Controlli e liti

Per la causa di non punibilità ravvedimento necessario

La sentenza 11995/2022 della Cassazione: il calcolo delle imposte va eseguito in autonomia dal contribuente

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Per beneficiare della causa di non punibilità per la dichiarazione fraudolenta, il calcolo delle imposte va eseguito autonomamente dal contribuente attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, non potendosi pretendere un provvedimento dell’amministrazione. Ad affermare questo principio è la Cassazione con la sentenza 11995/2022.

Nei confronti di due legali rappresentati di società, imputati di dichiarazione fraudolenta con fatture false (articolo 2 del Dlgs 74/2000) il difensore chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità, avendo estinto il debito tributario attraverso acquiescenza agli accertamenti.

L’articolo 39 del Dl 124/2019 ha esteso le preesistenti cause di non punibilità mediante pagamento del debito tributario (articolo 13 del Dlgs 74/2000) includendo anche i delitti di dichiarazione fraudolenta. Tuttavia ne ha subordinato la fruizione alla condizione che l’integrale pagamento avvenga prima della formale conoscenza di qualsiasi controllo

Nella vicenda in esame, i giudici territoriali escludevano la non punibilità e gli imputati ricorrevano in Cassazione.

Secondo la difesa il pagamento non sarebbe potuto avvenire prima degli accertamenti, poiché solo con tali provvedimenti è stata resa nota l’esatta quantificazione degli importi dovuti, delle sanzioni e degli interessi. Una diversa interpretazione sarebbe incostituzionale perché lesiva dei principi di determinatezza e tassatività. La Cassazione non ha condiviso la tesi difensiva.

Secondo i giudici di legittimità, in estrema sintesi, il ravvedimento è un istituto premiale spontaneo da azionare su iniziativa del contribuente, il quale dovrà conseguentemente onerarsi di determinare quanto versare e regolarizzare prima dell’avvio di controlli. In sostanza la ragione della premialità trova fondamento nella spontaneità del ravvedimento e nella tempestiva estinzione dei debiti.

Le conclusioni della Cassazione sono pienamente condivisibili in ipotesi di applicazione “a regime” della causa di non punibilità.

La questione si pone, invece nei casi precedenti all’entrata in vigore della norma (25 dicembre 2019), in quanto l’agenzia delle Entrate (tra le altre, con la circolare 190/1998) non ha mai consentito il ravvedimento per queste violazioni mutando orientamento solo dopo la modifica dell’articolo 13 in questione.

Conseguentemente il contribuente, prima del 25 dicembre 2019, non poteva regolarizzare nulla spontaneamente e pertanto per questi casi appare corretta l’estensione della non punibilità in ipotesi di pagamento del debito tributario (necessariamente successivo al controllo).

Del resto, la Suprema Corte con riferimento alla medesima non punibilità, prevista per gli omessi versamenti il cui pagamento deve avvenire prima dell’apertura del dibattimento, per i casi antecedenti l’entrata in vigore della norma, ha ammesso la possibilità di beneficiarne a condizione che il pagamento fosse avvenuto alla prima udienza utile successiva alla modifica normativa.

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