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Le ritenute durante il periodo di trasparenza sono di esclusiva competenza dei soci

L’importo è un credito verso i soci se è prevista una contropartita finanziaria da parte loro, altrimenti va iscritto a conto economico come onere derivante dal regime di trasparenza

di Cristina Odorizzi

La domanda

Una Srl in regime di trasparenza ex articolo 116 del Tuir, svolgendo attività edile emette durante l’anno fatture per ristrutturazione di immobili, i cui importi vengono accreditati al netto della ritenuta dell’8%. Tali ritenute sono registrate in bilancio come crediti verso i soci e da questi utilizzate in trasparenza come crediti Irpef in sede della dichiarazione dei Redditi persone fisiche. Alla scadenza del triennio la società decide di non rinnovare più il regime di trasparenza, si chiede il corretto trattamento contabile e fiscale delle ritenute postate in bilancio come crediti v/soci nel momento in cui viene meno il regime di trasparenza.
S. R. - Lecce

L’articolo 115, comma 3, secondo periodo, Tuir dispone che le ritenute d’acconto subite dalla partecipata e i "relativi" crediti d’imposta (vale a dire i crediti che possono essere utilizzati soltanto in diminuzione delle imposte sul reddito), devono essere obbligatoriamente imputati ai soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili e sono da questi scomputabili dalle proprie imposte. Analogamente, sono ripartiti tra i soci, pro quota, gli acconti versati dalla società trasparente. Ne consegue che in questi casi la società non può trattenere per sé stessa le ritenute, i relativi crediti e gli acconti, i quali devono essere necessariamente ripartiti tra i soci (circolare 49/E del 22 novembre 2004). Quindi le ritenute maturate durante il periodo di trasparenza sono ai fini fiscali di esclusiva competenza dei soci e ciò a prescindere dal mutamento di regime. Dal punto di vista dei risvolti del regime di trasparenza ai fini civilistici e contabili è necessario rifarsi al documento interpretativo Oic 2 del principio contabile 25 emanato nel mese di maggio del 2006 e intitolato «Contabilizzazione del consolidato e della trasparenza fiscale». Tale documento in primo luogo sottolinea che esiste una differenza fra regime di trasparenza applicabile alle società di persone rispetto a quello di cui all’articolo 116, Tuir: nel primo caso, il reddito appartiene al socio e tale circostanza ha valenza anche civilistica mentre in ipotesi di trasparenza ex articolo 116, invece, l’effettivo possesso del reddito da parte del socio non può prescindere dalla percezione degli utili. Tanto che secondo l’Oic malgrado il reddito sia attribuito ai soci, non è corretto sostenere che la società produca redditi non incisi da imposte.

Il regime di trasparenza comporta, più correttamente, una particolare organizzazione della tassazione, previa scelta degli interessati, che dipende da un accordo fra tutti i soci e la società e nel bilancio dei soggetti coinvolti dovrà essere fornita un’adeguata rappresentazione dei fatti aziendali conseguenti all’applicazione dello stesso. Secondo l’Oic in sintesi:
a) la società deve esporre in bilancio le imposte dovute sul proprio reddito dai soci in base alle relative aliquote marginali;
b) a seconda di quello che prevede l’accordo fra soci e società, come contropartita della rilevazione delle imposte in dare, potrebbe aversi: l’iscrizione di un debito verso i soci se il patto prevede che la società "rifonda" ai primi l’importo delle imposte di cui essi si fanno carico ovvero l’iscrizione di proventi derivanti dall’adesione al regime di trasparenza, nel caso in cui l’accordo stabilisca l’accollo dell’onere tributario da parte dei soci. Tale importo è pari al risparmio di imposta conseguito dalla società per effetto del "contratto di trasparenza".
c) Per quanto attiene le ritenute attribuite ai soci, la corrispondente scrittura contabile ospiterà in avere tali poste, come contropartita si avrà un credito verso soci, se è prevista una contropartita finanziaria in cambio dell’attribuzione di tali somme o l’iscrizione in conto economico di oneri derivanti dall’adesione al regime di trasparenza in caso di trasferimento a titolo gratuito.

In sintesi quindi nel caso del lettore, posta la definitiva attribuzione delle ritenute in regime di trasparenza ai soci e ciò a prescindere da mutamenti di regime, l’importo delle stesse va considerato come un credito verso i soci se è prevista una contropartita finanziaria da parte dei soci, altrimenti va iscritto a conto economico come onere derivante dal regime di trasparenza fiscale.

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