Controlli e liti

Intimazioni e prese in carico: come affrontare la riscossione

In attesa della manovra vanno gestiti gli atti appena notificati dal Fisco. Le mosse del contribuente si riflettono tra l’altro su dilazioni e interessi

di Antonio Iorio e Laura Ambrosi

Negli ultimi mesi, terminate le varie sospensioni conseguenti all’emergenza sanitaria sono riprese, con particolare decisione, le attività della Riscossione. Agli interessati, di conseguenza, sono notificate intimazioni, prese in carico, preavvisi di misure cautelari e altri atti a fronte delle quali, spesso, non è ben chiaro quale sia il comportamento più conveniente per il contribuente. Ad esempio, non sempre è possibile richiedere la rateazione o compensare quanto richiesto.

Vediamo come ci si può regolare di fronte agli atti che più frequentemente giungono al contribuente debitore, in attesa delle prossime mosse del Governo che dovrebbero portare – con la manovra – a una nuova pace fiscale, sotto forma di rottmazione quater e/o di stralcio dei mini-debiti.

Intimazione pagamento

A seguito dell’emissione di un avviso di accertamento esecutivo (cioè l’atto impositivo dell’amministrazione finanziaria e degli enti locali cui non segue la cartella di pagamento in quanto costituisce già titolo idoneo per la riscossione) si può in estrema sintesi verificare che vengano pretese somme:

1 a titolo provvisorio in quanto è pendente una impugnazione o vi è stata sentenza di primo, secondo grado di merito non definitiva o di rinvio della Cassazione;

2 a titolo definitivo per mancata impugnazione dell’atto o per sentenza definitiva.

A tali fini, l’agenzia delle Entrate invia al debitore un’intimazione di pagamento con cui lo invita a effettuare il pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni. Nella medesima comunicazione viene dato atto che, se entro tale termine il versamento non è eseguito, trascorsi ulteriori 30 giorni, l’intimazione viene consegnata all’agente della riscossione che, potrà adottare tutte le misure previste per assicurare il recupero delle somme richieste.

Da notare che le somme pretese in questo atto, rispetto a quelle originariamente previste e contestate con l’avviso di accertamento sono sicuramente maggiori in quanto maturano gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 20 del Dpr 602/1973.

In base a tale norma sulle maggiori imposte dovute si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo (fino al 30 settembre 2009 il tasso di interessi era del 2,75%).

Se a seguito della ricezione di questo atto il contribuente decide di pagare quanto dovuto occorre tener presente che:

1 non è possibile effettuare la rateazione;

2 è ammessa invece la rateazione con il modello F24.

Presa in carico

L’impossibilità di poter rateizzare le somme contenute nel precedente atto comporta che il contribuente attenda i 90 giorni, e quindi l’ulteriore atto che viene emesso dalla riscossione: l’avviso di presa in carico.

Con questo atto le somme pretese sono ancora superiori a quelle previste precedentemente. Infatti, oltre all’ulteriore maturazione degli interessi del 4% sulle imposte pretese, vengono applicati anche gli interessi di mora calcolati sulle imposte dovute a partire dalla notifica dell’atto fino alla data del pagamento al tasso attuale del 2,68%. Si aggiungono ancora gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione e, segnatamente:

1 le eventuali spese sostenute per le procedure cautelari ed esecutive;

2 la quota relativa alle spese di notifica e degli altri atti di riscossione.

Da evidenziare che per le somme affidate all’agente della riscossione dal 1° gennaio di quest’anno i predetti oneri di funzionamento non prevedono più l’aggio della riscossione particolarmente oneroso (6%). In sostanza da quest’anno la scelta del contribuente di attendere la comunicazione della Riscossione per poter richiedere la rateazione è diventata meno onerosa.

Occorre solo considerare che in realtà questa comunicazione giunge allorché i termini di pagamento previsti (60 giorni più 30) sono già scaduti. Può pertanto verificarsi che l’interessato per presentare l’istanza di rateazione impieghi altro tempo (soprattutto nelle ipotesi in cui tale istanza debba essere accompagnata da ulteriore documentazione contabile) con la conseguenza che la Riscossione potrebbe intraprendere ulteriore attività cautelari e/o esecutive (si veda l’altro articolo). Può, pertanto, essere utile, nell’attesa della comunicazione di presa in carico dell’agente della riscossione, iniziare la predisposizione della documentazione necessaria per la successiva richiesta di rateazione evitando così che l’agente della riscossione, in assenza di immediati riscontri, alla propria comunicazione avvii ulteriori iniziative.

Le regole

1. Intimazione
Agenzia delle Entrate
L’atto di intimazione dell’agenzia delle Entrate viene notificato a seguito dell’emissione di un avviso di accertamento esecutivo. In particolare l’Agenzia intima al debitore il pagamento entro 60 giorni. Con l’intimazione è previsto che:
a.
le somme precedentemente richieste sono maggiorate dell’ulteriore 4% che continua a maturare.
Il debito, inoltre:
b.
non è rateizzabile;
c.
può esserci pagamento dilazionato attraverso il modello F24.

2. Presa in carico
Riscossione

Avviso presa in carico dell’agenzia delle Entrate-Riscossione trascorsi 90 giorni dall’intimazione di pagamento (senza pagamento).
Caratteristiche:
a.
somme contenute nell’atto di intimazione dell’agenzia delle Entrate maggiorate dell’ulteriore 4% che continua a decorrere;
b.
maggiorazione interessi di mora del 2,68%;
c.
maggiorazione oneri funzionamento servizio riscossione;
d.
rateizzabile presso l’agenzia delle Entrate-Riscossione fino a 72 rate mensili (in presenza di aggravamento fino a 120).

3. Oneri di funzionamento
Ruoli affidati fino al 31 dicembre 2021:

a.
1% in caso di riscossione spontanea;
b.
3% somme iscritte a ruolo riscosse, in caso pagamento entro 60° giorno dalla notifica della cartella;
c.
6% somme iscritte a ruolo e relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre 60° giorno.
Ruoli affiati dall’1 gennaio 2022:

spese esecutive (cautelari ed esecutive);
quota relativa alle spese di notifica e degli altri atti di riscossione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©