Adempimenti

La cessazione dell’attività fa i conti con i crediti ancora da incassare

Il professionista che vuole comunque chiudere la propria partita Iva senza attendere l’incasso di tutti i compensi dovrà emettere le fatture versando subito l’Iva

di Gabriele Ferlito

La cessazione dell’attività da parte dei soggetti titolari di partita Iva individuale (lavoratori autonomi ma anche imprese individuali, tra cui commercianti e artigiani) è un’operazione che necessita di taluni accorgimenti, sia per quanto riguarda gli adempimenti da porre in essere sia con riferimento alla gestione dei rapporti giuridici ancora pendenti al momento della cessazione.

La comunicazione

Partiamo col dire che, in base all’articolo 35, commi 3 e 4, del Dpr 633/72, in caso di cessazione dell’attività il contribuente deve inviare una specifica dichiarazione all’agenzia delle Entrate entro i successivi 30 giorni, comunicando la volontà di chiudere della partita Iva: si tratta del modello («AA9/12») di variazione dati ai fini Iva delle persone fisiche. Per i contribuenti iscritti al Registro delle imprese va inviata la Comunicazione unica che, oltre a valere quale assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti per la cancellazione dal Registro delle imprese, ha effetto anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali.

La chiusura della partita Iva è pertanto legata alla effettiva cessazione dell’attività. Ma quando è che l’attività può dirsi effettivamente cessata? In generale, la cessazione dell’attività non coincide con il momento in cui si smette di svolgere operazioni attive e passive, ma consegue alla definizione di tutti i rapporti giuridici pendenti, con la liquidazione dei beni patrimoniali nonché con l’incasso dei crediti e il pagamento dei debiti contratti nello svolgimento dell’attività.

La liquidazione per le imprese individuali

Sotto questo profilo, le imprese individuali possono avvalersi della ordinaria procedura di liquidazione, che consente di calcolare le imposte dovute (imposte dirette, Irap e Iva) sull’intero maxi periodo della liquidazione, effettuando un unico adempimento dichiarativo collegato al medesimo periodo. Eventuali pagamenti tardivi da parte dei clienti, riferiti ad operazioni effettuate nel periodo pre-liquidazione, non assumono particolare rilievo, trattandosi di regola della manifestazione finanziaria di operazioni per le quali è già stata emessa fattura (ma l’incasso rileva ai fini delle imposte dirette se la ditta applica o meno uno dei regimi di tassazione per cassa).

Gli incassi tardivi dei professionisti

La questione degli incassi tardivi assume invece particolare rilievo per i professionisti che, a differenza degli imprenditori, possono emettere (e di regola emettono) la fattura al momento dell’incasso del compenso.

Al riguardo, l’agenzia delle Entrate si è espressa a più riprese (circolare 11/E/2007; circolare 17/E/2012; risoluzione 232/E/2009; fino alla più recente risposta ad interpello 218/2022) affermando che il professionista non può chiudere la propria partita Iva fino a quando non abbia incassato tutti i compensi professionali e non abbia emesso le relative fatture (in questo caso la tassazione ai fini Iva ed ai fini Irpef segue il regolare andamento degli incassi).

Diversamente, il professionista che volesse comunque chiudere la propria partita Iva senza attendere l’incasso di tutti i compensi, dovrà comunque procedere all’emissione delle fatture relative alle prestazioni svolte, versando subito la relativa imposta (soluzione, questa, che implica l’anticipazione del tributo, con il rischio di non incassare l’Iva addebitata in fattura). In tal caso, sotto il profilo delle imposte sui redditi, stante l’applicabilità del principio di cassa, i compensi confluiranno nelle dichiarazioni degli anni in cui si verifica l’incasso.

I debiti tributari e contributivi

Infine, si segnala che la chiusura della partita Iva, opportunamente comunicata agli enti previdenziali di riferimento, comporta che per il futuro non sorgeranno ulteriori debiti previdenziali/assistenziali. Ma eventuali debiti pregressi, anche di natura fiscale, maturati durante lo svolgimento dell’attività e non ancora integralmente soddisfatti, rimangono dovuti dal soggetto interessato, che risponde illimitatamente con il proprio patrimonio dei debiti contratti nell’esercizio dell’attività individuale.

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