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Attività fuori dal reddito agrario: due vie per la dichiarazione

Si può scegliere tra la tassazione forfettaria nel Quadro RD e quella ordinaria nei Quadri RG o RF

Il 28 febbraio 2023 l’agenzia delle Entrate ha pubblicato i provvedimenti contenenti i modelli per le dichiarazioni dei redditi 2023 relative all’anno di imposta 2022, le istruzioni allegate ai modelli e infine le specifiche tecniche per la redazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Non tutte le attività agricole rientrano nel reddito agrario e possono essere dichiarate nel quadro RA dedicato al reddito dei terreni. Infatti, rispetto all’articolo 2135 del Codice civile che definisce le attività agricole, l’articolo 32 del Dpr 917/1986 restringe il campo delle attività agricole che possono fruire della tassazione catastale. Si tratta, in particolare, della coltivazione, della selvicoltura, della produzione di vegetali entro due piani, dell’allevamento entro determinati limiti di connessione con i terreni condotti, nonché delle attività connesse di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dallo svolgimento delle attività agricole principali espressamente indicate nel Decreto delle attività connesse.

Escluse dalla tassazione in base al reddito catastale sono l’attività di allevamento eccedentaria i terreni a disposizione, la produzione di vegetali oltre i due piani, le attività di valorizzazione del patrimonio rurale consistenti nell’agriturismo, oleoturismo, enoturismo, la produzione di agroenergie oltre determinate soglie, le attività di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli non ricomprese nel decreto ministeriale delle attività connesse, la fornitura di servizi resi mediante le risorse e le attrezzature normalmente utilizzate nello svolgimento dell’attività agricola, nonché la commercializzazione di piante da parte di florovivaisti.

Determinazione forfettaria dei redditi

Per tali attività, escluse dal reddito agrario, il legislatore ha comunque previsto la facoltà di determinare forfettariamente i redditi utilizzando dei coefficienti di redditività da applicarsi ai ricavi registrati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare, le attività di manipolazione e trasformazione non comprese nel decreto scontano la percentuale di forfettizzazione del 25%, così come la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica per la quota eccedente i primi 260.000 kWh e da biomasse per la quota eccedente i primi 2.400.000 kWh. La stessa percentuale trova applicazione anche per le attività di agriturismo, oleoturismo e enoturismo.

La fornitura di servizi, invece, sconta la percentuale del 15% sull’importo fatturato, mentre la mera commercializzazione da parte di floricoltori di prodotti acquistati da altri floricoltori è forfettizzata al 5%.

Tali metodologie di determinazione forfettizzata del reddito trovano il proprio spazio nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle società di persone nel quadro RD. Questo, infatti, è suddiviso in sezioni, dedicate alle varie tipologie di attività connessa e consente al contribuente di dichiarare il reddito forfettizzato.

Tuttavia, non tutti i soggetti possono dichiarare il reddito delle attività connesse utilizzando questi criteri. In particolare, l’articolo 56-bis del Dpr 917/1986 dispone che la forfettizzazione prevista per le attività di manipolazione e trasformazione, per la fornitura di servizi, per la commercializzazione di piante e per la produzione di vegetali trovano applicazione solo per le persone fisiche e le società semplici, mentre sono escluse le società di persone diverse dalle società semplici e le società di capitali.

Parimenti, la norma in materia di agriturismo, richiamata poi dalla disciplina dell’enoturismo e dell’oleoturismo, trova applicazione per le persone fisiche e le società di persone, escluse invece le società di capitali.

Tassazione ordinaria

In ultimo si ricorda che l’applicazione dei regimi forfettari non è obbligatoria e il contribuente ha la facoltà di dichiarare e tassare i redditi prodotti da tali attività secondo il regime ordinario. In questo caso, non si dovrà compilare il quadro RD, ma i redditi dovranno essere dichiarati come redditi di impresa utilizzando il quadro RG o RF a seconda delle dimensioni dell’impresa.