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Strutture di ricovero e assistenza, verifica sulla chance deduzione o detrazione per le sole spese sanitarie

Le voci riferite al vitto e all’alloggio vanno tenute distinte dalle altre in fase di certificazione

di Emilio Angelucci e Gabriele Sepio

I contribuenti possono dedurre o detrarre dalla propria Irpef lorda le spese sanitarie sostenute, per sé o per un proprio familiare, in occasione del ricovero presso una residenza sanitaria per anziani o in un altro istituto di assistenza.

Infatti, se da un lato, il legislatore non ha ancora introdotto delle agevolazioni fiscali ad hoc, d’altra parte la possibilità di suddividere le rette pagate alle strutture di ricovero ed assistenza in due voci di costo distinte, l’una riferibile al vitto ed all’alloggio e l’altra alle sole spese sanitarie, consente di beneficiare, per queste ultime, delle ipotesi di deducibilità o detraibilità previste dal Tuir in materia di spese mediche e di assistenza specifica e personale.

A tal fine, solitamente le strutture di ricovero rilasciano alle persone ospitate, con cadenza annuale, un’apposita certificazione che attesta la quota dei pagamenti effettuati riferibile alle sole spese sanitarie, talvolta determinate in modo forfettario sulla base di criteri definiti con delibera regionale.

In via generale, la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali più o meno vantaggiose varia a seconda: dello stato di salute del soggetto ospitato nella struttura di ricovero (i.e. disabile, anziano autosufficiente, non autosufficiente); del soggetto che provvede al pagamento della retta (se l’ospite oppure un suo familiare); della circostanza che il soggetto ospitato sia o meno fiscalmente a carico di chi paga la retta.

In tal senso, la prima – e più incisiva– agevolazione, è prevista a beneficio delle persone con disabilità (articolo 3 della legge 104/1992), nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, le quali possono dedurre integralmente le spese mediche e di assistenza specifica dal reddito complessivo (ex articolo 10, comma 1, lettera b del Tuir).

In particolare, possono fruire della deduzione di tali oneri: i disabili che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica a ciò preposta, i portatori di handicap, i grandi invalidi di guerra, nonché gli invalidi civili per i quali venga accertata la condizione di grave e permanente invalidità o menomazione.

Le medesime spese sono altresì deducibili qualora siano state sostenute dai familiari (di cui all’articolo 433 del Codice civile), indipendentemente dalla circostanza che la persona per la quale è stata sostenuta la spesa sia o meno fiscalmente a carico degli stessi (ex articolo 10, comma 2, del Tuir).

La disciplina dell’Irpef prevede, inoltre, due particolari ipotesi di detrazione dall’imposta lorda, nel limite del 19% dell’onere sostenuto dal contribuente, anch’esse fruibili a fronte del pagamento di spese sanitarie.

In tal senso, viene stabilito il diritto alla detrazione delle spese mediche e di assistenza specifica (ex articolo 15, comma 1, lettera c del Tuir), qualora non ricorrano le condizioni per poter beneficiare dell’appena descritta deduzione d’imposta e comunque per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (franchigia).

Inoltre, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta per un familiare, la fruizione della detrazione in questione risulta subordinata alla circostanza che quest’ultimo risulti fiscalmente a carico del contribuente (ex articolo 15, comma 2 del Tuir).

Mentre, nel caso in cui la spesa venga sostenuta nell’interesse di un familiare non fiscalmente a carico, affetto da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, il contribuente potrà beneficiare della detrazione del 19% unicamente per la parte di spese che non trova capienza nell’Irpef dovuta dal familiare affetto dalla patologia e comunque nel limite massimo di 6.197,48 euro annui (ex articolo 15, comma 2, secondo periodo del Tuir).

Peraltro, occorre osservare che in deroga alla regola generale secondo cui il diritto alla detrazione spetta unicamente nel limite dell’imposta lorda dovuta dal contribuente, di talché non è solitamente possibile riportare in avanti l’eventuale eccedenza, qualora le spese sanitarie superino l’importo complessivo di 15.493,71 euro, la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo (ex articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir).

Da ultimo, il Tuir prevede un’ulteriore detrazione pari al 19% a fronte di spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (i.e. assunzione di alimenti; igiene personale; deambulazione eccetera), per un importo non superiore a 2.100 euro (ex articolo 15, comma 1, lettera i-septies).

La detrazione in questione spetta a chi sostiene la spesa indipendentemente dalla circostanza che il familiare non autosufficiente sia o meno fiscalmente a carico del contribuente (ex articolo 15, comma 2, terzo periodo del Tuir), purché il reddito complessivo di quest’ultimo non superi i 40mila euro.

Attenzione però, dal 1° gennaio 2020 la fruizione delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 15 del Tuir risulta subordinata all’effettuazione del pagamento della relativa spesa mediante strumenti di pagamento tracciabili. Tuttavia, tale prescrizione non trova applicazione in relazione alle spese sostenute pe l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Ssn (ex articolo 1, commi 679 e 680 della legge 160/2019).