Controlli e liti

Niente sanatoria per le liti solo con la Riscossione

La definizione si estende alle controversie pendenti con l’agenzia delle Dogane

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Definizione delle liti pendenti allargata alle controversie con le Dogane, mentre restano fuori le liti con l’agente della riscossione e gli enti locali. La novità sostanziale apportata dagli emendamenti alla legge di Bilancio 2023 sulla chiusura delle liti è l’estensione dell’istituto alle controversie con l’agenzia delle Dogane e monopoli (Adm). Così, facendo riferimento alla circolare 6/2019 che aveva fornito chiarimenti per l’analogo istituto introdotto dal Dl 119/2018, è possibile effettuare una prima ricognizione della portata del nuovo istituto.

Data di riferimento

Il momento cui riferire la pendenza della lite (cioè la sentenza di primo, secondo grado e di eventuale rinvio della Cassazione) è la data di entrata in vigore della legge di Bilancio. Quindi gli eventi successivi non hanno rilevanza. Unica eccezione è la definitività del procedimento che esclude la definizione, che è da verificare rispetto alla data di presentazione di quest’ultima.

Agenzia riscossione

L’Agenzia delle Entrate-riscossione (Ader) non è tra gli enti per i quali, in ipotesi di controversia pendente è possibile la definizione della lite. Ciò comporta l’esclusione delle liti in cui la controparte sia la sola Ader.

Si ritiene, fermo restando quanto si dirà sugli atti di mera liquidazione, che rientrino invece nella definizione le liti in cui siano parte anche l’agenzia delle Entrate e quella delle Dogane.

Agenzia delle dogane

Ferma restando l’esclusione delle controversie sulle risorse proprie tradizionali e sull’Iva riscossa all’importazione e quelle sulle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, sarà possibile definire le altre liti in corso con l’Adm.

Tributi locali

Viene confermata l’esclusione della possibilità di aderire alla definizione se la lite riguarda i tributi locali.

Atti di mera liquidazione

La norma fa riferimento alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parte agenzia delle Entrate o Dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio. Interpretando letteralmente la disposizione, non vi sarebbe alcuna esclusione in base alla tipologia di atto, risultando determinanti:

• la controparte (agenzia Entrate/Dogane);

• la pendenza della lite.

Ma la relazione illustrativa al Ddl evidenzia che vi rientrano le controversie tributarie pendenti su atti impositivi, con espressa esclusione dalla definizione delle controversie relative ad atti privi di natura impositiva.

Dovrebbe trattarsi di un errore nella stesura della relazione. Se così fosse, sarebbe opportuno un chiarimento.

Controversie su quadro RW

Mentre alcuni istituti agevolativi (sanatoria irregolarità formali, ravvedimento speciale) escludono espressamente le violazioni concernenti l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, la definizione delle liti non prevede una simile deroga. Ne consegue che eventuali liti pendenti per omessa o irregolare dichiarazione delle disponibilità estere possono essere definite.

Reclamo, costituzione in giudizio

La norma, come per il passato, prevede l’ipotesi generale di controversia pendente definibile pagando l’intero valore (100% delle maggiori imposte) e una serie di eccezioni a seconda dell’eventuale soccombenza dell’amministrazione nella ultima sentenza e dello stato del procedimento.

Per fruire del pagamento del 90% del valore della lite. occorre l’iscrizione della controversia in primo grado (iscrizione a ruolo) entro la data di entrata in vigore della norma. Quindi è opportuno che i ricorsi notificati in questi giorni vengano anche iscritti tempestivamente a ruolo in primo grado, altrimenti non si otterrà il beneficio.

Va da sé che per i ricorsi preceduti da reclamo occorre verificare la decorrenza dei termini per l’iscrizione a ruolo (90 giorni dalla notifica), quindi i ricorsi con reclamo notificati in questi ultimi mesi (all’incirca, dai primi di ottobre) potranno essere definiti solo col 100%. Dato che comunque è possibile un’iscrizione a ruolo “anticipata” ma in questo caso il giudice deve rinviare la trattazione per consentire l’esame del reclamo, si potrebbe tentare un’iscrizione a ruolo anticipata che rischia però di non essere ritenuta idonea dall’Agenzia per la riduzione al 90%.

Cassazione con rinvio

Se alla data di entrata in vigore della norma sono pendenti i termini per riassumere la causa in secondo grado a seguito di rinvio della Cassazione o sia già stata riassunta e si attenda l’udienza o la decisione, secondo la circolare 6/2019, la definizione segue le regole della lite pendente in primo grado. Quindi, pagamento del 90% anche se la riassunzione è presso il giudice di secondo grado.

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