Imposte

Trust estero trasparente: tassazione dei beneficiari sul reddito comunicato

La risposta a interpello 227/2023: sul cambio da utilizzare si fa riferimento alla fine del periodo di gestione

di Michela Folli e Marco Piazza

La risposta a interpello 237/2023 offre un quadro generale del regime fiscale dei trust cosiddetti “trasparenti”, cioè con beneficiari del reddito individuati.

I beneficiari residenti devono indicare nella sezione I-B del quadro RL (lo stesso che si utilizza per i redditi di trust trasparenti residenti in Italia) il reddito del trust comunicato dal trustee e imputato per trasparenza affinché concorra alla formazione del loro reddito complessivo da assoggettare ad Irpef con aliquota progressiva.

Il caso riguarda un trust istituito negli Stati Uniti che prevede come primo beneficiario il disponente, e successivamente il coniuge e i figli e i discendenti di questi per stirpe.

In un primo momento l’atto istitutivo stabiliva che i redditi netti del trust fossero attribuiti ai beneficiari pro tempore; successivamente è stata introdotta una regola più complessa secondo la quale il trustee è obbligato a versare, per ogni anno della vita del trust, ai beneficiari una distribuzione pari al 4,5% della media del valore di mercato dei beni in trust, comprensivo del reddito, nei tre anni precedenti.

In seguito alla morte di un figlio della disponente, i suoi discendenti sono subentrati nello status di beneficiari e quindi hanno chiesto all’agenzia delle Entrate di conoscere il regime fiscale delle attribuzioni ricevute dal trustee in base alle nuove regole.

Dalla risposta si comprende che il trust è stato qualificato come trust non residente trasparente con conseguente applicabilità dell’articolo 73, comma 2 e 44, comma 1, lettera g-sexies del Testo unico.

Di conseguenza l’Agenzia precisa che il reddito comunicato dal trustee, è imputato al beneficiario e tassato quale reddito di capitale. La risposta pare coerente con l’affermazione, contenuta nella circolare 34/E del 2022, secondo cui i redditi dei trust trasparenti esteri sono determinati con le regole fiscali dello stato in cui il trust è stabilito. Deve quindi darsi per scontato che la parte di attribuzione imponibile per trasparenza, sia solo quella costituita da redditi e non anche quella costituita con attribuzioni del capitale originariamente apportato dalla disponente.

Viene anche precisato che il cambio da utilizzare è quello relativo alla data di chiusura del periodo di gestione del trust.

Per quanto riguarda gli obblighi di compilazione del quadro RW, la risposta riprende integralmente la circolare 34/E del 2022, concludendo che i beneficiari devono compilarlo; probabilmente perché l’Agenzia ha ritenuto che il trust sia da considerare «non discrezionale».

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