I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 4 al 12 novembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

PNRR/Agevolazioni

Dl 6 novembre 2021, n. 152, GU 6 novembre 2021, n. 265

Decreto Recovery: misure per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il Decreto (cd. Decreto Recovery) ha gli obiettivi di semplificare le procedure per i progetti previsti dal PNRR e di accelerare l'attuazione del cronoprogramma concordato con la Ue.I principali ambiti di intervento sono di seguito sintetizzati.

Sostegno del comparto turistico

Viene prevista l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia per le PMI, di una sezione speciale turismo. Le risorse destinate ammontano a 2,4 miliardi di euro.Tra le varie misure si segnala l'istituzione di un credito d'imposta nella misura dell'80% per interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, spese per la digitalizzazione.È altresì stabilita la concessione di contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale: si tratta di contributi diretti alla spesa per gli interventi di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.Il nuovo credito d'imposta per la digitalizzazione delle agenzie viaggio e dei tour operator (codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12) rinvia al vecchio credito d'imposta per la digitalizzazione degli alberghi (articolo 9, commi 2 e 2-bis, Dl 83/2014), ossia per spese – sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024 – relative a: impianti wi-fi, siti web, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale, strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità, servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto sopra.Il credito d'imposta spetta nella misura del 50% dei suddetti costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025.

Investimenti nelle ZES

Per favorire gli investimenti produttivi nelle ZES (Zone Economiche Speciali) si prevede l'istituzione di uno sportello unico digitale per la presentazione dei progetti necessari al rilascio dell'autorizzazione unica (nelle more, le domande di autorizzazione unica sono presentate ai SUAP), nonché la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la proposta di istituzione delle zone franche doganali nelle ZES.

Ambiente ed Energia

Il Decreto interviene sulla gestione a fine vita degli impianti fotovoltaici, aspetto di fondamentale importanza specie nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping) e di ripotenziamento (repowering). Si prevede che il GSE trattenga la garanzia finanziaria dei moduli fotovoltaici dimessi o sostituiti, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti dopo una verifica puntuale della corretta gestione del fine vita dei pannelli e della relativa documentazione.

Digitalizzazione

Il provvedimento contiene una serie di misure per l'accelerazione del processo di digitalizzazione, tra le quali: a) semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali con la previsione di un collegamento diretto delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che le Camere di Commercio metteranno a disposizione delle imprese per effettuare controlli automatizzati e acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità; b) istituzione del Fondo per la Repubblica Digitale, alimentato dai versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione Europea; c) individuata in Difesa Servizi Spa la società per azioni con socio unico il ministero della Difesa, la centrale di committenza per l'espletamento delle procedure di gara relative all'infrastruttura nazionale del Polo Strategico per il Cloud nazionale.

Misure antimafia

Sono previste alcune novità nel cd. Codice Antimafia, prevedendo le nuove procedure collaborative, con la conseguente integrazione delle disposizioni in tema di amministrazione e controllo giudiziario dell'impresa, nonché il contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'informativa antimafia.

Iva/Rimborso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 novembre 2021, n. 762

Rapporto tra nota di credito e istanza di rimborso

Nell'individuare il rapporto tra la nota di variazione di cui all'articolo 26, comma 3, Dpr 633/1972 e il rimborso di cui all'articolo 30-ter, Dpr 633/1972, l'agenzia delle Entrate precisa che: a) l'emissione della nota di variazione in diminuzione dell'Iva, ai sensi dell'articolo 26, Dpr 633/1972, rappresenta lo strumento principale (e generale) per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione; b) nell'impossibilità oggettiva di emettere tempestivamente l'anzidetta nota di variazione, il soggetto passivo può fare ricorso all'istituto della restituzione dell'Iva da parte dell'Erario, disciplinato dall'articolo 30-ter, Dpr 633/1972. Quest'ultima è una norma avente carattere eccezionale, la cui applicazione è riservata ai casi in cui sussistano condizioni oggettive che non consentono il recupero dell'Iva secondo il metodo più generale, vale a dire l'emissione della nota di variazione in diminuzione di cui al citato articolo 26.Tuttavia, al fine di rispettare il principio di neutralità dell'imposta, resta fermo il diritto al rimborso ai sensi del citato articolo 30-ter, purché il rischio di perdita del gettito fiscale, generato dall'errore, sia insussistente (Corte di Cassazione 20843/2020). Può essere il caso, come quello esposto dall'istante, in cui il cessionario/committente non ha mai annotato le fatture ricevute nel registro degli acquisti, né esercitato il diritto alla detrazione. Tale elemento, secondo l'agenzia delle Entrate, giustifica il ricorso all'istanza di cui all'articolo 30-ter, Dpr 633/1972, non essendo esperibile per il soggetto passivo l'emissione della nota di variazione.

Iva/Operazioni esenti e imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 8 novembre 2021, n. 763

Servizi diversi da quelli propri di una biblioteca

L'agenzia analizza il trattamento applicabile ai fini Iva all'affidamento di una serie di prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di una biblioteca. Si conclude che l'esenzione prevista dall'articolo 10, comma 1, numero 22), Dpr 633/1972 – la quale ha carattere oggettivo (Rm 4/1999 e Rm 30/1998; cfr. articolo 132, Direttiva 2006/112/Ce) – è applicabile esclusivamente alle prestazioni «proprie delle biblioteche», ossia le attività di raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione di libri o altro materiale utile per fini di ricerca e studio (così le Rrmm 148/E/2008, 131/E/2007 e 135/E/2006).Nel caso sottoposto all'esame dell'agenzia, si trattava invece di appalto di servizi quali l'inventariazione, la collocazione e catalogazione dei fondi della biblioteca, nonché la partecipazione alla programmazione di eventi e l'attività di analisi statistiche e quantitative relative alla biblioteca; prestazioni che non possono essere riconducibili all'ambito di applicazione dell'attività propria delle biblioteche, deputata a fornire servizi aventi natura culturale e sociale.Tenuto conto della natura oggettiva della norma relativa all'esenzione, se per le varie prestazioni indicate in contratto è previsto un corrispettivo unico, ancorché talune prestazioni potrebbero essere riconducibili tra quelle «proprie delle biblioteche», alla globalità delle prestazioni erogate non potrà essere applicata l'esenzione dall'Iva.

Iva/Detrazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 novembre 2021, n. 767

Gestione di immobili di edilizia residenziale pubblica

La società affidataria del servizio di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica può detrarre l'Iva assolta per i beni e i servizi acquistati nell'esercizio delle attività delegate, purché gli stessi siano destinati all'effettuazione di operazioni attive imponibili Iva o assimilate. Ciò in quanto il rapporto fra la società e il Comune è qualificabile come un mandato senza rappresentanza. Nell'attività di gestione del patrimonio di edilizia pubblica residenziale, la società affidataria che, in base alla convenzione stipulata con i Comuni affidanti, agisce in forza di un mandato senza rappresentanza, è ammessa, in linea di principio, a detrarre l'Iva assolta sui beni e servizi acquistati. L'eventuale indetraibilità sarà applicabile in capo al mandante. Infatti, per la detraibilità, deve sussistere un nesso diretto e immediato tra beni e servizi acquistati e operazioni a valle compiute dal soggetto passivo (Cm 20/E/2015; Cm 46/E/2007; Rm 61/E/2009; Rm 100/E/2005).Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Dpr 633/1972 la società di gestione è tenuta a emettere fattura, nei confronti dei Comuni, per i servizi acquistati in esecuzione della convenzione. Il ribaltamento verso il Comune deve avvenire applicando l'Iva con il meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, Dpr 633/1972). Poiché la società di gestione è inclusa negli elenchi dei soggetti destinatari della disciplina dello split payment, tale meccanismo dev'essere applicato anche dai fornitori nei confronti della società, salvo nel caso di acquisti riconducibili nell'ambito applicativo del reverse charge.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 novembre 2021, n. 768

Costruzione di centri di accoglienza: misura dell'imposta

Si afferma che l'aliquota applicabile alla realizzazione, nonché agli eventuali interventi di recupero, dei centri di accoglienza destinati alle persone migranti è quella ridotta al 10% di cui: 1) ai numeri 127-quinquies) e 127-septies), Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972 per i contratti di appalto per la costruzione. L'agevolazione Iva può applicarsi «anche a edifici che, pure se non precipuamente destinati a ospitare collettività, sono utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza» (Cm 2 marzo 1994, n. 1). La Corte di Cassazione, sentenza 5 dicembre 1972, n. 3503 ha precisato che a tale scopo rilevano «finalità di interesse collettivo, perseguite attraverso l'attività svolta negli immobili»; 2) 127-quaterdecies) della medesima Tabella per gli interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), Dpr 380/2001 (interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia e urbanistica).

Imposte dirette/Imposte pagate all'estero

Principio di diritto agenzia delle Entrate 5 novembre 2021, n. 15

Redditi esteri e patent box: determinazione del credito d'imposta

Vengono definite le regole di determinazione del credito per le imposte pagate all'estero – ai sensi dell'articolo 165, commi 1 e 10 del Tuir – per i soggetti che beneficiano dell'agevolazione patent box.L'articolo 165, comma 1, del Tuir prevede che «Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione».Il numeratore del rapporto è rappresentato dal reddito estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Tale reddito, diverso da quello d'impresa e autonomo, dev'essere assunto al lordo dei costi sostenuti per la sua produzione, viste le obiettive difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali (Cm 9/E/2015).In tema di patent box per collegare la fruizione dell'agevolazione all'effettivo svolgimento di un'attività economica l'articolo 11, Dm 30 luglio 2015 ha previsto l'obbligo di predisporre un sistema di «tracciabilità delle spese e dei redditi» (track and tracing). Pertanto, ci si chiede se, nelle ipotesi in cui il reddito estero per il quale si verificano le condizioni di accredito in Italia delle imposte già versate, sia costituito da flussi lordi di fonte estera che usufruiscono del patent box, la presenza di tale sistema di tracciamento dei costi possa far venire meno le ragioni di obiettiva difficoltà nella determinazione e nel controllo dei costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali.Secondo l'agenzia, il sistema di tracciabilità delle spese e dei redditi, predisposto ai fini del patent box, non è idoneo a determinare i costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali; in pratica, non è possibile la rilevazione analitica e l'imputazione dei costi effettivi, né sui singoli redditi percepiti né sui singoli soggetti da cui provengono i redditi. Di conseguenza, in linea con le disposizioni previste dall'articolo 23 del Modello di Convenzione Ocse e con le stesse finalità dell'articolo 165 del Tuir, i soggetti che beneficiano dell'agevolazione patent box sui redditi prodotti all'estero, non possono derogare al principio di assunzione «al lordo» per la corretta determinazione del reddito estero.

Agevolazioni/Fondo perduto

Dm 10 settembre 2021 , GU 5 novembre 2021, n. 264 e Provvedimento agenzia delle Entrate 8 novembre 2021

Contributo a fondo perduto alle start up: attuazione della norma

Sono state emanate le disposizioni attuative per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1-ter, Dl 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni). La norma ha disposto un indennizzo a favore dei contribuenti titolari di reddito d'impresa che hanno aperto la partita Iva nel 2018 ma – come risulta dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura – iniziato l'attività tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 e che non hanno diritto all'indennizzo previsto dal precedente articolo 1 perché il fatturato registrato nel 2020 non è inferiore di almeno il 30% rispetto a quello del 2019.Il legislatore, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, ha inteso estendere la misura – destinata agli operatori danneggiati dalle chiusure forzate attuate per contenere la pandemia – ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2019, a prescindere dal requisito del calo del fatturato. Nello specifico, possono presentare l'istanza per il nuovo contributo i soggetti che non hanno potuto ottenere il contributo Sostegni in quanto privi del requisito del calo minimo del 30% tra la media mensile di fatturato e corrispettivi dell'anno 2019 e l'analogo valore dell'anno 2020. Inoltre, ulteriore requisito previsto è l'aver conseguito ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 (secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto Sostegni) non superiori a 10 milioni di euro.Il contributo a fondo perduto erogabile a ogni contribuente – con accredito diretto sul conto corrente oppure in compensazione tramite il modello F24 – non può superare 1.000 euro. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti superi i fondi stanziati, il contributo riconosciuto a ciascuna impresa sarà ridotto proporzionalmente in base al rapporto tra l'importo spendibile e la somma totale dei contributi richiesti.Un provvedimento dell'agenzia delle entrate ha definito contenuti dell'istanza, termini e modalità di presentazione della richiesta di accesso all'agevolazione.In particolare, l'istanza può essere presentata dal 9 novembre 2021 fino al 9 dicembre 2021. Entro la medesima data è possibile inviare una rinuncia, se il contributo richiesto non è spettante, ovvero inviare una nuova istanza per correggere eventuali errori nella compilazione dei dati.Il provvedimento ha approvato anche il modello dell'istanza e le istruzioni di compilazione. Oltre ai dati identificativi del richiedente, il modello prevede la sezione dedicata ai requisiti necessari per accedere al contributo, dove il richiedente deve indicare di non essere un soggetto escluso (soggetti che hanno cessato la partita Iva, enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione), di aver conseguito ricavi 2019 in misura non superiore a 10 milioni di euro, di essere un soggetto a cui non spetta il contributo Sostegni per assenza del calo minimo del 30% del fatturato e di aver attivato la partita Iva nel 2018 con inizio dell'attività nel 2019.Il contributo in esame è ascrivibile alla sezione degli aiuti di Stato «3.1 – Aiuti di importo limitato» e per vincolo comunitario l'erogazione deve avvenire nel rispetto delle regole del cosiddetto «Temporary Framework» (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni); il modello contiene, a tal fine, le sezioni dedicate alla verifica del mancato superamento dei limiti massimi di aiuti previsti per le sezioni 3.1 e 3.12. Pertanto, il contribuente deve indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio i seguenti elementi: il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano, la condizione che emerge dalla verifica di mancato superamento dei limiti massimi, l'elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente (quadro A) e i codici fiscali dei soggetti che appartengono all'impresa unica (quadro B). Nel caso in cui con la richiesta del contributo si verifichi il superamento dell'importo massimo previsto per la sezione 3.1, nell'istanza il richiedente deve indicare il minor importo di contributo richiesto, rideterminato al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.L'invio telematico – tramite apposita procedura web messa a disposizione dall'agenzia delle Entrate – può essere eseguito dall'istante ovvero dagli intermediari già delegati al loro cassetto fiscale ovvero al servizio di «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche».Infine, il provvedimento illustra i controlli che possono essere svolti successivamente all'erogazione e fornisce le modalità operative per l'eventuale restituzione del contributo ottenuto e non spettante.

Agevolazioni/Imposta sostitutiva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 novembre 2021, n. 766

Pensionati esteri che trasferiscono la residenza in Italia: imposta sostitutiva anche sugli interessi

Il regime di imposizione sostitutiva del 7% - prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera per i redditi prodotti all'estero e che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno d'Italia nei Comuni con meno di 20.000 abitanti (o nei Comuni colpiti da eventi sismici con popolazione non superiore a 3.000 abitanti) di cui all'articolo 24-ter del Tuir - opera anche per gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti detenuti presso banche estere nonché per i dividendi per le partecipazioni detenute in una società estera.Infatti, precisa l'agenzia, il regime di imposizione sostitutiva riguarda i redditi «di qualunque categoria» prodotti all'estero; pertanto, rientrano nell'ambito applicativo dell'agevolazione gli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari detenuti presso le banche estere, nonché eventuali plusvalenze che si dovessero generare dalla cessione dei lingotti d'oro, detenuti nelle cassette di sicurezza presso banche estere nonché i dividendi percepiti in relazione alla partecipazione posseduta nella società estera. Ai fini dell'articolo 24-ter sono di provenienza estera anche i dividenti distribuiti da un soggetto straniero residente in uno Stato a sistema fiscale privilegiato (Cm 17/E/2017). Se tali proventi sono riscossi tramite un intermediario residente, l'imposta sostitutiva si applica sull'importo al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero.L'adesione al regime di favore consente al pensionato di assoggettare a imposizione sostitutiva, calcolata in via forfetaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione, i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero, individuati in base all'articolo 165, comma 2, del Tuir, secondo cui «i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato».Viene, altresì, confermato che l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva, non determina la decadenza dal regime, laddove l'imposta venga corrisposta entro la data di scadenza del pagamento del saldo, relativo al periodo d'imposta successivo a quello in cui l'omissione è stata effettuata, a condizione che l'opzione sia stata correttamente esercitata nei termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata trasferita la residenza, o al più tardi entro i 90 giorni successivi (Cm 21/E/2020).

Agevolazioni/Crediti di imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 10 novembre 2021 e Risoluzione agenzia delle Entrate 11 novembre 2021, n. 64/E

Bonus sanificazione: contributo in misura piena

Il provvedimento ha determinato la misura percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, di cui all'articolo 32, Dl 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis). La misura di sostegno ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute – nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 – per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19 (Cm 13/E/2021). Il beneficio spetta agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali – compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – e alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.Le domande potevano essere presentate entro il 4 novembre 2021 (provvedimento agenzia delle Entrate 15 luglio 2021).Poiché l'ammontare complessivo dei bonus richiesti è inferiore ai fondi disponibili stanziati, i beneficiari, secondo quanto stabilito dal provvedimento in esame, possono usufruire del 100% del credito spettante (30% delle spese comunicate, con un massimo 60.000 euro per ciascun beneficiario). I contribuenti interessati possono verificare l'ammontare del credito riconosciuto consultando il cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito dell'agenzia delle Entrate.Il tax credit potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (2021) oppure in compensazione, tramite modello F24. In quest'ultimo caso, la delega di pagamento potrà essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate utilizzando il codice tributo che è stato istituito con un'apposita risoluzione. In proposito, la Rm 64/E/2021 ha istituito il codice tributo «6951» denominato «CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73». In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo va esposto nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati», ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna «importi a debito versati». Nel campo «anno di riferimento» del modello F24 deve essere sempre indicato il valore «2021».

Agevolazioni/Crediti di imposta

Circolare agenzia delle Entrate 10 novembre 2021, n. 14/E

Tax credit per attività teatrali e spettacoli dal vivo: chiarimenti

Il documento di prassi, sentito il ministero della Cultura, analizza il tax credit previsto dall'articolo 36-bis, Dl 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), in favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l'utilizzo di sistemi digitali (settori particolarmente colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia).La circolare, oltre a precisare i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso all'incentivo (le domande sono presentabili dal 14 ottobre 2021), chiarisce le modalità di determinazione e di utilizzo del credito d'imposta e gli aspetti relativi alla compatibilità del contributo con il quadro di riferimento europeo in cui è applicata l'agevolazione, fruibile nel rispetto dei limiti previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». Infatti, la Commissione europea ha autorizzato la misura, configurandola come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno (articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del Tfue) e con le condizioni stabilite nel «Temporary Framework».

Ambito soggettivo. Possono fruire dell'indennizzo le imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, tra le quali rientrano il teatro, la musica (inclusa la lirica), la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.La misura è riconosciuta alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni di non residenti che svolgono le attività descritte, a prescindere dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali. Possono beneficiare del contributo sia gli enti commerciali, sia gli enti non commerciali (questi ultimi limitatamente all'attività commerciale esercitata).

Misura. Il credito d'imposta spetta nella misura del 90% delle spese sostenute (al netto dell'Iva, se dovuta) nell'anno 2020, sulla base delle regole generali di competenza fiscale previste dall'articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir. La circolare indica, anche attraverso esempi, le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del credito d'imposta, elencando 10 macro categorie, quali costi per il personale, costi di ospitalità, costi di produzione, costi di gestione spazi, costi di pubblicità e promozione, formazione, investimenti ammortizzabili, costi generali, estero, circo e spettacolo viaggiante. Dev'essere preso in considerazione il costo rilevante fiscalmente secondo i criteri ordinari previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito dell'impresa interessata.Secondo l'agenzia, nel costo fiscale, cui commisurare il credito d'imposta, va inclusa l'eventuale Iva, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile. Non rileva, invece, l'Iva parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e le operazioni esenti: l'Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d'acquisto, ma è un costo generale.

Condizioni. E' richiesto che l'ammontare del fatturato dell'anno 2020 abbia subìto una riduzione di almeno il 20% rispetto all'ammontare del fatturato del 2019. Pertanto, mancando nella norma condizioni sulla data di inizio dell'attività, rientrano nel beneficio anche tutti coloro che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019, a patto che sia rispettato il requisito della riduzione del fatturato nei termini previsti.In relazione a chi ha iniziato l'attività nel corso del 2019 la riduzione del fatturato va verificata ponendo a confronto l'ammontare del fatturato conseguito nel 2020 con l'ammontare realizzato nel corso del 2019, operando il ragguaglio ad anno in caso di eventuale minore durata del periodo di attività.Riguardo al calcolo per la verifica della riduzione del fatturato conseguito in ciascuno dei due anni è possibile fare riferimento ai chiarimenti già espressi in tema di contributi a fondo perduto.In caso di contestuale esercizio di una o più attività sopra citate e di altre attività, per la verifica della riduzione del fatturato è necessario fare riferimento esclusivamente all'ammontare complessivo del fatturato conseguito nell'esercizio delle attività sopra indicate.

Utilizzo. Il tax credit è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 (articolo 5, comma 5, Dl 146/2021, cd. Decreto Collegato fiscale), a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'agenzia delle Entrate con il quale è resa nota la misura percentuale del credito d'imposta effettivamente spettante. Considerato che la norma non fissa un termine ultimo per l'utilizzo dell'agevolazione, la circolare afferma che nel caso in cui non sia fruita, in tutto o in parte, l'ammontare residuo può essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata sostenuta la spesa ammissibile.Il bonus non può essere chiesto a rimborso. Non si applicano le limitazioni alla compensazione.

Rilevanza fiscale. La norma esplicitamente prevede che il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta Irap, non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa (articolo 61 del Tuir), non rileva per la determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa (articolo 109, comma 5, del Tuir).

Cumulabilità con altri incentivi. Il credito d'imposta è concesso anche se le imprese interessate hanno beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti dal Fondo unico per lo spettacolo, come espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 36-bis, Dl 41/2021.

Agevolazioni/Violazioni

Dl 11 novembre 2021, n. 157, GU 11 novembre 2021, n. 269

Decreto Controlli: contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Il Decreto, in vigore dal 12 novembre 2021, interviene anche per contrastare le frodi sui bonus edilizi. In particolare, il provvedimento disciplina, potenzia e razionalizza l'attività di controllo, accertamento e recupero delle imposte da parte dell'agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi e ai contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 25, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio).Lo scopo che si prefigge il legislatore è quello di potenziare il contrasto alle frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi (articoli 121 e 122, Dl 34/2020), anche mediante l'estensione dell'obbligo del visto di conformità, previsto attualmente per la cessione del credito o lo sconto in fattura, su tutti i bonus edilizi. Tale obbligo, difatti, sarà previsto anche nel caso di: a) utilizzo del Superbonus 110% in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi da parte del beneficiario (soggetto che ha pagato i lavori), tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta; b) cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%.Viene altresì esteso l'obbligo della congruità dei prezzi.Inoltre, vengono rafforzati i controlli preventivi da parte dell'agenzia delle Entrate, la quale può sospendere fino a 30 giorni l'efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa agenzia che presentano particolari profili di rischio.Oltretutto, i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, Dlgs 231/2007 (banche, Poste, società di intermediazione, operatori finanziari, professionisti, nonché altri operatori non finanziari, ecc.), che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, Dl 34/2020, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti previsti dagli articoli 35 e 42 del medesimo Dlgs. Infine, viene potenziata l'attività di accertamento e di recupero da parte dell'agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi e ai contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 25, Dl 34/2020. Qualora il Fisco dovesse riscontrare delle irregolarità, notificherà un atto di recupero (articolo 1, commi 421 e 422, legge 311/2004) entro 5 anni dal verificarsi della violazione.

Immobili/Sisma bonus

Risposte Interpello 8 novembre 2021, n. 764 e 10 novembre 2021, n. 773

Sisma bonus acquisti: detrazione con asseverazione del progettista

Per accedere alle detrazioni per l'acquisto di case antisismiche (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013) dev'essere rilasciata, come accade per il sisma bonus, l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale della classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.Con riferimento alla detrazione di cui al citato comma 1-septies, è necessario che l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sia asseverata, con apposito modello, dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, ed iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza (articolo 3, Dm 58/2017).La norma citata dispone che, qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore, «siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, ... mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, [ed] eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta (...) spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell'85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare» (sisma bonus acquisti).Per effetto del richiamo, contenuto nella norma citata, al comma 1-quater del medesimo articolo 16, che a sua volta richiama il comma 1-bis, l'agevolazione spetta per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ovvero per i quali siano stati rilasciati i titoli edilizi.Pertanto, anche per il sisma bonus acquisti va allegata alla pratica edilizia, per l'accesso alle detrazioni, l'asseverazione del progettista dell'intervento strutturale della classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato. Un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, Dm 58/2017, non consente l'accesso al sisma bonus.Il sisma bonus acquisti si differenzia dal sisma bonus per il fatto che beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari, i quali potranno calcolare la detrazione spettante in funzione del prezzo di acquisto di tali unità e non delle spese relative agli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurne il rischio sismico.L'intervento in questione, di demolizione e ricostruzione e con passaggio di due classi di rischio sismico, sono terminati nel luglio 2020 mentre solo nel marzo 2021 (e con effetto dal maggio 2021) il Comune in cui è situato l'immobile è passato in una zona sismica idonea a consentire la detrazione.L'agenzia precisa che per fruire della detrazione, è necessario, tra l'altro, che gli interventi edilizi non siano ancora terminati al momento del passaggio della zona in questione entro una classe sismica idonea. Se, invece, i lavori sono stati ultimati in data antecedente alla data di produzione degli effetti della riclassificazione sismica regionale, la detrazione non compete. Come anche non compete in caso di un'asseverazione tardiva. Pertanto, qualora le imprese non abbiano tempestivamente presentato la predetta asseverazione con i relativi allegati, gli acquirenti delle unità immobiliari non possono fruire della detrazione di cui al citato comma 1-septies dell'articolo 16, Dl 63/2013. Non è preclusa la detrazione nelle ipotesi in cui l'adempimento non fosse stato effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell'ambito applicativo dell'agevolazione (Rm 38/E/2020).Nel caso sottoposto all'esame dell'agenzia, l'adempimento non è stato effettuato, in quanto, alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo, il Comune in questione era ricompreso in zona sismica 4 e, quindi, non rientrava nell'ambito applicativo del citato articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013. Tuttavia, è possibile fruire della detrazione in parola qualora il Comune, come nel caso esaminato, passa in zona di classe sismica 3; è, però, necessario che gli interventi edilizi non siano ancora terminati al momento del passaggio alla classe sismica 3. Poiché nel caso dell'interpello i lavori si sono conclusi nel luglio 2020 ossia in data antecedente alla data di produzione degli effetti della riclassificazione sismica regionale (ovvero il 15 maggio 2021), gli acquirenti degli immobili non potranno beneficiare della detrazione sisma bonus acquisti (Risposta 773).Diversamente, se i lavori sono ancora in corso di esecuzione nel momento in cui il Comune è passato dalla zona 4 alla zona 3 (Comune nel quale è situato l'immobile oggetto degli interventi di demolizione e ricostruzione) e il contribuente non aveva presentato la necessaria asseverazione unitamente ai progetti per il rilascio del titolo edilizio, spetta la detrazione a condizione che l'adempimento sia effettuato prima della fruizione del beneficio fiscale e quindi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che riporta la detrazione (Risposta 764).L'agenzia ricorda, infatti, che la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Dm 58/2017 e delle linee guida allegate, con il parere n. 7876/2021, ha precisato che nel caso in cui le Regioni dispongano il passaggio di un Comune dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3, possono accedere alle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus anche i soggetti, in possesso di un titolo abilitativo, che non hanno allegato l'asseverazione alla richiesta del predetto titolo o non l'hanno presentata in quanto prima dell'inizio dei lavori il Comune risultava in zona sismica 4.Nel caso in esame, considerato che la richiesta del permesso di costruire senza asseverazione è stata presentata a luglio 2019 quindi prima della delibera della giunta regionale che ha stabilito il passaggio in zona 3, l'istante potrà fruire dei benefici fiscali a condizione che effettui l'adempimento prima della fruizione del beneficio fiscale e, pertanto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la detrazione, nel caso di fruizione diretta del Superbonus, o prima dell'esercizio dell'opzione nel caso di sconto in fattura o cessione del credito, oltre a tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 9 novembre 2021, n. 765

Superbonus: tetto di spesa per edifici unifamiliari

Rettificando la precedente risposta fornita all'interpello 30 agosto 2021, n. 568, l'agenzia precisa l'ammontare detraibile nei casi di edifici unifamiliari.Il caso riguarda un edificio che, prima dell'inizio dei lavori, consiste in un'unica unità abitativa (categoria catastale A/3) e due pertinenze accatastate in categoria C/6 (autorimessa) e in categoria C/2 (magazzino).Viene ora precisato che deve applicarsi un unico tetto massimo di spese detraibile per gli interventi sull'edificio composto da un'unica unità immobiliare funzionalmente autonoma (edificio unifamiliare) e dalle relative unità pertinenziali. Ai fini dei limiti massimi di spesa, infatti, quando vi sono interventi che comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione di un'unica unità vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (Cm 30/E/2020).Pertanto, nel caso di un edificio composto da un'unità abitativa e da due pertinenze il limite di spesa per gli interventi antisismici sarà di 96.000 euro (50.000 euro per l'efficientamento energetico, 30.000 euro per l'isolamento termico delle pareti esterne, 54.545 euro per la sostituzione della centrale termica, 48.000 euro per l'impianto fotovoltaico e 48.000 euro per il relativo sistema di accumulo), anche se a fine lavori il magazzino diventerà un'unità A/3 e quindi gli immobili residenziali realizzati saranno due.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 novembre 2021, n. 774

Superbonus: interventi nel centro sportivo limitati agli spogliatoi

Una società sportiva dilettantistica può fruire della detrazione del 110% (articolo 119, comma 9, Dl 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto Rilancio) limitatamente agli interventi (nel caso, sostituzione dell'impianto di climatizzazione) ai locali adibiti a spogliatoi.La citata norma dispone che possono usufruire della detrazione le «[...] associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».L'agenzia precisa che la misura agevolativa può essere applicata solo sulla parte di edificio adibita a spogliatoio, ancorché il climatizzatore acquistato fa risparmiare energia anche al resto della struttura sportiva (l'impianto serve tutte le strutture del centro sportivo in cui opera la società sportiva dilettantistica, compresi, per quanto riguarda il consumo, gli spogliatoi).La detrazione spetta anche se gli spogliatoi non sono indipendenti ed esterni alla struttura, bensì situati all'interno del palazzetto che accoglie piscine, sale fitness, reception, ecc.Dal punto di vista soggettivo, se la società sportiva dilettantistica – iscritta nell'apposito registro del Coni – possiede attraverso un titolo idoneo (proprietà, locazione, ecc.) la struttura (Cm 24/E/2020) può usufruire del Superbonus per gli interventi effettuati su immobili adibiti, in tutto o in parte, a spogliatoio (Risposta Interpello 515/2021).Dal punto di vista oggettivo, già la Cm 30/E/2020 aveva precisato che «per espressa previsione normativa contenuta nell'articolo 119, comma 9, lettera e) del decreto Rilancio, invece, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».Fatte queste premesse, l'agenzia chiarisce che l'istante possa usufruire della detrazione d'imposta per la sostituzione del climatizzatore che fornisce, oltre allo spogliatoio, l'intero palazzetto, ancorché limitatamente alle spese sostenute per la climatizzazione del solo spogliatoio o della parte dell'immobile adibita allo spogliatoio. Poiché la riqualificazione energetica interesserà l'intero palazzetto, il beneficiario dovrà aver cura di ottenere fatture che distinguano le spese riferite all'intervento realizzato sugli spogliatoi e quelle riguardanti il resto del centro sportivo. In alternativa, dovrà richiedere un'apposita attestazione, che indichi le suddette spese, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione oppure dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.Riguardo alla necessità di produrre l'Ape, visto che gli spogliatoi non sono indipendenti dall'immobile, secondo l'agenzia la certificazione energetica ante e post lavori dovrà riguardare l'intero immobile e non solamente la parte adibita a spogliatoio (Risposta Interpello 567/2021).

Redditi di impresa/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 10 novembre 2021, n. 776

Accordo di «work for equity» con una start up innovativa: irrilevanza fiscale

La prestazione di opere o di servizi resi nei confronti di una start-up innovativa, regolarmente iscritta presso la Camera di commercio, in cambio della cessione di quote di partecipazioni nella società committente, beneficia dell'agevolazione prevista dalla legge, che prevede che il corrispettivo non concorra alla formazione del reddito complessivo della prestatrice (articolo 27, comma 4, Dl 179/2012).La situazione oggetto di analisi riguarda una Srl che presta servizi di consulenza di comunicazione ad una start-up innovativa. In relazione a tale prestazione, le due società hanno stipulato un contratto di «work for equity», così che la Srl riceve – quale corrispettivo della prestazione di servizio – una quota di partecipazione della start-up (cosiddetta «quota di nuova emissione») il cui valore, certificato da una perizia ai sensi dell'articolo 2465 Codice civile, è pari a quello del servizio fornito.La domanda posta all'agenzia è se il valore della quota di partecipazione ricevuta dalla Srl, a fronte della prestazione effettuata nei confronti della società committente, debba concorrere o meno alla formazione del proprio reddito complessivoL'agenzia ricorda che il Dl 179/2012 ha introdotto una serie di disposizioni riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, le cui modalità di attuazione sono state stabilite con Dm Mef 7 maggio 2019 e con Dm 28 dicembre 2020. Inoltre, l'articolo 4, Dl n. 3/2015 ha esteso molte delle misure già previste in favore delle start-up innovative alle piccole e medie imprese innovative.Tra gli interventi previsti a favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati, l'articolo 27, Dl 179/2012 prevede agevolazioni di carattere fiscale e contributivo, che si applicano agli strumenti finanziari diretti a remunerare prestazioni lavorative e consulenze qualificate («work for equity»). In particolare, il comma 4 del suddetto articolo dispone che «le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 Tuir, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento». Il successivo comma 5 dispone, poi, che «le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili». Pertanto, le norme citate, al fine di favorire l'acquisizione di opere o servizi qualificati da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, dispongono l'irrilevanza fiscale degli strumenti finanziari ricevuti a fronte di apporti, sia di opere e servizi, sia di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi resi in favore, appunto, delle start-up innovative e degli incubatori certificati.Già la Cm 16/E/2014 ha specificato che «tali apporti sono esenti da qualsivoglia imposizione (n.d.a.: si veda anche la Cm 10/E/2005), non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari».In definitiva, la Srl che apporta opere e servizi, inclusi quelli professionali ricevendo in cambio partecipazioni in start-up innovative, sospende la tassazione di tale reddito (comma 4 citato) fino al momento in cui effettuerà atti dispositivi della partecipazione (comma 5 citato).Si precisa che l'agevolazione deve riguardare i soli apporti di opere e di servizi, inclusi quelli professionali, in quanto servizi di consulenza altamente qualificati per la start-up innovativa, e non apporti generici.