I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 26 maggio al 4 giugno

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Semplificazioni/Superbonus 110%

Dl 31 maggio 2021, n. 77, GU 31 maggio 2021, n. 129 e Avviso di rettifica, GU 1° giugno 2021, n. 130

Decreto Semplificazioni: novità anche per il Superbonus

Tra le novità previste nel Decreto Semplificazioni – che contiene disposizioni in tema di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dei relativi appalti pubblici e subappalti – si evidenzia quella inserita nell'articolo 33, secondo cui gli interventi che godono della detrazione del 110% (articolo 119, Dl 34/2020) possono essere realizzati con la sola Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).Di fatto interviene un'assimilazione per legge dei lavori oggetto di agevolazione (ad eccezione dei lavori di demolizione e ricostruzione) agli interventi di manutenzione straordinaria per la realizzazione dei quali è sufficiente la presentazione della semplice CILA.L'effetto della modifica consiste nel fatto che non è più richiesta l'attestazione dello stato legittimo degli immobili (articolo 9-bis, Dpr 380/2001).Oggetto di attestazione nella CILA da presentare sono ora alternativamente: gli estremi del titolo abilitativo alla base della realizzazione dell'immobile oggetto di intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (condono o sanatoria); la constatazione che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.Ne consegue che le situazioni che determinano la decadenza del beneficio fiscale sono esclusivamente: la mancata presentazione della CILA; l'eventuale realizzazione degli interventi in difformità dalla CILA; l'assenza dell'attestazione dei dati obbligatori (estremi del titolo abilitativo o del provvedimento legittimante, edificio ante 1967); la non corrispondenza al vero delle attestazioni e delle asseverazioni richieste dalla normativa per l'accesso all'agevolazione.Restano comunque fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione, come pure rimangono in vigore i vincoli eventualmente previsti dalle norme locali (leggi regionali o simili) e la responsabilità dei tecnici riguardo alle verifiche di conformità degli edifici rispetto alle varie normative tecniche come quelle paesaggistiche, antincendio, relative alla sicurezza delle strutture.La modifica è operativa dal 1° giugno 2021 con l'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni e ha l'obiettivo di ridurre i tempi per l'avvio dei cantieri. Inoltre, viene precisato che gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche (articolo 16-bis del Tuir) o quelli effettuati a favore di persone con oltre 65 anni di età si qualificano come interventi trainati anche ai fini del super sisma bonus (ossia, legato a interventi antisismici che godono della detrazione del 110%), anche se i lavori sono legati alla riduzione del rischio sismico (prima della modifica questa tipologia di interventi era agevolabile esclusivamente se realizzata congiuntamente ad interventi di efficientamento energetico).Infine, vengono elevati i limiti di spesa per Onlus, Odv e Aps che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali. Il bonus si applica agli edifici in categoria catastale B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi; conventi, seminari e caserme), B/2 (case di cura ed ospedali, senza fine di lucro) e D/4 (case di cura ed ospedali, con fine di lucro).

Decreto Sostegni bis/Riscossione

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid

Decreto Sostegni bis e attività di riscossione: aggiornate le FAQ

A seguito delle novità introdotte dal Dl 73/2021 sono state aggiornate le FAQ sul sito dell'agenzia delle Entrate-Riscossione.In particolare, si ricorda che il Decreto Sostegni bis ha prorogato al 30 giugno 2021 la sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento/avvisi di accertamento esecutivi, ecc. (che si protrae dall' 8 marzo 2020). Di conseguenza, i pagamenti non eseguiti andranno effettuati entro il 2 agosto 2021 (in quanto la nuova scadenza del 31 luglio cade di sabato). Mantengono, invece, l'originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 30 giugno 2021.Resta ferma la possibilità di richiedere la rateizzazione per i pagamenti sospesi presentando istanza di rateazione entro il 31 luglio 2021.Per quanto riguarda l'annullamento automatico dei debiti fino ad 5.000 euro, come previsto dal Dl 41/2021, occorre attendere lo specifico Decreto del Mef che individuerà le modalità e le date dell'annullamento. A tal fine si ricorda che la riscossione delle cartelle riferite a carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 - che presentano un importo residuo da pagare inferiore a 5.000 euro - è sospesa.In favore di coloro che avevano in corso la rateizzazione alla data dell'8 marzo 2020, e hanno difficoltà a pagare entro il 31 luglio 2021 tutte le rate in scadenza, è stato esteso il numero di rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza del piano. In particolare, è stata prevista la possibilità di estendere a 10 (a regime sono 5) il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano in caso di mancato pagamento.Di tale agevolazione, peraltro, possono beneficiare tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.Viene infine ricordato che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 30 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, sono state modificate le regole per la documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Ai fini della concessione della rateazione tale obiettiva difficoltà concerne i casi in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100.000 euro (in deroga alla ordinaria soglia prevista di 60.000 euro).Inoltre, fino al termine del periodo di sospensione (30 giugno 2021): a) non è attivata alcuna nuova procedura cautelare (fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento). Se prima di tale periodo è stata adottata una misura cautelare, occorre pagare integralmente il debito oggetto della misura cautelare, per ottenere la cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito. Così, pagando la prima rata, si può ottenere la sospensione; b) sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'agente della riscossione. Il datore di lavoro, in tale periodo, non deve pertanto effettuare le relative trattenute che riprenderanno dal 1° luglio 2021, salvo l'eventuale pagamento del debito.

Iva/E-fattura

Comunicato Mef 26 maggio 2021, n. 103

Fatturazione elettronica: estesa la procedura per le operazioni con San Marino

Viene annunciato l'avvenuto scambio di lettere fra il ministro italiano dell'Economia e delle Finanze ed il segretario di Stato Finanze e Bilancio di San Marino con il quale, superando il precedente scambio di lettere del 1993, si introducono, nelle operazioni commerciali fra i due Paesi, la modalità di fatturazione elettronica.Dall'1 ottobre 2021 prenderà il via un periodo transitorio, che terminerà il 30 giugno 2022, durante il quale gli operatori sammarinesi e quelli italiani potranno optare per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea. In particolare, gli operatori dei due Paesi potranno emettere fatture elettroniche su un sistema unico transfrontaliero. Il sistema entrerà a regime dal 1° luglio 2022.

Iva/Operazioni non imponibili

Risoluzione agenzia delle Entrate 28 maggio 2021, n. 39/E

Navigazione in alto mare: regime di non imponibilità

La società istante, che commercializza gasolio, aveva eseguito attività di rifornimento carburante (operazioni di bunkeraggio) a bordo di due navi da crociera che non erano entrate in attività. Per via dell'emergenza sanitaria in corso le navi di nuova costruzione non sono state messe in servizio. Secondo l'agenzia, ai fini della non imponibilità Iva prevista dall'articolo 8-bis, Dpr 633/1972 occorre effettuare una verifica a consuntivo della condizione dell'effettivo utilizzo per la navigazione in alto mare delle navi di nuova costruzione che non sono state messe in servizio a causa dell'emergenza sanitaria.Quindi, per gli acquisti effettuati nel 2020 relativi ad una nave in fase di costruzione – ossia di una nave che non ha effettuato alcun viaggio – la condizione dell'effettivo uso della nave per la navigazione in alto mare dev'essere accertata a conclusione dell'anno solare successivo al varo della nave.Così, per le due navi da crociera di nuova costruzione, varate nell'anno 2020, la verifica dell'utilizzo dei suddetti mezzi di trasporto per la navigazione in alto mare per oltre il 70% dei viaggi deve essere eseguita al termine dell'anno solare 2021, includendo quindi tutte le tratte percorse nel medesimo anno 2021.Nei casi in cui il regime di non imponibilità sia applicato, in maniera provvisoria, sulla base di una dichiarazione relativa all'uso previsto della nave, il dichiarante dovrà verificare a consuntivo quanto dichiarato ed eventualmente comunicare al fornitore il mancato raggiungimento della soglia del 70%. Circa le attività di bunkeraggio l'agenzia precisa che la nuova formulazione (articolo 1, comma 712, legge 178/2020) dell'articolo 8-bis si applica alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate attuativo della normativa in esame.

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 maggio 2021, n. 379

Marina resort: non è applicabile il regime di non imponibilità

Il regime di non imponibilità (articolo 9, comma 1, numero 6), Dpr 633/1972), ossia i servizi prestati nei porti, non si applica ai marina resort, che sono porti turistici.Nell'accezione fiscale, infatti, il termine «porto» (per il quale, come detto, opera il regime di non imponibilità) corrisponde al «complesso di opere ed attrezzature funzionalmente destinate a consentire gli scambi commerciali e le attività a questi strumentali, quali ad esempio il movimento dei mezzi di trasporto» (Cm 66/1988).L'agevolazione quindi riguarda i servizi prestati nei porti quali luoghi in cui si svolgono attività commerciali internazionali (Rm 322/E/2008).Di conseguenza, non possono fruire del regime di non imponibilità Iva le prestazioni aventi ad oggetto i «contratti preliminari di ormeggio», le locazioni o la concessione del posto barca. Più in generale, sono da escludere quegli impianti marittimi che sono destinati prevalentemente all'ormeggio di imbarcazioni da diporto e quasi esclusivamente ad utenti che hanno l'esclusiva del posto fisso. Tali impianti risultano riservati solo in minima parte agli utenti in transito, con una durata di sosta minima e per specifiche esigenze. Si può affermare che trattasi di impianti che non sono aperti all'uso della generalità degli utenti e che, essendo allestiti per offrire ormeggio e ricovero a unità da diporto, non possono essere utilizzati per attività commerciali, proprio per le loro caratteristiche strutturali.L'interpretazione fornita è in linea con i precedenti di prassi, come la Rm 82/E/2002 che ha escluso dal regime di non imponibilità gli approdi turistici.

Iva/Aliquote

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 31 maggio 2021, nn. 380-386

Cessione di integratori alimentari: aliquota applicabile

Con diverse risposte ad interpello l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l'aliquota Iva applicabile ad alcune tipologie di integratori alimentari.Si ricorda che non esiste una specifica disposizione che fissi un'aliquota ridotta per gli integratori alimentari, non citati nelle Tabelle allegate al Dpr 633/1972. L'aliquota ridotta potrà applicarsi solo nel caso in cui la composizione del prodotto lo riconduca – dopo l'analisi fatta dalle Dogane – ad uno dei prodotti indicati nella Tabella A, parte II, II-bis o III, allegata al Dpr 633/1972, con conseguente applicazione dell'aliquota – rispettivamente – del 4%, del 5% oppure del 10%.Nei casi esaminati l'agenzia ritiene applicabile l'aliquota del 10% agli integratori alimentari a base di estratto liquido analcolico (risposta n. 382), a base di erbe (risposta n. 383), a base di gemmoderivati (risposta n. 385), a base di estratti di liquidi analcolici a base di magnesio cloruro (risposta n. 386). Si tratta di prodotti classificati dall'agenzia delle Dogane alla voce di Nomenclatura combinata 21069092 e relativi alle «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura» (numero 80, Tabella A, Parte III allegata al Dpr 633/1972).Diversamente, si applica l'aliquota Iva ordinaria nella misura del 22% per gli integratori alimentari a base di erbe e gemmoderivati (risposta n. 380), a base di estratti integrali e liquidi analcolici (risposta n. 381) e a base di gemmoderivati contraddistinti ciascuno da un diverso principio attivo (risposta n. 384). Ancorché si tratti di prodotti classificati alla voce 13.02, i menzionati beni non possono essere ricondotti tra i «succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna» (numero 43, Tabella A, Parte III allegata al Dpr 633/1972), cui si applica l'aliquota Iva del 10%. La norma non comprende, infatti, tutti i succhi ed estratti vegetali di cui al Capitolo 13, ma solo ed esclusivamente quelli di luppolo e manna e, infatti, antepone «ex» alla voce doganale richiamata, al fine di significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma Iva. Per «ex» s'intende in sostanza «una parte di» e pertanto occorre individuare all'interno della voce considerata (oggi corrispondente ad una parte della voce doganale 13.02 della Nomenclatura Combinata) solo i beni espressamente e tassativamente elencati nelle parti della Tabella allegata al Decreto Iva.

Iva/Procedure esecutive immobiliari

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° giugno 2021, n. 387

Pignoramento immobiliare: adempimenti del debitore esecutato

In merito al pignoramento immobiliare e agli obblighi Iva, derivanti dalla vendita nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare, il debitore esecutato può spontaneamente farsi carico degli adempimenti (fatturazione e versamento del tributo).In particolare, in qualità di soggetto passivo, può tenere conto – nel versamento del tributo – dell'eccedenza Iva maturata nel periodo d'imposta precedente e operare la compensazione (cd. verticale o interna) utilizzando il modello F24 ovvero in sede di liquidazione periodica.Infatti, l'incaricato alla vendita non assume la titolarità del bene oggetto di espropriazione forzata, che resta pur sempre in capo al debitore il quale, tuttavia, è privato del potere dispositivo sul bene.Permane in capo al professionista delegato la responsabilità di vigilare sulla correttezza del versamento, in quanto – sotto il profilo della necessità della tutela degli interessi dell'Erario – gli obblighi di fatturazione e di versamento del tributo sono in ogni caso (non solo nell'ipotesi di irreperibilità del contribuente) accentrati nella procedura stessa, anziché in capo al debitore esecutato.Obbligato a emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l'Iva incassata all'Amministrazione finanziaria è il professionista delegato delle operazioni di vendita ai sensi dell'articolo 591-bis, Codice di procedura civile. Quindi, il professionista delegato alle operazioni di vendita è l'obbligato principale agli adempimenti Iva il quale, però, agisce sempre «in nome e per conto del contribuente», o in sua sostituzione. Ma se il debitore si mostra collaborativo nulla vieta che effettui gli adempimenti sotto la responsabilità del professionista delegato.

Iva/Impresa sociale

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 giugno 2021, n. 388

Attività socio-formativa di un'impresa sociale: non è applicabile il regime di esenzione

In relazione alla gestione di servizi e alle attività socio-formative da parte di una Srl che si propone di acquisire la qualifica di impresa sociale (legge 112/2017) non è applicabile il regime di esenzione previsto dall'articolo 10, comma 1, numeri 20), 21) e 27-ter), Dpr 633/1972, in quanto il soggetto operante in forma di Srl non può assumere né la qualifica di Onlus né quella di ente del Terzo settore non commerciale (Dlgs 117/2017).In particolare, l'agenzia precisa che nel caso specifico: l'esenzione prevista per le prestazioni proprie dei brefotrofi, asili e simili di cui al numero 21) dell'articolo 10 può applicarsi soltanto alle prestazioni svolte dalla Srl in modalità residenziale e in regime di convitto, in quanto solo queste includono il servizio di alloggio (il relativo corrispettivo dovrà perciò essere separatamente evidenziato nel contratto); l'esenzione prevista dal numero 20) del medesimo articolo 10 può applicarsi alle prestazioni educative e didattiche rese dalla Srl in quanto il requisito del riconoscimento posto dalla norma può considerarsi rispettato nel caso di specie, considerato che le prestazioni sono approvate e finanziate dall'ente regionale, il quale svolge anche un'attività di controllo e vigilanza sulle medesime; non si applica, invece, l'esenzione di cui al numero 27-ter) dell'articolo 10 per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali, dal momento che l'impresa sociale, nella forma di Srl, non rispetta i requisiti soggettivi previsti dalla norma.

Irpef/2 per mille

Dpcm 16 aprile 2021, GU 28 maggio 2021, n. 126

Associazioni culturali: elenchi definitivi per beneficiare del 2 per mille

Ai fini del 2 per mille dell'Irpef a favore delle associazioni culturali (articolo 97-bis, Dl 104/2020), entro il 10 giugno 2021 il ministero della Cultura trasmette gli elenchi definitivi, per la pubblicazione sul proprio sito, e all'agenzia delle Entrate per la determinazione degli importi spettanti.I beneficiari sono associazioni senza scopo di lucro che: hanno, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali; risultano esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda.Le associazioni dovevano presentare domanda entro il 26 aprile 2021 in via telematica (https://portaleprocedimenti.beniculturali.it/).Alla domanda doveva essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti nonché una relazione sintetica descrittiva dell'attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio.Sempre entro il 26 aprile le associazioni già incluse in elenco dovevano confermare la sussistenza dei requisiti, con modalità telematica.Il calendario ha previsto anche la predisposizione, da parte del ministero della Cultura, entro il 10 maggio 2021 dell'elenco degli enti indicando denominazione, sede e codice fiscale, entro il 21 maggio 2021 la correzione dell'elenco e, appunto, entro il 10 giugno 2021 la trasmissione degli elenchi definitivi, per la pubblicazione sul proprio sito, e all'agenzia delle Entrate per la determinazione degli importi spettanti.Nel 2021, con riferimento al periodo d'imposta precedente, ciascun contribuente all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi può effettuare la scelta di destinare il 2 per mille dell'Irpef a favore di uno dei soggetti ammessi al riparto.Il contribuente effettua la scelta di destinazione del 2 per mille utilizzando la scheda contenuta nella Certificazione unica, nel modello 730-1 ovvero nel modello Redditi PF relativi al 2021, anno d'imposta 2020.

Irpef/Addizionali

Risoluzione agenzia delle Entrate 1° giugno 2021, n. 40/E

Addizionali regionali e comunali: fuori dalla sospensione dei versamenti

La sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati scadenti dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 prevista dal Decreto Cura Italia (articolo 61, comma 1, Dl 18/2020) non si applica alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali. Le addizionali sono espressamente richiamate solo nell'articolo successivo relativo alla sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 (articolo 62, comma 2).Tenuto conto del disallineamento tra la formulazione dei due articoli e del rapido susseguirsi di interventi normativi in tema di sospensione dei versamenti legati al Covid-19, ai sensi dell'articolo 10, legge 212/2000 non si applicano sanzioni e interessi ai sostituti che, avendo sospeso anche il versamento delle trattenute relative alle addizionali, prendano atto del chiarimento in oggetto e provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto.

Imposta sulle transazioni finanziarie/Esenzione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 maggio 2021, n. 377

Imposta sulle transazioni finanziarie: esenzione se si acquisisce il controllo

Si applica l'esenzione dall'imposta sulle transazioni finanziarie (articolo 1, commi da 491 a 500, legge 24 dicembre 2012, n. 228) in caso di trasferimento di strumenti derivanti da operazioni di ristrutturazione (articolo 15, comma 1, lettera h), Dm 21 febbraio 2013) qualora le quote sociali conferite rappresentino la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali. L'oggetto dell'operazione di conferimento, quindi, dev'essere un insieme di quote o azioni che consentano alla società avente causa di acquisire (o integrare) il controllo sulla società. Ciò a prescindere dalla qualifica soggettiva del soggetto dante causa.Il conferimento della quota del 25% del capitale sociale in una Spa non consente di far conseguire alla conferitaria la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali così come richiesto dalla normativa comunitaria (articolo 4, comma 1, lettera b), Direttiva 2008/7/CE). Pertanto, l'operazione di conferimento descritta, non rientrando nell'ambito applicativo dell'esenzione, è soggetta a tassazione.

Sugar tax/Attuazione

Dm 12 maggio 2021, GU 27 maggio 2021, n. 125

Imposta sul consumo di bevande edulcorate: modalità attuative

È stato pubblicato il Decreto che definisce le modalità attuative dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (cd. Sugar tax) di cui all'articolo 1, commi 661-676, legge n. 160/2019. L'imposta si applicherà dal 1° gennaio 2022.Il Decreto disciplina le modalità di registrazione dell'acquirente e degli esercenti impianti di produzione e dei soggetti cedenti bevande edulcorate, come pure gli adempimenti del fabbricante e dell'acquirente. Sono previste disposizioni in tema di accertamento e di versamento.In alcuni casi l'imposta non è applicata oppure sono previsti casi di esenzione.Per «bevande edulcorate» s'intendono i prodotti finiti e quelli predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, che rientrano nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'UE, aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume e ottenuti con l'aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a 25 grammi per litro (per i prodotti finiti) ovvero a 125 grammi per chilogrammo (per i prodotti predisposti per essere utilizzati previa diluzione).L'imposta dovuta (10 euro per ettolitro, per i prodotti finiti, ovvero 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti per essere utilizzati previa diluzione) va versata: a) entro il mese successivo a quello (solare) di riferimento (quindi, la prima scadenza sarà il 28 febbraio 2022), per il fabbricante nazionale, per il soggetto nazionale che provvede al condizionamento e per il soggetto che effettua acquisti intra-Ue; b) alla dogana, per l'importatore.

Dichiarazioni annuali/Aiuti di Stato

Risoluzione agenzia delle Entrate 27 maggio 2021, n. 36/E

Dichiarazione dei redditi degli agricoltori: compilazione del prospetto relativo agli aiuti di Stato

Gli agricoltori esonerati (articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972) che nel 2020 hanno percepito aiuti di Stato (es. contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25, Dl 34/2020) possono utilizzare il modello 730/2021 presentando, unitamente, il Frontespizio e il quadro RS del modello Redditi PF 2021, secondo le regole e nei termini previsti per la presentazione dello stesso modello. Nel quadro RS dev'essere compilato il solo prospetto «Aiuti di Stato» con i dati relativi al contributo in oggetto.

Dichiarazioni annuali/Modello 730

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq-assistenza-fiscale-730-2021

Modello 730: risultati delle dichiarazioni ai sostituti d'imposta

Sul sito dell'agenzia delle Entrate, nella sezione delle FAQ, è stato pubblicato un calendario relativo agli adempimenti collegati al 730 (da presentare entro il 30 settembre), come modificato a seguito delle proroghe di presentazione della Cu e del 730 precompilato, determinate dal periodo emergenziale.L'agenzia ha indicato la data del 21 giugno come giorno in cui saranno messi a disposizione del sostituto d'imposta i modelli 730/4 relativi ai modelli 730 inviati dai Caf e dai professionisti abilitati nonché quelli presentati dai contribuenti direttamente via web. Entro il 10 luglio Caf e professionisti avranno a disposizione la ricevuta attestante la disponibilità dei 730-4 ai sostituti d'imposta.Inoltre, i sostituti d'imposta avranno la possibilità di presentare i dinieghi, qualora non siano tenuti al conguaglio del saldo del 730, a partire dal 5 luglio; Caf e professionisti riceveranno comunicazione dei dinieghi dall'agenzia a partire dal 16 luglio in poi con cadenza settimanale.L'agenzia dovrà provvedere, entro il 10 agosto e in seguito con cadenza mensile fino alla prima settimana di novembre, a inoltrare il 730/4 ai corretti sostituti d'imposta.

Redditi di impresa/Ammortamenti

Norma di comportamento AIDC 213/2021

Coefficienti di ammortamento da utilizzare per i beni in uso presso terzi

L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti-AIDC ha diffuso la norma di comportamento dedicata ai coefficienti di ammortamento da applicare ai beni concessi in uso a terzi, ossia locati, noleggiati, concessi in comodato o ad altro titolo.La misura massima deducibile dell'ammortamento è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti per categorie omogenee con decreto del Mef (Dm 31 dicembre 1988; articolo 102 del Tuir), in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.Poiché i coefficienti tendono a individuare il «tasso di usura dei medesimi, determinato, questo, dagli impieghi cui essi sono singolarmente destinati» (Corte di Cassazione 12 maggio 1995, n. 5241), ne deriva che l'ammortamento deve avere come riferimento l'attività esercitata dall'utilizzatore (che potrebbe non coincidere con il proprietario del bene).Come affermato da altra giurisprudenza (Corte di Cassazione 13 ottobre 2006, n. 22021), «la disciplina fiscale dei diversi coefficienti di ammortamento tiene espressamente conto dell'effettivo tasso di usura a cui sono soggetti i beni strumentali in relazione all'impiego a cui vengono singolarmente destinati».Pertanto, il bene concesso in uso è impiegato dall'utilizzatore ed è da tale modalità di impiego che consegue la differente usura dello stesso, criterio coerentemente applicato anche per determinare la percentuale di scorporo (20% o 30%; cfr. articolo 36, comma 7, Dl 223/2006) del valore dell'area occupata dai fabbricati, allorquando il proprietario dell'immobile, in caso di locazione o comodato, deve tenere conto del concreto utilizzo dello stesso da parte dell'utilizzatore.Sul tema i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate sono differenti e non sempre del tutto chiari: si rammenta la Rm 9 aprile 2004, n. 56/E, secondo cui una società immobiliare che loca un immobile strumentale ad un'azienda chimica deduce l'ammortamento secondo l'aliquota propria del settore immobiliare (3%) e non utilizzando quella del settore chimico (6%), e la Rm 20 dicembre 2010, n. 133/E, secondo cui un soggetto che esercita attività di noleggio può utilizzare il coefficiente di ammortamento del settore dell'utilizzatore purché il bene venga impiegato per tutta la sua vita utile esclusivamente nel medesimo settore di attività, anche da parte di più utilizzatori.

Redditi di lavoro dipendente/Rimborsi spese

Risoluzione agenzia delle Entrate 27 maggio 2021, n. 37/E

Lavoro dipendente: rimborso di spese per l'acquisto di strumenti per la didattica a distanza

Le somme e le prestazioni che hanno una finalità di educazione e istruzione, ivi compresi i rimborsi delle spese sostenute per l'acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza (DAD) non sono tassate ai fini Irpef.Tali somme e prestazioni sono rese ai dipendenti nell'ambito di un piano di welfare aziendale, al fine di rimborsare le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi per consentire la frequenza della didattica a distanza ai loro familiari, indicati nell'articolo 12 del Tuir.Nel caso di specie, secondo l'agenzia è applicabile l'articolo 51, comma 2, lettere f) e f-bis), del Tuir che esclude dal concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione.In particolare, la lettera f-bis) esclude « le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'art. 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».Il datore di lavoro ha la possibilità di erogare i servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.Oltre alle disposizioni del Tuir, l'agenzia ricorda le previsioni afferenti la didattica a distanza disposte dai provvedimenti del periodo emergenziale e ritiene che pc, laptop e tablet siano strumenti necessari per garantire la frequenza nella classe virtuale. Tale classificazione rende i citati dispositivi fondamentali per consentire la didattica a distanza, il cui utilizzo è finalizzato all'educazione e all'istruzione. Pertanto, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro, o il voucher consegnato agli stessi avente le medesime finalità, non genera reddito di lavoro dipendente.Il datore di lavoro, dunque, non dovrà operare la ritenuta d'acconto (articolo 23, Dpr 600/1973), a patto che il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall'Istituto scolastico o dall'Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DAD.

Immobili/Agevolazioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 maggio 2021, n. 376

Apporti di immobili a fondi immobiliari: imposte di registro e ipo-catastali applicabili

L'agevolazione prevista dall'articolo 7, Dl 30 aprile 2019, n. 34 – consistente nell'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare – si applica anche agli apporti di immobili ai fondi immobiliari italiani, in quanto considerati alienazioni.Infatti, secondo l'agenzia, nel termine «alienazione», richiamato dalla norma agevolativa, possono essere ricompresi anche gli apporti di immobili ai fondi immobiliari, tenuto conto che la vigente prassi: 1) con riferimento al regime fiscale degli apporti ai fondi immobiliari, ha chiarito che trova applicazione, ai fini delle imposte sui redditi, la disciplina delle cessioni a titolo oneroso applicabile ai conferimenti; 2) con riferimento all'imposta di registro, ipotecaria e catastale, ha precisato che, considerata la sostanziale equiparazione degli apporti alle cessioni a titolo oneroso, tale disposizione è da intendersi applicabile anche agli apporti ai fondi immobiliari delle stesse categorie di immobili; 3) in relazione all'apporto di immobili da parte di un fondo pensione a un fondo immobiliare di tipo chiuso, ha ritenuto applicabile l'imposta di registro, con le aliquote proporzionali stabilite dall'articolo 1, Parte I, allegato al Dpr 131/1986, oltre che le imposte ipotecarie e catastali nella misura di 50 euro ciascuna.

Immobili/Prima casa

Risoluzione agenzia delle Entrate 28 maggio 2021, n. 38/E

Agevolazioni prima casa: acquisto di immobile a seguito di provvedimento giudiziale

Qualora il trasferimento dell'immobile avvenga in forza di provvedimento giudiziale: a) è possibile fruire del beneficio «prima casa». In tal caso le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti possono essere effettuate anche successivamente al giudizio, ma sempre prima della registrazione dell'atto, anche mediante dichiarazione sostitutiva. Circa la dichiarazione sostitutiva, l'agenzia ritiene che le dichiarazioni, che riguardano «stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato», possano essere rese mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47, Dpr 445/2000). Diversamente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio non può avere ad oggetto manifestazioni di volontà, quale l'impegno di cui alla lettera a) della Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr 131/1986 (volontà di trasferire la residenza - entro i termini di legge - nel Comune in cui è ubicato l'immobile). Tale impegno va assunto nella forma della «dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, stilata ed allegata al provvedimento stesso»; b) l'applicazione del sistema «prezzo-valore» è consentito. In tale ipotesi la base imponibile relativa all'imposta di registro, ipotecaria e catastale è costituita dal valore catastale anziché nel valore venale in comune commercio, ed è sempre possibile rendere la dichiarazione purché prima della registrazione del provvedimento giudiziale, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.L'agenzia ricorda inoltre che accedendo al sito www.agenziaentrate.gov.it, sezione «Servizi> Pagamenti> Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari» ed inserendo i dati del provvedimento, si può conoscere il dettaglio dei tributi e degli importi dovuti per la registrazione.

Immobili/Interventi edilizi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 3 giugno 2021, n. 389

Ricostruzione di immobili danneggiati: detrazione anche con diversa sagoma

E' possibile fruire della detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera c) del Tuir per interventi di demolizione e ricostruzione – con pari volumetria, ma con diversa sagoma e prospetti – su immobili danneggiati da eventi calamitosi nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Già la Cm 8 luglio 2020, n. 19/E aveva chiarito che, in relazione ai lavori necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, l'agevolazione spetta a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza e concerne tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di un immobile danneggiato a seguito di un evento calamitoso, indipendentemente dalla categoria edilizia alla quale appartengono.Quindi il beneficio spetta anche relativamente agli interventi qualificati come «nuova costruzione» di cui alla lettera e) dell'articolo 3, Dpr 380/2001 (in altre parole, l'ambito di applicazione dell'agevolazione non è circoscritto ai soli interventi qualificabili nelle lettere da a) a d) del medesimo articolo 3), purché all'interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, e limitatamente alla parte che eccede il contributo «post sisma».

Regime forfetario/Comportamento concludente

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 maggio 2021, n. 378

Per il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario non vale il comportamento concludente

Il regime ordinario adottato erroneamente con comportamenti concludenti (articolo 1, Dpr 442/1997), quali l'emissione di fatture con Iva e la presentazione delle liquidazioni periodiche, non può essere sostituito con il regime forfetario.Il caso di specie riguarda l'attività svolta da un avvocato nei confronti di una società, in relazione alla quale il difensore ha emesso nel 2020 dodici fatture, regolarmente saldate, per un importo mensile comprensivo di Iva, applicando erroneamente il regime fiscale ordinario in luogo di quello forfetario.L'Amministrazione finanziaria nega al professionista la possibilità di mutare a marzo del 2021 il regime ordinario di tassazione adottato con comportamento concludente nel periodo d'imposta 2020, in ragione delle seguenti circostanze: negli anni pregressi l'avvocato non ha applicato il regime forfetario (non è noto se per scelta o per mancanza dei requisiti); nel 2020 (ed invero anche nel 2021) ha tenuto un comportamento concludente coerente con quello adottato negli anni passati, emettendo fatture con Iva; ha presentato le liquidazioni periodiche Iva; sulle fatture ha indicato anche la ritenuta a titolo di acconto.

Tfr/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 27 maggio 2021, n. 125

Indice dei prezzi al consumo di aprile 2021

Il comunicato dell'Istat ha stabilito in 103,7 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi) del mese di aprile 2021.Da esso è derivato il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate relativo al mese di aprile 2021 (1,526393).