Tregua fiscale, omessi versamenti non punibili anche dopo il primo grado
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Per chi si avvale della tregua fiscale, la causa di non punibilità penale, in caso di omessi versamenti, si applica anche a processo di primo grado concluso, a condizione che la definizione avvenga prima della sentenza di appello.
È questa la principale novità, rispetto alle bozze circolate in precedenza, della versione definitiva del decreto Bollette (articolo 23 del Dl 34/2023) pubblicato giovedì in tarda serata sulla Gazzetta Ufficiale.
L’articolo 23 del decreto prevede la non punibilità per i reati...