Imposte

Possibili anche le correzioni entro i 90 giorni

Sui versamenti in ritardo si applica la sanzione del 30% riducibile con ravvedimento

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

La dichiarazione trasmessa entro il 29 luglio – quest’anno prorogato al 31 luglio – è valida a tutti gli effetti e comporta una sanzione fissa, peraltro ravvedibile. Resta comunque ferma la penalità proporzionale se dalla dichiarazione risulta un’imposta dovuta. Oltre tale data la dichiarazione è omessa.

La dichiarazione tardiva, ossia quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, è soggetta alla sanzione da 250 a 2mila euro di cui all’articolo 5, comma 3, Dlgs 471/1997, prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta. È comunque possibile fruire della riduzione a un decimo per effetto del ravvedimento operoso, il che porta il conto a 25 euro.

La sanzione va versata tramite modello F24 indicando il codice tributo 8911 e l’anno in cui la violazione è stata commessa, e non l’anno cui si riferisce la dichiarazione (circolare Dre Veneto n. 5112/2000).

Secondo la circolare 42/E del 2016 non è possibile usufruire della riduzione alla metà della sanzione in caso di presentazione entro 30 giorni dal termine (ex articolo 7, comma 4-bis, Dlgs 472/1997), in quanto tale disposizione costituirebbe una norma generale di “chiusura” del sistema, applicabile ai soli casi non espressamente disciplinati dalle singole disposizioni di settore e non riferibile alle fattispecie di ritardo che risultino già regolate.

La medesima sanzione trova applicazione nell’ipotesi di correzione nei 90 giorni di una dichiarazione presentata nei termini.

Se dalla dichiarazione tardiva emergono omessi/ritardati versamenti si applica, in aggiunta, la sanzione del 30% (circolare 42/E/2016), eventualmente ridotta attraverso il ravvedimento operoso

Fuori dai 90 giorni la dichiarazione è da intendersi omessa, con applicazione di una sanzione che va dal 120 al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta (minimo 250 euro). Secondo la circolare 54/E del 2002, se l’imposta dovuta è stata versata si applica la sanzione fissa (ora da250 a 2mila euro). Va però registrata la posizione contrastante, seppur con riferimento alle imposte sui redditi, della sentenza 46 del 17 marzo scorso della Corte costituzionale.

Se, peraltro, la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento, la sanzione è dimezzata e va dal 60 al 120% (minimo 200 euro). In questo caso, se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 1.000 euro.

In caso di omessa dichiarazione, è comunque consigliabile presentare il modello anche perché questo (oltre ai possibili benefici sul fronte penale) può costituire la base per la determinazione degli importi dovuti.

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