I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 26 ottobre al 4 novembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Redditi di impresa/Ammortamenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 ottobre 2022, n. 532

Investimenti sostitutivi e fruizione delle residue quote di iper ammortamento

Nel caso in esame, la società istante intende procedere alla sostituzione dei macchinari, che compongono le sue due linee produttive, con nuove tipologie di macchinari maggiormente performanti e tecnologicamente più avanzati, sempre riconducibili, per caratteristiche tecniche, ai beni elencati nell'Allegato A della legge 232/2016, da interconnettere al sistema aziendale di gestione. La dismissione dei vecchi macchinari (beni sostituiti) avverrà nel corso del 2022. I beni sostituiti avevano goduto dell'iper ammortamento (articolo 1, commi 9-13, legge 11 dicembre 2016, n. 232). Nel 2023 si procederà sia al realizzo a titolo oneroso dei beni sostituiti sia alla loro sostituzione mediante l'acquisizione, l'installazione e l'interconnessione dei nuovi beni sostitutivi. Gli effetti delle suddette operazioni sono assimilabili a quelli prodotti dal realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, previsto dall'articolo 1, comma 35, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Secondo il dettato normativo, questo genere di sostituzione non fa venir meno la fruizione delle residue quote di iper ammortamento. Infatti, se nel corso del periodo di fruizione dell'iper ammortamento si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A della legge 232/2016; b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione. La fruizione delle residue quote di ammortamento deve, tuttavia, essere sospesa nel periodo di tempo intercorrente tra l'interruzione dell'interconnessione dei beni sostituiti e l'avvenuta interconnessione dei beni sostitutivi (così la circolare agenzia delle Entrate 23 luglio 2021, n. 9/E in relazione al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi). Pertanto, nel periodo di mancata interconnessione, la quota annua di iper ammortamento spettante per i beni in questione dovrà essere proporzionalmente ridotta.

Redditi di impresa/Riallineamento

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 31 ottobre 2022, nn. 533 e 534

Riallineamento delle attività immateriali: allungamento del periodo di ammortamento e riallineamento gratuito

La Risposta 533 interviene sul regime di deducibilità del maggior valore attribuito alle attività immateriali in sede di riallineamento ai sensi dell'articolo 110, Dl 104/2020 (Decreto Agosto), chiarendo che le quote di ammortamento relative al maggior valore attribuito alle «Customer Relationship» sono deducibili, per i soggetti Ias adopter, previa imputazione a Conto economico, sulla base della vita utile definita, pari a 20 anni nel caso di specie. Non si applica, invece, l'allungamento a 50 periodi d'imposta dell'ammortamento fiscale introdotto dal comma 8-ter del citato articolo 110. Si ricorda che l'articolo 110 prevede: a) la possibilità di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori civili dei beni relativi all'impresa, stabilendo che tale facoltà si applichi anche ai soggetti che redigono il bilancio sulla base dei Principi contabili internazionali (comma 7); b) l'applicabilità delle disposizioni anche all'avviamento e alle altre attività immateriali (comma 8-bis); c) che la deduzione del maggior valore imputato in sede di riallineamento alle attività immateriali è effettuata in misura non superiore a un cinquantesimo di detto importo (comma 8-ter). Come già precisato con la risoluzione agenzia delle Entrate 46/E/2022, la deducibilità in 50 periodi d'imposta opera con riguardo ai seguenti cespiti rivalutati od oggetto di riallineamento: 1) marchi e avviamento; 2) attività immateriali a vita utile indefinita la cui deduzione è ammessa a prescindere dall'imputazione a Conto economico, alle stesse condizioni e limiti annuali previsti per i marchi e l'avviamento dall'articolo 103 del Tuir. Non opera l'allungamento dell'ammortamento per le attività immateriali diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, prima parte del Tuir, sono deducibili in misura non superiore al 50%. Pertanto, la Customer Relationship – che si qualifica come attività immateriale a vita utile definita – non dev'essere assoggettata all'estensione del periodo di ammortamento fiscale previsto dall'articolo 110, comma 8-ter, Dl 104/2020. Le relative quote di ammortamento sono, pertanto, deducibili, previa imputazione a Conto economico sulla base della vita utile definita in 20 anni. La Risposta 534 ammette l'applicazione del riallineamento gratuito (spettante per le imprese del settore alberghiero), ai sensi dell'articolo 6-bis, Dl 23/2020, ad una società facente parte di un gruppo che risulta titolare degli immobili dati in locazione o in affitto ad altre società del gruppo a vocazione turistico-recettiva. La società istante aveva provveduto alla rivalutazione a titolo oneroso, secondo le originarie indicazioni delle Entrate. Successivamente, la fattispecie è stata ammessa alla rivalutazione gratuita dalla circolare agenzia delle Entrate 6/E/2022. Viene chiarito che l'istante, ancorché abbia già presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2020, può ora aderire alla rivalutazione gratuita sulla base delle modalità operative previste dal Provvedimento agenzia delle Entrate 29 settembre 2022, n. 370046. La revoca della rivalutazione onerosa e la contestuale opzione per quella gratuita devono essere esercitate tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il 28 novembre 2022 e l'eccedenza dell'imposta sostitutiva versata può essere, alternativamente, richiesta a rimborso ovvero utilizzata in compensazione all'interno del modello F24. Inoltre, viene ricordato che in materia di rivalutazione gratuita per i settori alberghiero e termale, gli ammortamenti sono deducibili già a partire dal periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2020 in virtù del riconoscimento dei maggiori valori già a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita (articolo 6-bis, comma 3, Dl 23/2020).

Redditi di lavoro dipendente/Fringe benefit

Circolare agenzia delle Entrate 4 novembre 2022, n. 35/E

Welfare aziendale: detassazione fino a 600 euro per il caro bollette

Arriva l'attesa interpretazione dell'agenzia circa la misura agevolativa di welfare aziendale contenuta nell'articolo 12, Dl 9 agosto 2022, n. 115 (Decreto Aiuti-bis). Al fine di contenere il costo dell'energia elettrica e del gas naturale nonché di contrastare l'emergenza idrica, il legislatore ha disposto, per il solo periodo d'imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'Irpef nel limite complessivo di 600 euro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del Tuir. Quanto all'ambito soggettivo, la misura in esame si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 51 del Tuir. Il fringe benefit erogato può essere corrisposto dal datore di lavoro anche ad personam (e non necessariamente alla generalità o a una categoria dei dipendenti). Con riguardo all'ambito oggettivo, in considerazione del fatto che il comma 3 dell'articolo 51 del Tuir viene derogato, l'agenzia ritiene che, esclusivamente per l'anno di imposta 2022, il comma 3 menzionato vada così applicato: - sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale; - il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 a 600 euro. Secondo l'agenzia, la norma riguarda esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma. Pertanto, nel caso in cui il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro. Si considera rimborso al dipendente anche se le bollette sono intestate ai familiari dello stesso (nonché, al ricorrere di determinate condizioni, al locatore – si veda oltre), atteso che – ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Tuir – rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'articolo 12 del Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. La norma derogatoria amplia l'ambito oggettivo di applicazione considerando che, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti «per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale». Poiché la deroga riguarda le sole utenze «domestiche», il rimborso delle bollette deve riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. Il rimborso può interessare anche le bollette di utenze intestate al condominio che vengono ripartite fra i condòmini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico (e non forfetario) a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa. La disposizione in esame rappresenta un'agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all'articolo 2, Dl 21 marzo 2022, n. 21, per cui il datore di lavoro può erogare buoni carburante fino a 200 euro (detassati) e beni e servizi e rimborso di bollette fino a 600 euro. Anche per il bonus carburante, poiché il beneficio è ricondotto nell'ambito di applicazione dell'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir, qualora il valore in questione sia superiore a 200 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria. Tale regola di carattere generale s'intende applicabile anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus carburante e/o con i fringe benefit, con conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria (e non a quella sostitutiva, come invece era stato affermato nella circolare agenzia delle Entrate 14 luglio 2022, n. 27/E).

Agevolazioni/Settore agricolo

Dm Politiche agricole 20 luglio 2022, GU 27 ottobre 2022, n. 252

Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura

Il Decreto modifica il precedente quadro normativo al fine di introdurre agevolazioni per lo sviluppo e il ricambio generazionale in agricoltura. Sul punto, l'articolo 68, comma 9, Dl 73/2021 ha modificato il Dlgs 185/2000, estendendo alle donne imprenditrici di ogni età alcune agevolazioni in campo creditizio precedentemente riservate solo ai giovani agricoltori (di età compresa tra i 18 e i 40 anni): concessione di mutui per gli investimenti a un tasso d'interesse pari a zero (per una durata massima di 10 o 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile) e contributi a fondo perduto (importo massimo del 35% della spesa ammissibile). Tra i soggetti destinatari delle predette agevolazioni vi sono le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola che eserciti esclusivamente attività agricole, ricomprese nell'ambito dell'articolo 2135 Codice civile, da un periodo di tempo di almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese destinatarie dell'agevolazione devono essere, inoltre, in possesso di taluni requisiti, come l'essere amministrate e condotte da una donna (di qualsiasi età) oppure da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni o, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da donne e da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

Agevolazioni/Fondo perduto

Dm Sviluppo economico 19 agosto 2022, GU 27 ottobre 2022, n. 252 e Provvedimento agenzia delle Entrate 2 novembre 2022

Bar, ristoranti, matrimoni e cerimonie: approvato il modello per il fondo perduto supplementare

Il Decreto ha modificato il precedente Dm Sviluppo economico 30 dicembre 2021 riguardante i criteri e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto previsto a favore delle imprese che operano prevalentemente nel settore del wedding (intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie) e dell'hotellerie-restaurant-catering (Ho.re.ca). In particolare, il Decreto in esame aumenta le risorse stanziate per l'anno 2022, che ammontano ora a 40 milioni di euro e che possono essere richieste dalle imprese che hanno subìto, nel 2021, una diminuzione dei ricavi del 40% rispetto al 2019 (come pure da coloro che hanno iniziato l'attività nel 2020, confrontando l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi all'apertura della Partita Iva e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021). Con il Provvedimento sono fissati il termine e le modalità per presentare le domande di accesso al contributo.In particolare, vengono definite le regole attuative dell'articolo 1, comma 17-bis, Dl 6 novembre 2021, n. 152, che ha previsto un contributo a fondo perduto aggiuntivo, destinato alle imprese della ristorazione, dei bar e del catering per eventi, le quali – in possesso dei requisiti previsti e avendo presentato validamente la relativa istanza tra il 9 e il 23 giugno 2022 – hanno già ottenuto la versione precedente del contributo «wedding/Ho.re.ca» (articolo 1-ter, comma 1, Dl 73/2021). Rispetto al bonus precedente, per quello aggiuntivo è richiesto anche il rispetto da parte dell'impresa del limite triennale di aiuti di Stato previsto dal regime «de minimis» (Regolamento Ue 1407/2013). A tal fine, le imprese devono presentare un'autocertificazione che attesti il rispetto di tale regime. In caso di superamento dei limiti, l'impresa non può accedere al contributo. La dichiarazione andrà presentata solo in modalità telematica tramite la procedura web che l'agenzia metterà a disposizione all'interno del portale «Fatture e corrispettivi». Con il Provvedimento in esame è stato approvato anche il modello di dichiarazione (con le relative istruzioni per la compilazione) che dev'essere presentato dal 7 al 21 novembre 2022. Destinatarie del contributo sono le imprese che svolgono attività prevalente nei gruppi seguenti di codici Ateco 2007: 56.10 (ristorazione, anche da asporto o connessa alle imprese agricole o ancora ambulante e gelaterie e pasticcerie), 56.21 (catering per eventi/banqueting) e 56.30 (bar). L'erogazione del contributo avverrà da parte dell'agenzia delle Entrate successivamente al termine del periodo per la presentazione delle dichiarazioni.

Agevolazioni/Settore sportivo

Dlgs 5 ottobre 2022, n. 163, GU 2 novembre 2022, n. 256

Enti sportivi: riforma delle relative disposizioni

Il Decreto modifica il precedente Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36 disponendo una revisione organica della figura del «lavoratore sportivo» (così si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive) ed introducendo tutele lavoristiche e previdenziali nel settore dello sport dilettantistico e professionistico (ad esempio, viene definita la figura del «volontario sportivo» e viene consentita la sottoscrizione di contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall'età di 15 anni). In ambito fiscale si segnala la disposizione contenuta nell'articolo 24, col quale si prevede che «I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo». Le disposizioni del Dlgs 163/2022 entrano in vigore il 17 novembre 2022, ma le misure in materia di lavoro sportivo si applicheranno dal 1° gennaio 2023.

Agevolazioni/Art bonus

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 26 ottobre 2022, n. 526 e 2 novembre 2022, n. 542

Erogazioni liberali a fondazioni private: il tax credit per interventi su beni e luoghi culturali non spetta

Il credito d'imposta «Art bonus» è previsto dall'articolo 1, comma 1, 83/2014. Si tratta di un incentivo pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Tale credito è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote. L'agevolazione, però, spetta solo per le erogazioni destinate agli enti pubblici, mentre restano fuori gli enti privati (Risposta 526), come le fondazioni private (ancorché senza scopo di lucro ed iscritte tra gli Enti del Terzo Settore). Il ministero della Cultura, infatti, ha precisato che, in caso di realizzazione di nuove strutture destinate allo spettacolo dal vivo, il riconoscimento del suddetto credito d'imposta è subordinato alla sussistenza cumulativa di tre presupposti: 1) la natura pubblica dell'ente destinatario dell'erogazione liberale; 2) l'assenza di scopo di lucro; 3) lo svolgimento esclusivo da parte dell'ente pubblico di attività di spettacolo. Il primo requisito, nel caso di specie, non è soddisfatto, in quanto l'ente destinatario delle donazioni difetta del presupposto della veste pubblicistica. Con la Risposta 542 si afferma che danno diritto all'agevolazione le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività di un'associazione in qualità di orchestra sinfonica/complesso orchestrale-strumentale, in possesso dei requisiti di cui al Dm 27 luglio 2017 pur non avendo mai formulato domanda di accesso ai contributi a valere sul FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo).

Agevolazioni/Bonus locazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 ottobre 2022, n. 535

Commercio al dettaglio: il tax credit locazioni spetta anche con ricavi sotto soglia

Il bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, spettante ai soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio (articolo 4, commi 2 e 2-bis, Dl 25 maggio 2021, n. 73) spetta non solo alle imprese con ricavi superiori a 15 milioni per il periodo 2019 ma anche a quelle con ricavi inferiori a detta soglia. Secondo il comma 2 della norma citata, l'incentivo spetta alle imprese e ai lavoratori autonomi in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il successivo comma 2-bis prevede che il credito spetti, in relazione ai medesimi mesi e alle stesse condizioni, «anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro». Questo inciso ha fatto sorgere il dubbio all'istante che le imprese esercenti commercio al dettaglio con ricavi inferiori a 15 milioni di euro nel periodo 2019 ne siano escluse. L'agenzia chiarisce che le imprese di commercio al dettaglio beneficiano del credito d'imposta: 1) ai sensi del comma 2, allorché abbiano conseguito, nel periodo d'imposta 2019, ricavi non superiori a 15 milioni di euro; 2) ai sensi del comma 2-bis, allorché abbiano conseguito, nel periodo d'imposta 2019, ricavi superiori a 15 milioni di euro. Questa, secondo l'agenzia, l'interpretazione aderente alla ratio della norma, volta a «contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (l'articolo 28, Dl 34/2020, che ha introdotto il bonus, è, infatti, richiamato sia dal comma 2 che dal comma 2-bis). La differenza sta nella misura: il credito d'imposta di cui al comma 2 è riconosciuto in misura pari al 60% o 30% a seconda che si tratti, rispettivamente, di locazione di immobili o di affitto d'azienda (il 30% diventa il 50% per le attività turistiche); il comma 2-bis prevede, invece, il credito in misura pari al 40% (locazione di immobili) o 20% (affitto d'azienda).

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 ottobre 2022, n. 537

Bonus investimenti in beni strumentali nuovi: momento di effettuazione

Il momento di effettuazione dell'investimento rileva al fine di individuare la spettanza del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e la corretta disciplina agevolativa (articolo 1, commi 184-197, legge 160/2019 e articolo 1, commi 1051-1063, legge 178/2020). A tal fine si dovrà tenere conto anche dell'eventuale «prenotazione» del bene per godere del cd. periodo lungo di validità dell'agevolazione. Come già precisato con la circolare agenzia delle Entrate 4/E/2017 l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza fissate dall'articolo 109 del Tuir, in base alle quali le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute al momento della consegna o spedizione del bene ovvero, se in data diversa o successiva, al momento in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà (senza tener conto di eventuali clausole di riserva della proprietà). Nel caso di specie, risulta decisiva la sottoscrizione del preliminare (PAC o Preliminary Acceptance Certificate); in altre parole, il costo dell'investimento si considera sostenuto già al momento della conclusione del test di funzionamento (PAT o Preliminary Acceptance Test). Tale test viene effettuato dopo la consegna del bene allo scopo di verificare la rispondenza del macchinario ai requisiti tecnici concordati con il cliente e il buon esito del funzionamento; con la sottoscrizione del PAC si dà avvio al periodo di garanzia del bene. L'effettuazione di un successivo test di perfezionamento per l'ottenimento del cd. Final Acceptance Certificate o FAC fornisce garanzie relativamente ad anomalie non individuate nella fase di test precedente, ma non rileva ai fini della certezza del sostenimento del costo e del momento di effettuazione dell'investimento.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 2 novembre 2022 e Risoluzione agenzia delle Entrate 3 novembre 2022, n. 64/E

E-commerce delle reti di imprese agricole: bonus al 100% per le relative infrastrutture informatiche

Viene determinata la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2020, n. 178. La citata Legge di bilancio 2021 ha esteso il credito d'imposta del 40% previsto per il sostegno del made in Italy (articolo 3, comma 1, Dl 91/2014) alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle «strade del vino», per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il precedente Provvedimento 174713/2022 ha definito le modalità di applicazione e fruizione del bonus, stabilendo che la comunicazione delle spese per fruire del credito dev'essere inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti (per gli investimenti realizzati nel 2021 la comunicazione è stata trasmessa dal 20 settembre al 20 ottobre 2022). Con riferimento agli investimenti realizzati nell'anno 2021, e comunicati dai soggetti beneficiari dell'agevolazione nel periodo di tempo appena indicato, è emerso che l'ammontare dei crediti d'imposta richiesti sono inferiori al limite di spesa, che ammonta a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Pertanto, al fine di monitorare il rispetto del limite di spesa, l'agenzia ha determinato la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili: detta percentuale è pari al 100%. In pratica, fruisce dell'agevolazione l'importo indicato nell'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia. Ogni beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio Cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate. Il bonus va utilizzato dai beneficiari in compensazione, riportando nel modello F24 il codice tributo «6990» di istituito con la Rm 64/E/2022.

Immobili/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 ottobre 2022, n. 525

Atto di rinuncia al diritto di abitazione: tassazione

Circa la tassazione dell'atto di rinuncia al diritto di abitazione, l'agenzia ritiene che debbano applicarsi le imposte ipocatastali e quella sulle donazioni. Nel caso in esame, l'atto riguarda la rinuncia al diritto di abitazione sull'immobile ereditato (nella misura del 50%) sul quale sono state applicate le agevolazioni «prima casa». La rinuncia costituisce un trasferimento di diritto reale, e pertanto, come stabilito dalla Corte di Cassazione (ordinanza 28 gennaio 2019, n. 2252, secondo cui «ai fini fiscali, pertanto, la rinuncia ai diritti reali si considera alla stregua di un trasferimento, in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, come tale soggetta a imposta ipo-catastale»), si applica l'imposta catastale e ipotecaria, oltre che l'imposta sulle donazioni (essendo la rinuncia atto a titolo gratuito). L'agevolazione «prima casa» non risulta applicabile agli atti a titolo gratuito, posto che, l'articolo 69, legge 342/2000 si riferisce soltanto agli acquisti derivanti da successioni o donazioni e che le norme speciali non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Infine, viene posto un ultimo quesito: se in caso di successione per decesso del padre (soggetto istante), la figlia possa richiedere nuovamente le agevolazioni «prima casa» e se, in tal caso, sia vincolata a richiedere le agevolazioni per l'immobile per il quale è stata fatta la rinuncia da parte dell'istante. Riguardo all'applicazione dell'agevolazione «prima casa» a favore della figlia, in caso di successione dell'immobile, l'agenzia non si pronuncia, in assenza dei requisiti che rendono l'interpello ammissibile. Ad ogni modo, viene ricordato che in caso di trasferimento per successione o donazione di più immobili in presenza di un solo beneficiario, l'agevolazione dev'essere riferita soltanto ad un'unica unità immobiliare e relative pertinenze (circolare agenzia delle Entrate 7 maggio 2001, n. 44/E).

Immobili/Locazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 ottobre 2022, n. 530

Cedolare secca: remissione in bonis per la revoca

Il contribuente, che, dopo aver optato per la cedolare secca (articolo 3, Dlgs 14 marzo 2011, n. 23), voglia assoggettare i canoni al regime impositivo ordinario, ma non abbia presentato la revoca nei termini (entro 30 giorni dalla decorrenza dell'annualità contrattuale di riferimento), può utilizzare la remissione in bonis, purché abbia mantenuto un comportamento coerente con la predetta scelta e comunicato effettivamente al conduttore la volontà di entrare nel regime ordinario. Ad esempio, dovrà dare dimostrazione di aver tempestivamente comunicato al conduttore la decisione di revocare l'opzione della cedolare secca e di non aver corrisposto l'imposta sostitutiva con riferimento al secondo anno di locazione. A tal fine, dovrà effettuare la comunicazione tardivamente e pagare la sanzione.

Immobili/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 ottobre 2022, n. 531

Credito d'imposta per il riacquisto della «prima casa»

Vengono forniti chiarimenti in merito al credito d'imposta per il riacquisto della «prima casa», ai sensi dell'articolo 7, legge 448/1998. Nel caso esaminato, un contribuente, in esecuzione degli accordi di separazione, ha acquistato il 50% dell'ex casa coniugale (in esenzione da imposte ai sensi dell'articolo 19, legge 74/1987); successivamente, ha deciso di mettere in vendita tale immobile e ha acquistato un'altra abitazione, usufruendo nuovamente delle agevolazioni «prima casa». Come già chiarito con la circolare agenzia delle Entrate 7/E/2021, in tali casi è possibile beneficiare del credito d'imposta per il riacquisto della «prima casa» anche nell'ipotesi in cui il contribuente proceda all'acquisto di una nuova abitazione prima della vendita dell'immobile acquistato in precedenza con le agevolazioni, purché l'immobile venga alienato entro un anno dal nuovo acquisto. Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in diminuzione dell'Irpef, nella prima dichiarazione utile e sarà pari all'imposta di registro o all'Iva versate dall'istante per l'acquisto del 50% dell'abitazione.

Accertamento delle imposte/Antiriciclaggio

Circolare Mef 17 giugno 2022, n. DT 56499

Procedimento sanzionatorio per violazioni in materia di antiriciclaggio

Sono fornite istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio per le violazioni della normativa antiriciclaggio, previsto dall'articolo 65, Dlgs 231/2007. La Circolare in esame sostituisce la precedente sul medesimo argomento (circolare Mef 6 luglio 2017, n. DT 54071) e, tra l'altro, individua i criteri di determinazione delle sanzioni previste per le singole violazioni di obblighi antiriciclaggio. Inoltre, fornisce una definizione di violazioni gravi, ripetute, sistematiche, plurime e affronta il tema del «favor rei».

Violazioni/Tassi di interesse

Circolare Inps 28 ottobre 2022, n. 124 e Avviso agenzia delle Dogane 2 novembre 2022

Tardivo versamento di contributi e dazi: tasso di interesse di differimento e dilazione

L'Inps informa che la BCE, con decisione del 27 ottobre 2022, ha innalzato di 75 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento). Pertanto, dal 2 novembre 2022 il tasso è fissato al 2%. A seguito di quest'innalzamento, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili passa all'8% annuo; stessa misura per l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi. Infine, tale variazione incide anche sulle sanzioni civili ai sensi dell'articolo 116, commi 8, lettere a) e b), secondo periodo e 10, legge 388/2000. Analogamente, l'agenzia delle Dogante ricorda che l'innalzamento del tasso incide sul calcolo degli interessi di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento nonché sugli interessi di mora sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, disciplinati rispettivamente dagli articoli 112 e 114, Regolamento 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione).