Controlli e liti

Controlli, sulla documentazione spazio alla presentazione tardiva

Dalla Corte di giustizia apertura al deposito successivo alla richiesta per il principio di effettività

Il Fisco nel dichiarare tardivi i documenti del contribuente deve rispettare il principio di effettività riconoscendo la possibilità di depositarli in una fase successiva alla richiesta.

Questo è il principio sancito dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza C-664/21. La Corte analizza il caso di una società alla quale era stata negata la possibilità di usufruire della non imponibilità Iva relativa a una cessione intra Ue avendo consegnato tardivamente la documentazione probatoria, in particolare le bolle di consegna, con cui dimostrare l’esistenza del trasporto della merce verso un altro Stato membro. La società aveva prodotto le bolle di consegna dopo la chiusura della verifica e l’Amministrazione slovena, in applicazione della normativa interna, non aveva ritenuto di poterle prendere in esame per l’emissione dell’accertamento.

La Corte, con la sentenza in esame, ha affermato che il rifiuto di prendere in considerazione elementi di prova prima dell’emissione di un avviso di accertamento può rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti unionali, in quanto limita per il soggetto passivo la possibilità di produrre elementi di prova relativi al soddisfacimento delle condizioni sostanziali che consentono di ottenere un’esenzione dall’Iva. Partendo da queste premesse la Corte non dichiara la norma interna, che limita il deposito di documentazione al contribuente, in contrasto con i principi unionali ma contestualmente afferma che tali decadenze probatorie, in fase istruttoria e prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, devono sempre rispettare il principio di effettività.

Mutuando tale principio nell’ordinamento italiano è evidente che la decadenza prevista dall’articolo 32, comma 4, del Dpr 600/1973 - secondo cui i documenti, non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente sia in sede accertativa che contenziosa - deve essere sempre applicata con la massima prudenza da parte dell’Amministrazione finanziaria. Non può infatti portare automaticamente a far decadere il contribuente che non abbia risposto all’invito per colpe o responsabilità che non siano proprie. Si pensi al caso in cui non sia stata letta la pec con cui è stato notificato l’invito per un errore o una negligenza di un dipendente. In tali casi è evidente che il principio di effettività deve prevalere e permettere al contribuente di poter produrre i necessari elementi di prova anche in una fase successiva all’invito.

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