Imposte

Irpef in Italia e Iva nei Paesi Bassi per il consulente olandese

Per la risposta a interpello 285/2022 è decisiva la presenza di una base fissa per le attività svolte

di Antonio Longo

Irpef in Italia ma Iva olandese per il consulente con base fissa presso gli uffici ministeriali in Italia. La risposta a interpello 285/2022 delle Entrate del 20 maggio condivide questa impostazione.

L’istanza di interpello è stata presentata da un ministero in relazione a un contratto di consulenza con un professionista esterno residente nei Paesi Bassi, il quale svolge l’attività presso gli uffici di diretta collaborazione del ministro. I punti su cui si chiedevano chiarimenti vertono sul regime fiscale ai fini delle imposte dirette del compenso erogato al consulente, con particolare riferimento all’eventuale obbligo per il ministero di applicare la ritenuta prevista dall’articolo 25, comma 2, del Dpr 600/1973, e sulla eventuale rilevanza ai fini Iva in Italia delle prestazioni di consulenza.

Quanto al primo punto, i compensi percepiti dal consulente olandese sono stati inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività professionale. In base alla normativa tributaria domestica, affinché sussista la potestà impositiva in Italia il criterio di collegamento è lo svolgimento dell’attività lavorativa nel nostro Paese (articolo 23, comma 1, lettera d, Tuir).

L’analisi va però condotta tenendo conto anche delle previsioni contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi (articolo 14), secondo cui i compensi derivanti dall’attività professionale sono imponibili solo nello Stato di residenza del professionista, a meno che questi non disponga abitualmente di una «base fissa» per l’esercizio dell’attività nello Stato del pagatore. In tal caso, i redditi imputabili alla base fissa sono imponibili anche in quest’altro Stato.

Cosa si intende per base fissa? Secondo la giurisprudenza, la base fissa può essere equiparata alla nozione di stabile organizzazione i cui elementi costitutivi sono quello oggettivo della «sede fissa di affari» e quello dinamico dell’esercizio in tutto o in parte dell’attività Inoltre è rilevante che la sede sia in un luogo determinato ed abbia un certo grado di permanenza nell’utilizzo, pur potendo essere costituita da un locale o da una stanza di terzi soggetti (Cassazione 32389/2019; 11429/2019; si veda, anche, commentario all’articolo 14 del modello Ocse).

Nel caso esaminato, il ministero applicherà sui compensi erogati al consulente la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento a condizione che egli utilizzi, in concreto, gli uffici ministeriali integrando i requisiti della sussistenza di una «sede fissa» di affari in Italia.

Ai fini dell’Iva, per il combinato disposto degli articoli 7-ter e 4, comma 4, del Dpr 633/1972 e posto che il ministero non risulta titolare di partita Iva, non sussistono le condizioni per considerare la prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia, con la conseguenza che il professionista olandese dovrà emettere fattura con l’addebito dell’Iva secondo le regole vigenti nei Paesi Bassi.

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