Imposte

Trust, la natura discrezionale cambia il quadro RW

Erogazioni ai beneficiari tassati come dividendi negli «opachi» commerciali

di Michela Folli e Marco Piazza

Le distribuzioni ai beneficiari di trust opachi commerciali sono trattate come i dividendi. Quadro RW per gli investimenti esteri agganciato al Common reporting standard. Sono alcune della novità della circolare 34/E.

Trust commerciali

L’equiparazione dei trust agli enti commerciali o non commerciali, a secondo del tipo di attività svolta, ha creato una particolare situazione di favore per i cosiddetti trust holding opachi. Infatti, i dividendi percepiti concorrevano a formare il reddito del trust soggetto all’Ires (24%) con base imponibile ridotta al 5% e le successive attribuzioni a beneficiari erano escluse da imposizione.

La circolare 34/E conferma il regime fiscale in capo al trust, ma cambia l’interpretazione prevalente con riferimento al trattamento delle erogazioni a beneficiari. Tali erogazioni, infatti, sono considerate analoghe ai dividendi (articolo 44, comma 1, lettera e del testo unico); pertanto il trust applicherà la ritenuta del 26% e varrà la presunzione all’articolo 47, comma 1, del Testo unico secondo cui si considerano distribuiti per primi i redditi formati con utili. Questo meccanismo non vale tuttavia per i trust «non commerciali». Infatti, i dividendi percepiti da questi “enti” concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile del trust, soggetto all’Ires del 24% in misura piena. Si tratta di una tassazione analoga a quella che i beneficiari avrebbero subito se li avessero percepiti direttamente (26% per le persone fisiche). Nessuna ulteriore tassazione, quindi, al momento dell’erogazione ai beneficiari. I trust non commerciali trasparenti che incassano dividendi sono i più penalizzati perché il dividendo concorre a formare il redito complessivo dei beneficiari tassabile ad aliquota progressiva senza alcun meccanismo che eviti la doppia imposizione economica.

Monitoraggio fiscale

Un’altra importante novità riguarda le modalità di compilazione del quadro RW da parte dei titolari effettivi di trust che detengano attività estere o investimenti all’estero. Viene fatto un parallelo con le regole del Common Reporting Standard (si veda capitolo 6 dell’Implementation handbook Ocse del 2018). Obbligati sono i titolari effettivi ai sensi della normativa antiriciclaggio che abbiano il diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione del reddito o del patrimonio. La circolare, poi, spiega che:

• i beneficiari di trust «non discrezionali» devono assolvere pienamente gli obblighi di monitoraggio indicando sia il valore degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, sia la percentuale di patrimonio nell’entità stessa;

• i beneficiari di trust «discrezionali» comunicano i dati degli investimenti all’estero e delle attività finanziarie estere sulla base delle informazioni disponibili; la circolare cita, ad esempio, il caso in cui il trustee comunichi la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del trust. In questo caso il beneficiario indica nel quadro RW l’ammontare del credito vantato nei confronti del trust.

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