I temi di NT+Modulo 24

Nel fringe benefit a 3mila euro anche l’alloggio concesso ai dipendenti

La nuova soglia di esenzione dei fringe benefit è applicabile anche alla determinazione convenzionale dell’alloggio concesso ai dipendenti

di Cristian Valsiglio

La nuova soglia di esenzione dei fringe benefit portata a 3mila euro dal Dl Aiuti Quater è applicabile anche alla determinazione convenzionale dell’alloggio concesso ai dipendenti.

L’articolo 51, comma 4, lettera c), del Tuir prevede che, per i fabbricati concessi al dipendente in locazione, in uso o in comodato, si assume come valore del benefit imponibile la differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti allo stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore, e quanto corrisposto dal dipendente per l’utilizzo del fabbricato stesso.

La circolare del ministero delle Finanze 326/E/1997 a tale riguardo ha precisato che:

in caso di fabbricati iscritti in catasto, ma privi di rendita attribuita perché non ancora censiti o perché rurali, ai fini della determinazione dell’importo da far concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente si dovrà fare riferimento alla rendita presunta, determinata a norma dell’articolo 34, comma 4, del Tuir;

la rendita catastale deve essere aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso non sostenute dall’utilizzatore, comprese le eventuali utenze pagate dal datore di lavoro invece che dall’utilizzatore del fabbricato, quali luce, gas, telefono, tassa rifiuti solidi urbani, condominio: in sostanza di tutte le spese non rientranti in sede di determinazione della rendita catastale;

il criterio di determinazione in esame si rende applicabile per tutti i fabbricati per i quali sussiste l’obbligo di iscrizione al catasto, cioè per tutte le costruzioni stabilmente ancorate al suolo, a qualunque uso destinate, per esempio, a uso abitazione (categoria A) o commerciale e varia (categoria C) (per esempio, garage o cantina);

qualora l’unità immobiliare sia concessa in locazione, uso o comodato, a più dipendenti, l’importo, come sopra determinato, dovrà essere ripartito fra gli utilizzatori in parti uguali o in relazione alle parti di fabbricato a ciascuno assegnate se queste sono differenziate (in modo analogo si dovrà procedere nell’ipotesi in cui al dipendente venga concesso in locazione, uso o comodato una o più stanze in una unità immobiliare);

per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, ad esempio quello concesso al portiere di uno stabile o al custode di una azienda, dopo aver determinato l’importo che dovrebbe concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente con le modalità sopra precisate, si deve assumere soltanto il 30% di detto importo (tale previsione di favore non riguarda le ipotesi in cui al dipendente è fatto soltanto obbligo di dimorare in una certa località);

per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto, per esempio i fabbricati situati all’estero, per i quali il valore da far concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente è dato dalla differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto o trattenuto per il godimento del fabbricato; tale criterio si applica, senza alcuna riduzione, anche ai fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso;

ai fini dell’applicazione degli speciali criteri di determinazione dell’importo da far concorrere a tassazione per i fabbricati concessi in locazione, uso o comodato, previsti nella disposizione in esame, non è richiesto che l’attribuzione degli stessi discenda da un obbligo scaturente dal contratto collettivo nazionale di lavoro, da accordo o regolamento aziendale.


Questo articolo fa parte del Modulo24 Tuir del Gruppo 24 Ore.

Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24.