Adempimenti

Aziende in crisi, il Durf non blocca i pagamenti per l’appalto

La risposta a interpello 525: regolarità fiscaleirrilevante per chi è in procedura concorsuale

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli

Anche in assenza di Durf regolare l’impresa assoggettata a procedura concorsuale ha diritto di riscuotere i propri crediti originati da contratti di appalto o subappalto. È il principio ritraibile dalla risposta a interpello 525/2021 fornita dalle Entrate a una società che aveva sospeso il pagamento dei corrispettivi dovuti a un’impresa fornitrice assoggettata ad amministrazione straordinaria, in quanto priva di Durf regolare, sino a concorrenza del 20% del prezzo del servizio resole.

L’impresa debitrice aveva invocato l’esonero dell’obbligo imposto dall’articolo 17-bis del Dlgs 241/1997, ritenendo applicabile in tema di Durf la disposizione dettata per il Durc dall’articolo 5, comma 3, del Dm 30 gennaio 2015, che considera l’impresa regolare per i debiti contributivi scaduti prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria.

L’Agenzia, pur respingendo tale tesi (per la natura speciale delle norme sul Durc, aventi solo valenza contributiva), ha ugualmente ritenuto di disapplicare la sospensione del pagamento dei corrispettivi, alla luce della finalità dell’articolo 17-bis, che è quella di impedire l’erogazione di somme a favore di un’impresa rivelatasi inadempiente rispetto agli obblighi fiscali e che potrebbe quindi destinare le somme incassate ad altri scopi. Un tale rischio non si presenta più, invece, per un’impresa assoggettata a una procedura concorsuale, la cui disciplina prevede che ogni pagamento: deve essere effettuato nel rispetto della par condicio creditorum, fatte salve le cause legittime di prelazione; e deve essere autorizzato dagli organi giudiziali preposti. L’Agenzia ha quindi disapplicato l’obbligo di sospendere i pagamenti, perché l’impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria «non può arbitrariamente assolvere i propri debiti erariali».

È perciò da ritenere che il medesimo esonero debba valere anche in caso di fallimento, nonché nei riguardi dell’impresa in concordato preventivo, perché le risorse finanziarie disponibili possono essere utilizzate solo secondo le regole del concorso e sotto controllo/autorizzazione degli organi della procedura concordataria. Del resto, sarebbe assurdo non consentire il pagamento dei corrispettivi dovuti all’impresa appaltatrice in amministrazione straordinaria o fallita, e non anche a quella in concordato preventivo, atteso che la finalità principale di tale procedura consiste proprio nel risanamento dell’impresa, che risulterebbe invece ostacolato se le si negassero i corrispettivi dovuti.

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