

I giudici di primo grado decidevano di accogliere il conseguente ricorso richiamando l’orientamento dai supremi giudici in ordine alla circostanza che il credito per imposte decade solo con la prescrizione del diritto. I giudici del riesame giungono alla medesima conclusione ricordando come «il credito di imposta non si perde per il solo fatto che non sia stato riportato nelle successive dichiarazioni»; tuttavia, per effetto di questa omissione, avviene una inversione dell’onere della prova in conseguenza della quale spetta al contribuente dover dimostrare l’effettiva esistenza del credito.

La Corte ha osservato come la società avesse dichiarato di non aver mai utilizzato in compensazione detto credito e come l’Ufficio non avesse interposto alcuna eccezione in tal senso, dando pertanto certezza e valore alle dichiarazioni rese dalla contribuente. Risultava, pertanto, provata l’esistenza del credito. Quest’ultimo, ha precisato il Collegio, può considerarsi estinto solo con l’intervenuta prescrizione. La prescrizione ordinaria è prevista nell’articolo 2946 del codice civile il quale stabilisce che, salvo i casi in cui la legge non disponga diversamente, interviene decorso il termine di dieci anni dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere.

La giurisprudenza di legittimità (Cassazione 25619/2022), ha da sempre precisato che «qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria».

La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia ha, pertanto, affermato di condividere in toto tali principi dovendosi concludere che l’esposizione di un credito d’imposta nella denuncia dei redditi costituisce istanza di rimborso, soddisfacendo la condizione per evitare la decadenza del credito: di conseguenza, «trova ordinariamente applicazione il termine di prescrizione decennale».

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