Imposte

San Marino, instant rule per alzare il prelievo fiscale sui trust residenti

La Repubblica adegua la tassazione al 13,6% per evitare censure dall’Italia, dopo che la circolare 34/E/22 ha preso in esame il «trust opaco» e stabilito i criteri per gli Stati «a fiscalità privilegiata»

di Gianluca Dan e Matteo Pettinari

San Marino adegua la tassazione ordinaria dei trust residenti, elevandola al 13,6% in modo da evitare possibili censure lato Italia.

Nel 2019 aveva modificato la legge 38/2005 che disciplina la tassazione dei trust fiscalmente residenti nella Repubblica del Titano introducendo, in aggiunta al regime opzionale di favore, un sistema “ordinario” di tassazione sul totale dei ricavi lordi incassati dal trust, prevedendo l’applicazione di un coefficiente di redditività del 75% che – considerata l’aliquota d’imposta societaria applicabile del 17% – determinava un’aliquota effettiva sui proventi del trust pari al 12,75 per cento.

Oltre al regime “ordinario” del 12,75%, veniva mantenuto con modalità opzionale il regime “agevolato”, consistente nell’applicazione del coefficiente di redditività del 10% ai soli proventi reinvestiti per almeno 24 mesi dalla data della percezione.

La normativa italiana

Sul fronte italiano, la recente circolare 34/E/2022 delle Entrate ha specificamente preso in considerazione il caso del “trust opaco estero” stabilendo (punto 3.3.) i criteri per individuare gli Stati e territori «a fiscalità privilegiata» previsti dall’articolo 47-bis del Tuir, penalizzati pesantemente dall’articolo 44, lettera g-sexies): ove il livello di tassazione dello Stato estero in cui il trust ha sede (o comunque ha sede il trustee) sia inferiore alla metà di quello applicabile in Italia, le “attribuzioni” di reddito da parte del trust al beneficiario sono assoggettate a imposizione in capo a questi come reddito di capitale in base al principio di cassa.

La circolare evidenzia che si deve anche tener conto di eventuali regimi speciali applicabili al trust «che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale» (pagina 20).

Argomentando sulla base della normativa interna, ai trust non commerciali residenti in Italia, a cui sono assimilabili la maggior parte degli enti non commerciali esteri, si applicano le regole dell’articolo 143 del Tuir, secondo cui: «Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva» (pagina 12 della circolare 34/E).

Il punto di riferimento per stabilire se il livello di tassazione estero è inferiore al 50% di quello italiano, quindi, deve partire dalla qualificazione della natura del reddito con la sua specifica imposizione. I trust residenti in Italia sono soggetti in generale all’aliquota Ires del 24%, ma in numerosi casi è prevista una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero è applicabile un’imposta sostitutiva: ad esempio i dividendi o i canoni di locazione percepiti dai trust opachi residenti non commerciali sono soggetti all’aliquota generale del 24%, mentre i proventi derivanti da “obbligazioni pubbliche” e similari sono soggetti a imposta sostitutiva del 12,5% sugli interessi e gli altri frutti. Solo i redditi di natura finanziaria, diversi da quelli sopra indicati, sono soggetti all’aliquota del 26 per cento.

Fiscalità non più privilegiata

I trust residenti a San Marino, che per la legge 38/2005 sono quelli «amministrati da almeno un trustee che abbia ricevuto l’autorizzazione all’esercizio dell’ufficio ai sensi della legge sui trust», erano quindi soggetti a un regime “ordinario” che prevedeva di fatto un’aliquota pari al 12,75%, sufficiente per escludere San Marino dal novero degli Stati “a fiscalità privilegiata” solo per alcune fonti di reddito.

Per evitare qualsiasi censura, San Marino è intervenuta con una “instant rule” modificando nuovamente la legge 38/2005, con l’articolo 18 della legge 171/22, innalzando all’80% il coefficiente di redditività del regime “ordinario” applicabile all’ammontare complessivo dei proventi e dei frutti, in denaro e natura, derivanti dai beni in trust percepiti in ciascun periodo d’imposta. In tal modo, dal 1° gennaio 2023 l’aliquota effettiva è passata al 13,6%, così da evitare ai beneficiari residenti in Italia di trust opachi non commerciali residenti in San Marino il pericolo di vedersi assoggettati a una tassazione progressiva delle “attribuzioni di reddito” ricevute.

I trust residenti a San Marino sono già tenuti (articolo 26 della legge sui trust 42/2010) all’obbligo di «mantenere una contabilità analitica che distingua la quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in trust al momento del conferimento iniziale, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari», come previsto dalla circolare 34/E, punto 3.5, al fine di agevolare il beneficiario nella determinazione della natura di reddito o patrimonio di quanto ricevuto dal trust non residente.

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