Avviamento e marchi d’impresa, plusvalori dedotti in cinque anni
Un regime sostitutivo di affrancamento alternativo a quello ordinario è previsto dai commi 10-12 del Dl 185/2008 e riguarda unicamente alcune attività immateriali iscritte in bilancio a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni. Si tratta di un regime più vantaggioso di quello ordinario in quanto l’effetto è quello di ridurre il periodo di ammortamento di marchi e avviamento da 18 a 5 anni; la deduzione dei maggiori ammortamenti, ai fini Ires e Irap, spetta indipendentemente dall’imputazione a conto economico. Con riferimento alle altre attività immateriali diverse dall’avviamento e dai marchi, per le quali il regime si presenta con scarso appeal, è stabilito che l’ammortamento fiscale commisurato ai maggiori valori oggetto di riallineamento deve seguire l’ammortamento operato in bilancio. La sostitutiva è pari al 16% e deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine per il saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.
Il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori assoggettati a sostitutiva opera a decorrere dall’inizio del periodo di imposta nel quale è versata la sostitutiva, mentre la deduzione fiscale dei relativi ammortamenti è ammessa a partire dal periodo successivo (circolare 8/E/2009). Agli effetti della rilevanza fiscale degli ammortamenti, quindi, è previsto un differimento di un anno rispetto al periodo in cui deve avvenire il versamento dell’imposta sostitutiva.
Si ipotizzi che da un conferimento effettuato nel 2017 in Alfa sia emerso un valore di avviamento di 100.000. Alfa procede, dal 2017, a calcolare un ammortamento pari a un diciottesimo del valore. Considerato che l’eventuale riconoscimento fiscale di tale valore opera solo a decorrere dall’inizio del periodo di imposta nel quale è versata la sostitutiva (quindi dal 2018), tale ammortamento darà luogo, per il 2017, a una ripresa in aumento in sede di modello Redditi. Nel 2018, con il pagamento della sostitutiva, il maggior valore sarà riconosciuto fiscalmente. Da ciò discende che l’ammortamento che Alfa imputerà a conto economico, pari a un diciottesimo del costo, avrà anche rilevanza fiscale. Solo dal 2019 è consentito dedurre l’ammortamento dell’avviamento in misura pari a un quinto del costo con riferimento al maggior valore affrancato.
Una terza forma di riallineamento riguarda i plusvalori impliciti nelle partecipazioni di controllo. Infatti, le società che abbiano acquisito tali partecipazioni, con operazioni fiscalmente neutrali o con operazioni realizzative, possono ottenere il riconoscimento fiscale della quota parte del maggior valore delle partecipazioni riferibile a avviamento o altre attività immateriali della società partecipata purché questo emerga dal bilancio consolidato della capogruppo.
Il regime prevede il pagamento della sostitutiva del 16% in un’unica rata e gli effetti del riallineamento decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva, quindi dal terzo periodo di imposta successivo a quello di acquisizione della partecipazione di controllo. Per effetto di tale regime, i plusvalori imputati ad avviamento e marchi d’impresa nel bilancio consolidato possono essere dedotti in 5 anni. La legge di Bilancio 2018 ha esteso l’ambito dell’affrancamento includendo le partecipazioni di controllo in società non residenti anche se prive di stabile organizzazione in Italia.