Imposte

Leasing, il riscatto anticipato blinda il credito d’imposta beni strumentali

Per evitare il meccanismo di recapture la chance di una disposizione nel contratto che preveda l’esercizio anticipato del diritto di opzione da parte dell’impresa utilizzatrice

di Gabriele Ferlito

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi matura sia a fronte di operazioni di acquisto sia in ipotesi di acquisizione dei beni in leasing. Infatti, costituisce principio consolidato, anche nella prassi dell’amministrazione finanziaria (si veda, ad esempio, la circolare 38/E/2002), quello per cui la scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà o in leasing è neutrale dal punto di vista fiscale.

Il periodo di sorveglianza

La scelta di acquistare un bene tramite leasing richiede, comunque, particolari cautele. Al riguardo, occorre partire dalla normativa di riferimento, che prevede la decadenza dall’agevolazione e l’eventuale restituzione del credito già fruito (meccanismo di recapture) qualora i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione dei beni agevolati («periodo di sorveglianza»). Tale clausola mira a garantire che la concessione dell’agevolazione sia collegata al concreto sfruttamento dei beni agevolati nell’economia dell’impresa per un periodo di durata minimo.

Gli effetti del mancato riscatto

Nella circolare 9/E/2021 (paragrafo 7.1), l’agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria, «il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il “periodo di sorveglianza” costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo, in quanto, in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisto del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, espressamente previste dal comma 1060 della legge di Bilancio 2021, di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà».

In altri termini, per l’Agenzia se non si riscatta il bene entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione del bene, risulta integrata la fattispecie di recapture: il mancato riscatto del bene nel periodo di sorveglianza è equiparato alla vendita ovvero alla delocalizzazione del bene al di fuori del territorio nazionale. Ne consegue che il beneficiario del contratto di leasing, per non incorrere nel meccanismo di recapture, entro due anni dall’entrata in funzione del bene, ovvero dalla sua interconnessione, deve esercitare l’opzione per il riscatto.

Le indicazioni di prassi sul bonus Sud

Una soluzione è rinvenibile nella prassi che si è formata in relazione ad altre misure agevolative che prevedevano clausole di recapture simili a quella in esame (credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui alla legge 208/2015; credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui alla legge 296/2006). In quei casi, l’Agenzia ha precisato che non scatta il recapture se nei contratti di leasing viene «inserita una specifica disposizione che preveda l’esercizio “anticipato” del diritto di opzione da parte dell’impresa utilizzatrice (...) In tal modo, quest’ultima esercita anticipatamente, già al momento di stipula del contratto, l’opzione di riscatto del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria, i cui effetti decorrono dal momento della finita locazione fatto salvo il regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali».

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