Imposte

Nodo ammortamenti per chi lascia il forfettario

di Giorgio Gavelli

Una delle principali perplessità che si registra in questi passaggi di regime riguarda il calcolo di ammortamenti e plus/minusvalenze da parte del soggetto che esce (per obbligo o per opzione) dal regime forfettario, sia per i beni acquisiti in pendenza di regime agevolato, sia per quelli acquisiti in precedenza, quando il soggetto era in contabilità semplificata, ordinaria ovvero minimo.

Durante la permanenza nel forfait, il soggetto non deduce quote di ammortamento di alcun tipo, e non assumono alcuna rilevanza plusvalenza o minusvalenze, comprese quelle sugli immobili (risposta a interpello 391/2019): l’unica eccezione a questo principio è stata “inventata” dall’Agenzia relativamente all’avviamento in caso di cessione di azienda (risposta a interpello 478/2019), più che altro per tentare di impedire l’abuso nell’utilizzo del regime al solo scopo di vendere l’attività.

Meno lineare è il comportamento da tenere dopo l’uscita dal regime forfettario. Il comma 72 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevede che, in tale ipotesi, il calcolo delle plus/minusvalenze – secondo le regole usuali - avviene:

• se la cessione riguarda beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfettario, assumendo come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime;

• se la cessione riguarda beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, assumendo come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

Potrebbe, quindi, sembrare che non siano previsti nuovi ammortamenti, ma si tratta di una conclusione assai opinabile. Nel regime dei minimi, era stato chiarito (circolare 13/E/2008) che all’uscita dal regime agevolato gli ammortamenti riprendono regolarmente (ovviamente se non si ricade nel forfettario) ed è lecito concludere che tale affermazione sia confermata anche in caso di uscita dal forfettario, sia per i beni acquistati in tale regime che per quelli eventualmente preesistenti (anche acquistati nel regime di vantaggio). Per cui il costo non ammortizzato individuato dal comma 72 andrebbe corretto con le successive quote di ammortamento dedotte sino al momento della cessione, dando per scontato che la norma di chiusura di alcuni particolari componenti positivi e negativi preesistenti all’ingresso nel regime (comma 66) non si applichi agli ammortamenti. Una conferma in tal senso sarebbe opportuna, anche in considerazione del rilevante numero di contribuente interessati.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©