I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 26 gennaio al 3 febbraio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Cessioni di beni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 gennaio 2023, n. 182

Cessione di farmaci ad un prezzo simbolico: equiparazione alla cessione gratuita

La vendita di un nuovo farmaco a medici e strutture sanitarie al prezzo simbolico di un euro (stabilito nel contratto), con lo scopo di far conoscere e promuovere il prodotto da immettere sul mercato (in attesa dell'autorizzazione al riconoscimento della sua rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale), può configurarsi, secondo i principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua di una cessione gratuita con applicazione della relativa disciplina Iva (articolo 13, Dpr 633/1972). Secondo la Corte di Cassazione, infatti, a determinate condizioni, un prezzo può essere considerato inesistente vanificando la compravendita. L'agenzia delle Entrate esclude che l'operazione descritta possa configurarsi come «cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati» (articolo 2, comma 3, lettera d), Dpr 633/1972). Va trattata, quindi, come un'operazione a titolo oneroso o gratuito. Ma per la qualificazione dell'operazione di cessione quale omaggio occorrono più indizi, non appurabili in sede di interpello, valutando tutte le circostanze di fatto che caratterizzano le condizioni concrete che definiscono una cessione a titolo gratuito. Intanto occorre distinguere il concetto di «prezzo simbolico» da quello di «prezzo irrisorio». Il primo (prezzo simbolico), in quanto privo di ogni valore (e quindi inesistente) ai fini dell'operazione, rende nulla la compravendita per mancanza del requisito essenziale (articoli 1418 e 1470 Codice civile), essendo meramente apparente e simbolico o perché programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere pagato (Corte di Cassazione 24 febbraio 1968, n. 632; 28 agosto 1993, n. 9144; 19 aprile 2013, n. 9640; 4 novembre 2015, n. 22567). Il prezzo irrisorio, invece, in quanto provvisto di un valore, anche se molto più basso rispetto al mercato, non incide sulla validità del contratto. Infatti, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, «lo squilibrio economico originario non priva di causa il contratto, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive. Si ritiene dunque che, salvo particolari esigenze di tutela, le parti sono i migliori giudici dei loro interessi» (Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 novembre 2015, n. 22567). In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che non solo un corrispettivo irrisorio, ma anche simbolico o addirittura del tutto assente, potrebbe giustificare, dunque, l'attribuzione patrimoniale, al più connotandola come gratuita, laddove dalla sproporzione, voluta dalle parti, consegua la realizzazione di un interesse giuridico meritevole di tutela. È su quest'ultimo intervento, che si fonda, principalmente, la soluzione della richiesta di chiarimenti. L'istante intende commercializzare temporaneamente il prodotto da immettere sul mercato al prezzo simbolico di un euro senza chiedere alcun feedback da parte dei clienti. È possibile, quindi, osserva l'agenzia, che si tratti, in sostanza, di una cessione a titolo gratuito in conformità ai principi giurisdizionali sopra riportati. Ma, come detto, vanno valutati tutti i fattori. Ad ogni modo, se l'operazione dovesse essere considerata gratuita si applica il relativo regime Iva, mentre nel caso di una base imponibile Iva che derivi dai corrispettivi liberamente pattuiti dalle parti, non è escluso che la congruità del prezzo possa, comunque, formare oggetto di valutazione in sede di accertamento da parte del Fisco e di una riqualificazione dell'operazione alla luce delle caratteristiche dello specifico assetto degli interessi.

Successioni e donazioni/Trust

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 gennaio 2023, n. 176

Successione per causa di morte della quota societaria conferita in un trust

Viene modificata la conclusione cui era giunta la precedente Risposta Interpello 4 luglio 2022, n. 359. Il caso riguarda il decesso del disponente, il quale aveva conferito la quota di socio accomandante di una Sas nell'ambito di un trust. Inizialmente (Risposta 359/2022) l'agenzia aveva sostenuto che la quota – formalmente nella titolarità del trustee – non cadesse in successione, in forza della segregazione nel trust. Successivamente la circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E ha fornito chiarimenti sulla disciplina fiscale dei trust ai fini delle imposte dirette. Tra gli argomenti analizzati, vi è quello degli effetti della qualifica del trust come interposto nel caso di decesso del disponente (paragrafo 3.4). È quanto avviene nel caso esaminato, nel quale il trustee non poteva, in concreto, esercitare liberamente i suoi poteri, poiché era soggetto a un ampio controllo da parte dei beneficiari (si veda la Risposta Interpello 796/2021 per un trust da considerarsi fiscalmente interposto). In particolare, il documento di prassi ha specificato che «tenuto conto della interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 346 del 1990 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto». Anche nella Risposta 359/2022 è stato affermato che, seppur indirettamente attraverso il guardiano, i beneficiari possono ingerire nella gestione del trust e che tale circostanza, sulla base dei chiarimenti della circolare 61/E/2010, integra un'ipotesi di «trust inesistente» (almeno dal punto di vista fiscale), atteso che in molti casi per l'operato del trustee è richiesto il parere o il consenso del guardiano che risulta, di fatto, non indipendente dai beneficiari. In sostanza, se muore il disponente di un trust ritenuto fiscalmente interposto ai fini delle imposte sui redditi, i beni apportati dal disponente nel trust sono considerati, dal punto di vista tributario, ancora di titolarità del disponente: con la conseguenza che essi fanno parte della massa da sottoporre a imposta di successione. Pertanto, alla luce del rivisto orientamento di prassi, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, a seguito del decesso del disponente (interponente), la partecipazione nella società dev'essere inclusa tra i beni e i diritti che formano oggetto della successione e che compongono l'attivo ereditario soggetto a tassazione ai fini della successione in base all'articolo 8, Dlgs 346/1990.

Redditi di lavoro dipendente/Frontalieri

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 gennaio 2023, n. 171

Accordo frontalieri tra Italia e Svizzera: tassazione del reddito

Al soggetto istante, assunto nel 2021 da un datore di lavoro di un Cantone svizzero di frontiera, è stata concessa la possibilità di svolgere la propria attività da remoto a domicilio per il 25% dei giorni lavorativi di un anno, modalità introdotta nel periodo di efficacia dell'Accordo amichevole stipulato tra il nostro Paese e la Confederazione durante l'emergenza sanitaria Covid a favore dei frontalieri (Accordo 19 giugno 2020). Il contribuente chiede se, pur continuando a lavorare da remoto, scaduti i termini di vigenza dell'intesa straordinaria, potrà essere considerato un lavoratore frontaliero ai fini dell'applicazione della Convenzione con la Confederazione elvetica, con conseguente imposizione esclusiva dei redditi in Svizzera. L'agenzia risponde negativamente, sulla base del fatto che devono essere riconosciuti quali lavoratori frontalieri esclusivamente quei lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano all'estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi per svolgere la prestazione lavorativa. Da ciò consegue che una delle condizioni necessarie, secondo la prassi dell'agenzia delle Entrate (circolari 3 gennaio 2001, n.1/E, paragrafo 1.2.2; 1° febbraio 2002, n. 15/E, paragrafo 13; 15 gennaio 2003, n. 2/E, paragrafo 9), al fine di essere considerato un lavoratore frontaliero, è costituita dalla circostanza che il lavoratore si rechi «quotidianamente» in Svizzera per svolgere la propria attività, ossia che il dipendente si rechi nella Confederazione elvetica in tutti i giorni lavorativi. Nel caso specifico, il reddito derivante dall'attività svolta per i tre quarti dei giorni lavorativi in Svizzera e per un quarto in Italia, dovrà essere sottoposto a tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente, ossia l'Italia, a meno che tale attività non sia svolta nell'altro Stato, ossia nel Cantone elvetico. In tal caso, il reddito dovrà essere soggetto a imposizione concorrente in entrambi i Paesi. Quindi, con riferimento alla vicenda riportata nell'interpello: a) il reddito maturato per i giorni in cui il contribuente lavorerà in Svizzera va assoggettato a tassazione concorrente nei due Paesi e l'eventuale doppia imposizione sarà eliminata in Italia, ai sensi delle disposizioni contenute nella Convenzione per evitare le doppie imposizioni; b) il reddito relativo all'attività prestata in Italia è soggetto, sempre in applicazione dell'accordo bilaterale, ad imposizione esclusiva nel nostro Paese. In entrambi i casi, l'intero reddito di lavoro dipendente dovrà essere riportato nelle dichiarazioni dei redditi presentate in Italia.

Tregua fiscale/Atti di accertamento

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023

Adesione e definizione agevolate degli atti di accertamento: attuazione

Il Provvedimento è attuativo della definizione degli atti di accertamento di cui all'articolo 1, commi 179-185, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (tregua fiscale prevista dalla legge di bilancio 2023). Nella sostanza, si tratta di una versione rafforzata degli istituti dell'accertamento con adesione e dell'acquiescenza (a cui si aggiunge la possibilità di definire gli atti di recupero dei crediti d'imposta), con la previsione di una riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo di legge/dell'irrogato. Nello specifico, nelle definizioni in esame le sanzioni non sono ridotte a 1/3 ma a 1/18 del minimo (nel caso dell'adesione) o dell'irrogato (per l'acquiescenza e gli avvisi di recupero dei crediti d'imposta). Come precisato dalla circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E, «Ancorché il comma 184 rinvii a uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della definizione in esame, si osserva che la disposizione risulta, nelle more della loro adozione, direttamente applicabile dai contribuenti in fase di versamento degli importi dovuti (ad esempio per la definizione degli atti notificati prima dell'entrata in vigore della norma e ancora impugnabili)». E, infatti, il Provvedimento in esame non fa altro che riproporre quanto compare nei commi della legge di bilancio 2023 interessati, salvo precisare, al punto 3.2 che «gli uffici dell'agenzia delle Entrate forniscono l'assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione». Si ricorda che trova applicazione l'articolo 9, Dlgs 218/1997, per cui il perfezionamento della definizione si ha con il pagamento di tutte le somme o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

Tregua fiscale/Irregolarità formali

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023

Regolarizzazione delle violazioni formali: attuazione

Il Provvedimento è attuativo della regolarizzazione delle violazioni formali (commesse sino al 31 ottobre 2022) di cui all'articolo 1, commi 166-173, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (tregua fiscale prevista dalla legge di bilancio 2023). Rientrano nella definizione le «irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi». Pur trattandosi di violazioni formali inerenti a imposte sui redditi, Iva e Irap, il Provvedimento (punto 1.2) precisa che «Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente». Il perfezionamento della sanatoria opera a seguito del versamento degli importi, pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi in un'unica rata entro il 31 marzo 2023 ovvero in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) al 1° gennaio 2023. Come precisato dalla circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E sono sanabili, ad esempio, le seguenti violazioni: omesse/irregolari comunicazioni finanziarie (articolo 10, Dlgs 471/1997); irregolari fatturazioni se non c'è stato effetto sulla liquidazione del tributo (articolo 6, comma 1, ultimo periodo, Dlgs 471/1997); irregolarità in tema di reverse charge se l'imposta è stata assolta e non c'è stata frode (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis.1 e 9-bis.2, Dlgs 471/1997); tardiva trasmissione telematica della dichiarazione ad opera degli intermediari abilitati (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997). La rimozione dell'irregolarità deve essere effettuata, salvo giustificato motivo, entro il 31 marzo 2024. Ove il contribuente non rimuova tutte le violazioni, ciò non pregiudica gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni rimosse. Secondo il punto 2.7 del Provvedimento, «La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale», come a titolo di esempio (si vedano le motivazioni al Provvedimento) gli errori nell'applicazione del reverse charge (si richiamano i soli commi 9-bis.1 e 9-bis.2 dell'articolo 6, Dlgs 471/1997, e non anche il comma 9-bis in tema di omesso reverse charge).

Tregua fiscale/Liti

Provvedimento agenzia delle Entrate 1° febbraio 2023

Definizione agevolata delle controversie tributarie: attuazione

Il Provvedimento è attuativo della definizione agevolata delle controversie tributarie (di cui è parte l'agenzia delle Entrate) di cui all'articolo 1, commi 186-202, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (tregua fiscale prevista dalla legge di bilancio 2023). Viene approvato il modello di adesione, da presentare telematicamente entro il 30 giugno 2023. L'invio telematico può essere effettuato direttamente dal contribuente o da un soggetto incaricato a seguito della compilazione del modello, attraverso l'apposita piattaforma informatica, che verrà resa a breve disponibile dall'agenzia. In tale attesa, è ammesso anche l'invio tramite Pec dell'Ufficio che è parte nel giudizio. I contribuenti che intendono aderire alla definizione delle controversie pendenti – in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023, ossia al 1° gennaio 2023, dovranno anche versare con l'F24 l'intera somma dovuta (correlata all'esito e al grado del giudizio, al netto di sanzioni e interessi), o la prima rata (in caso di pagamento rateale, in un massimo 20 rate trimestrali di pari importo; per gli importi inferiori a 1.000 euro non è ammessa la rateazione), entro il medesimo termine. Per le rate successive alla prima le scadenze sono il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Se non è dovuto nessun importo la definizione si perfeziona con il solo invio dell'istanza. Le controversie sono definibili solo in assenza di una pronuncia definitiva di conclusione del giudizio e se l'atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023. Va presentata una domanda per ciascuna controversia tributaria.

Agevolazioni/Crediti di imposta

News agenzia delle Entrate 1° febbraio 2023

Bonus acqua potabile: aperto il canale telematico per l'invio delle domande

L'agenzia delle Entrate fa sapere che è stato aperto il canale telematico – che sarà utilizzabile fino al 28 febbraio 2023 – per l'invio delle domande per richiedere l'agevolazione, consistente in un credito d'imposta, prevista dall'articolo 1, commi 1087-1089, legge 178/2020. Il bonus spetta in relazione alle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. Per razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d'imposta del 50% da applicare al seguente limite di spesa: 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche e 5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Accertamento delle imposte/Isa

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023

Indici sintetici di affidabilità fiscale 2023: dati rilevanti per l'applicazione

Sono stati individuati i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d'imposta 2023, come pure le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2022 (variabili «precalcolate ISA 2023»). Inoltre, viene definito il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d'imposta 2023. Ancorché venga definita l'applicazione degli Isa, a differenza degli anni passati, il Provvedimento non contiene i modelli, la cui approvazione avverrà alla fine di febbraio; ciò in quanto per l'approvazione della modulistica relativa alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'Irap, il legislatore ha concesso un mese di tempo in più rispetto al passato (articolo 11, Dl 73/2022 che ha modificato l'articolo 1, comma 1, Dpr 322/1998), mentre la definizione del programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d'imposta 2023 e l'individuazione dei dati rilevanti ai fini della loro applicazione per il medesimo periodo d'imposta devono essere effettuati entro il 31 gennaio 2023 (articolo 9-bis, commi 2 e 4, Dl 50/2017). Il contenuto del Provvedimento, pertanto, si articola nei seguenti tre argomenti: 1) individuazione dei dati rilevanti – economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli Isa – relativamente al periodo d'imposta 2023. L'individuazione di tali informazioni ha lo scopo di consentire ai contribuenti di conoscere in anticipo le informazioni che saranno utili ai fini dell'applicazione degli Isa per l'anno in corso, in maniera tale da poter avere a disposizione tutti gli elementi necessari per predisporre i relativi modelli dichiarativi (articolo 9-bis, comma 4, Dl 50/2017). Per il 2023 i dati in questione sono gli stessi individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d'imposta 2022. In particolare, gli ulteriori dati che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Isa e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo d'imposta 2023, riguardano informazioni relative alla condizione di pensionato del contribuente, alla forma societaria cooperativa, ai consumi energetici e all'età dei lavoratori dipendenti (allegato 1); 2) elaborazione Isa dal 2023. Viene stabilito il programma di revisione biennale degli Isa applicabili a partire dal periodo d'imposta 2023 (articolo 9-bis, commi 2 e 8, Dl 50/2017). L'elenco delle 88 attività coinvolte nella revisione sono indicate nell'allegato 2, al fine di consentire ai contribuenti e alle relative organizzazioni di categoria di conoscere gli indici interessati dal processo di elaborazione; 3) acquisizione delle «precalcolate ISA 2023». Sono individuate le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2022, sia massivamente, per operatori professionali, attraverso i servizi fiscali dell'agenzia delle Entrate, sia puntualmente, per ciascun contribuente, accedendo al proprio cassetto fiscale. Le modalità di acquisizione dei dati sono identiche a quelle degli anni passati: laddove gli intermediari risultino già delegati alla consultazione del cassetto fiscale dei contribuenti per i quali richiedono i dati, è previsto l'invio all'agenzia dell'elenco dei soggetti per i quali sono richiesti gli stessi.

Riscossione/Agevolazioni

Legge 27 gennaio 2023, n. 9, GU 1° febbraio 2023, n. 26 e Determinazione agenzia delle Dogane e dei Monopoli 9 dicembre 2022, n. 557688/RU

Alluvione di Ischia: conversione del Decreto su sospensione di versamenti e adempimenti

È stata pubblicata la legge di conversione del Dl 3 dicembre 2022, n. 186, contenente misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022. Resta confermata la sospensione del pagamento di imposte e tasse. Si tratta della sospensione di ritenute alla fonte e delle trattenute (operate in qualità di sostituti d'imposta) relative alle addizionali regionale e comunale all'Irpef, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti dagli atti impoesattivi (previsti dagli articoli 29 e 30, Dl 31 maggio 2010, n. 78) e dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della Riscossione, in scadenza dalla medesima data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 settembre 2023. Agevolazioni particolari sono previste in tema di Imu per i fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno. Si ricorda, altresì, la sospensione dei termini di pagamento delle somme dovute a titolo di una tantum, in scadenza nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023 in favore dei titolari di rivendite di generi di monopolio ubicate nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2023 (determinazione agenzia delle Dogane e dei Monopoli 9 dicembre 2022, n. 557688/RU).

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023, n. 2/E

Tax credit energia: codici tributo per l'utilizzo da parte dei cessionari

Sono istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d'imposta acquistati dai cessionari spettanti alle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel mese di dicembre 2022 (articolo 1, commi 1 e 2, Dl 176/2022). Mentre i beneficiari (le imprese) utilizzano i codici tributo istituiti con la risoluzione 12 dicembre 2022, n. 72/E, i cessionari dei crediti utilizzano i seguenti: 7742 (CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese energivore, dicembre 2022); 7743 (CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale, dicembre 2022); 7744 (CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore, dicembre 2022); 7745 (CESSIONE CREDITO - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, dicembre 2022). Si ricorda che i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all'agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai Provvedimenti dell'agenzia delle Entrate (si veda, da ultimo, quello del 26 gennaio 2023, che ha fissato le scadenze per la cessione dei bonus relativi al mese di dicembre 2022 e ne ha rettificato altre, riguardanti crediti su spese effettuate in periodi precedenti). In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l'agenzia delle entrate verificherà in automatico che l'ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l'importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello. In tal caso, l'esito negativo sarà comunicato a chi ha trasmesso l'F24 attraverso un'apposita ricevuta, consultabile online.

Previdenza/Gestione Separata

Circolare Inps 1° febbraio 2023, n. 12

Contributi alla Gestione Separata Inps: aliquote, minimali e massimali per il 2023

Il documento indica le aliquote contributive, i minimali e i massimali di reddito (questi ultimi sono elevati, rispettivamente, a 17.504 euro e a 113.520 euro) per il calcolo dei contributi dovuti nel 2023 dai professionisti e dai collaboratori iscritti alla Gestione Separata Inps.

Fiscalità internazionale/Esterovestizione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 gennaio 2023, n. 164

Disciplina dell'esterovestizione: applicabilità ad una società estera non holding

In relazione alla norma sull'esterovestizione (articolo 73, comma 5-bis del Tuir) viene esaminato il caso di una società estera amministrata dal contribuente residente (socio e amministratore della società estera), la quale, però, non detiene, a sua volta, partecipazioni in compagini italiane e non svolge la funzione di holding. In tal caso la disposizione normativa non si applica, almeno con riferimento alla presunzione secondo cui si considerano esistenti nel territorio dello Stato le società che detengono partecipazioni di controllo in società ed enti residenti in Italia. Va, però, tenuto presente che, ai fini della suddetta normativa, potrebbe rilevare la previsione secondo cui si considera residente la compagine che, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha la sede amministrativa in Italia, ai sensi del comma 3 del citato articolo 73.