Imposte

Cessione crediti pro soluto, perdita con elementi certi

Società di capitali: sì allo sgravio infragruppo con il trasferimento a un intermediario finanziario

di Primo Ceppellini

L’articolo affronta alcuni dei temi trattati nella sessione di approfondimento di Master Telefisco del 5 aprile, dedicata alle società di capitali.

La gestione delle perdite su crediti ai fini fiscali si conferma un tema cruciale ed è utile – in particolare – fare il punto su alcune recenti prese di posizione di prassi e giurisprudenza, relative ai componenti negativi che emergono nel caso di cessione pro soluto dei crediti.

La giurisprudenza

La Cassazione, con l’ordinanza 2229/2022, ha chiarito che la cessione di un credito pro soluto determina un componente negativo di reddito che va inquadrato nell’ambito delle perdite su crediti e non delle minusvalenze patrimoniali.

Questo comporta che, in base all’articolo 101, comma 5, del Tuir, con riferimento alle ipotesi di perdite su crediti determinate da cessioni pro soluto, gli elementi di certezza e precisione non riguardano solo la perdita emergente dalla cessione in sé considerata, ma anche gli elementi che, a monte, hanno indotto alla cessione medesima. È quindi onere del contribuente, in caso di cessione di crediti pro soluto, documentare, attraverso elementi certi e precisi, che la perdita risultante dalla cessione sia da intendersi come oggettivamente definitiva. L’assenza di tali elementi determinerebbe l’impossibilità di considerarla una perdita, facendola rientrare di conseguenza nell’ambito delle svalutazioni che avrebbero la caratteristica della temporanea non realizzabilità e quindi della non deducibilità.

Inoltre, viene chiarito che il differenziale negativo deve confrontarsi con l’ordinario giudizio di inerenza secondo cui «l’incongruenza di un onere sulla base del parametro medio dell’imprenditore può costituire un forte indicatore della non inerenza della componente negativa e del suo carattere erogatorio, anziché produttivo. Pertanto, la società che ha effettuato la cessione di credito pro soluto deve essere in grado di rappresentare le ragioni di convenienza economica che hanno determinato l’accettazione di un corrispettivo molto inferiore al valore nominale dei crediti ceduti».

La prassi

L’agenzia delle Entrate è intervenuta con due risposte a interpello molto recenti: la 102 del 19 gennaio e la 146 del 24 gennaio 2023.

Con la prima, l’Agenzia si è occupata di una cessione pro soluto di crediti di surrogazione, vantati da una società di capitali verso due società partecipate indirette, effettuata in favore di operatori professionali terzi sottoposti a vigilanza, e ha concluso che, nel caso in esame, si verificano i requisiti di deducibilità delle perdite ex articolo 101, comma 5, del Tuir.

Sono state richiamate le condizioni evidenziate nella circolare 26/E/2013, che prevede sia che i crediti siano ceduti a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, sia che questi risultino indipendenti (secondo l’articolo 2359 del Codice civile) rispetto al soggetto cedente e al soggetto ceduto.

Quindi, in presenza dei requisiti di deducibilità richiesti dall’articolo 101, comma 5, anche in un caso come quello rappresentato di credito infragruppo si può dedurre la perdita al momento della cessione all’intermediario finanziario vigilato.

Con l’interpello 146/2023, l’agenzia delle Entrate è invece intervenuta in tema di accordo di ristrutturazione dei debiti e cessione di partecipazioni e crediti pro soluto. La controllante ha ceduto la partecipata diretta Delta e crediti di finanziamento sia verso questa, sia verso le partecipate indirette Zeta, Omega, eccetera. L’Agenzia è giunta alla conclusione che, mentre la cessione del credito verso la partecipata diretta determina una perdita da considerarsi indeducibile – in quanto, di fatto, rappresenta una rinuncia a un credito che si aggiunge al valore fiscale della partecipazione –, nel caso dei crediti verso le società indirettamente controllate non può trovare applicazione l’articolo 94, comma 6 del Tuir, non trattandosi di rinuncia al credito da parte del socio diretto: quindi si genera una perdita su crediti deducibile.

Le risposte ai partecipanti (a cura di Federica Furlani)

La risposta ad alcune domande formulate nella sessione di approfondimento di Master Telefisco del 5 aprile

1 - Monitoraggio investimen ti
Srl ha effettuato un investimento, entro il 30 novembre 2023, che dà diritto al bonus investimenti (art. 1, c. 1051-1063, legge 178/2020), per il quale ha proceduto all’ordine vincolante e al versamento del 20% del prezzo di acquisto entro il 31 dicembre 2022. Deve indicarlo nel quadro RU del modello Redditi 2023?
Sì. Ai fini del monitoraggio nell’ambito del Pnrr, l’investimento va indicato nel rigo RU140 «Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)», anche se non ricompreso nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione e fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge. Inoltre, al rigo RU5, colonna 2, va riportato l’importo del relativo credito d’imposta.

2 - Interconnessione tardiva

Una Srl ha effettuato nel 2022 un investimento che dà diritto al bonus “pieno” per Industria 4.0 (Allegato A, legge 232/16), ma poiché il bene, entrato in funzione nel 2022, è stato interconnesso nel 2023, la società ha fruito nel 2022 del credito per i beni strumentali “ordinari”. Quale credito indicare nella Sezione I del quadro RU?
La società deve indicare al rigo RU1 il codice credito “2L”, in base all’investimento effettuato; e indicare al rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per tali beni. Inoltre, nel compilare il rigo RU130, deve barrare la casella 6 «Interconnessione».

3 - Imu deducibile

Nel bilancio 2022 di una Srl è rilevata l’Imu di competenza di un immobile strumentale, che è stata pagata nello stesso anno. Poiché dal 2022 è interamente deducibile, si deve evidenziarla comunque nel Redditi Sc 2023?

Sì. Le istruzioni del modello al rigo RF16 (variazione in aumento), dove vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento, precisano che va indicato l’intero ammontare dell’imposta municipale propria (Imu), dell’imposta municipale immobiliare (Imi) e dell’imposta immobiliare semplice (Imis) risultante a conto economico. Poi, nel rigo RF55 (variazione in diminuzione), con il codice “38”, va indicata l’Imu, l’Imi e l’Imis relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.

4 - Tax credit energia

Una Srl ha maturato e utilizzato in compensazione nel 2022 un credito d’imposta ex art. 3, Dl 21/22, per l’acquisto di energia elettrica come impresa non energivora: deve indicarlo nel modello Redditi Sc 2023?
Si, deve compilare la Sezione I – Crediti d’imposta del quadro RU, indicando il codice credito “O7”. Con riferimento a questo codice possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1, e RU10.

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