Adempimenti

Domande di Cigo inoltrabili senza termine di decadenza

La circolare 125/2021 dell’Inps: per la cassa ordinaria tornano a essere applicabili le regole del Dlgs 148/2015

Con la circolare 125/21 l’Inps fa il punto in materia d’integrazione salariale alla luce del Dl 99/21 e del Dl 73/21- convertito in legge 106/21 (con decorrenza dal 25 luglio) - che comprende anche il contenuto del Dl 99/21 ora abrogato, ma i cui effetti giuridici prodotti sino al 24 luglio sono stati confermati. Si tratta delle nuove misure in favore dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (Cigo), che riducono o sospendono l’attività lavorativa dal 1° luglio 2021. Per questi soggetti, infatti, la possibilità di ricorrere ai trattamenti di Cigo Covid si è generalmente conclusa al 30 giugno 2021.

Nel documento l’Inps commenta anche il più recente Dl 103/21, che regolamenta la possibilità di accedere alle integrazioni salariali, in costanza di rapporto di lavoro, per le aziende con non meno di mille dipendenti, le quali gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Una misura voluta per correre in aiuto dei lavoratori di alcune aziende, come ArcelorMittal e Ilva, balzate agli onori della cronaca negli ultimi mesi.

Si ricorda che al momento la cassa Covid resta solo con riferimento alle 28 settimane di Aso e Cigd previste dal Dl 41/21 (legge 69/21) nonché per le aziende del settore tessile e affini. Per il resto, le misure previste dal Dl 73, coordinato con la sua legge di conversione, rivolte al settore industriale, rientrano nel novero delle fattispecie disciplinate dal Dlgs 148/2015, anche se con alcune specifiche deroghe. Le regole del citato decreto legislativo prevedono termini differenziati per l’inoltro delle domande ma, soprattutto, non contemplano la decadenza. Infatti, per la Cigo si prevede che l’istanza sia inoltrata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili (Eone), per le quali vale il termine della fine del mese successivo a quello dell’evento. Se la domanda viene presentata oltre il termine stabilito, il trattamento potrà essere autorizzato dal lunedì della settimana precedente rispetto alla data di presentazione.

Riguardo ai trattamenti di Cigs, invece, nella circolare viene precisato che, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza, si deroga agli articoli 24 e 25 del Dlgs 148/15 limitatamente ai termini procedimentali. Resta, tuttavia, da definire quale diversa scadenza le aziende dovranno rispettare.

La maggioranza dei trattamenti regolamentati dal Dl 73/21 è ricondotta alle regole generali, fatte salve alcune eccezioni . Gli aspetti derogati riguardano il versamento del contributo addizionale e, in alcuni casi, il computo dei periodi integrati ai fini del periodo massimo integrabile. Conseguentemente, spiega l’Inps, sono da considerarsi operanti le altre regole del Dlgs 148/15 come, per esempio, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso alla Cigo.

Con riguardo all’esonero dal contributo addizionale, cui il legislatore ha agganciato il blocco dei licenziamenti, l’Istituto precisa che in materia di Cigo non si deve trattare di un evento Eone, già configurato come tale dalla normativa (ad esempio, eventi meteorologici).

L’esonero, peraltro, trova applicazione esclusivamente entro il tetto di spesa fissato dalla norma (163,7 milioni per il 2021), superato il quale le istanze non potranno più contare sul beneficio contributivo.

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