Imposte

Enti non commerciali, i bonus nei modelli 2023

La dichiarazione accoglie le integrazioni dell’Agenzia e altri crediti d’imposta

di Gabriele Sepio

Questo articolo affronta alcuni dei temi della sessione di approfondimento di Master Telefisco 17 maggio.

Modello enti non commerciali 2023 tra legge di Bilancio e nuovi crediti d’imposta. Sono diverse le modifiche alla nuova dichiarazione degli Enc, che tengono conto delle novità introdotte nel 2022, nonché delle integrazioni apportate dall’agenzia delle Entrate circa la percentuale di detrazione spettante a Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) per le spese di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.

I soggetti tenuti alla compilazione del nuovo modello dichiarativo Enc – da presentarsi entro il 30 novembre 2023 (se l’esercizio dell’ente coincide con l’anno solare) – sono gli enti pubblici e privati diversi dalle società (come associazioni o fondazioni), le Onlus, e i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Ai fini dell’inquadramento fiscale degli enti tenuti alla presentazione del modello Enc, valgono i criteri ordinari stabiliti dal Tuir. Ciò riguarda anche gli enti del Terzo settore (Ets) in attesa del varo delle nuove regole fiscali da parte della Commissione europea. Quest’ultima, in particolare, è chiamata ad avallare le misure fiscali previste dal Codice del Terzo settore e dal Dlgs 112/2017 in tema di impresa sociale. L’autorizzazione Ue decreterà, dal periodo d’imposta successivo, la definitiva archiviazione dell’anagrafe Onlus e l’avvio delle nuove regole fiscali per gli Ets con modifica dei criteri di inquadramento fiscale in termini di commercialità/non commercialità degli enti.

Dalle Its Academy allo sport

Tra le novità contenute nel modello Enc 2023 spicca il debutto della nuova agevolazione introdotta dall’articolo 4, comma 6, della legge 99/2022, che consente a chi effettua erogazioni liberali nei confronti delle Its Academy di fruire di un tax credit pari al 30% o 60% delle somme erogate (rigo RS255).

Nel modello, inoltre, nel nuovo rigo RS256 fa la sua comparsa il social bonus (articolo 81, Dlgs 117/2017). Una misura che, seppur risulti in vigore dal 2022, non è di fatto ancora operativa, poiché manca la piattaforma ad hoc che dovrà essere predisposta dal ministero del Lavoro. Verosimilmente, quindi, la voce sarà utilizzata a partire dal prossimo modello, consentendo al contribuente che intende “investire” in interventi di recupero di immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla mafia di aver diritto a un credito di imposta pari al 65% dell’erogazione fruibile entro il 15% del reddito per persone fisiche

Sempre nel quadro RS, come anticipato, viene aggiornata la percentuale della detrazione da superbonus, in considerazione delle modifiche del Dl Aiuti-quater. La detrazione scende al 90% (anziché 110%) per le spese di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico sostenute nel 2023. Aggiornato, inoltre, il prospetto per il calcolo della detrazione per le spese legate all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sul fronte dello sport, vengono poi aggiornati i quadri RF, RG e RC, in cui sono state inserite specifiche variazioni in diminuzione che tengono conto della detassazione degli utili derivanti da attività commerciale per le federazioni sportive nazionali. Una misura applicabile a condizione che le federazioni abbiano destinato almeno il 20% degli utili allo sviluppo di infrastrutture sportive, settori giovanili e avvio alla pratica sportiva di soggetti disabili.

Mentre per quanto concerne la deducibilità a valore normale delle spese con soggetti in Stati non cooperativi, il modello Enc tiene conto delle variazioni in aumento e in diminuzione negli appositi quadri di riferimento (RF, RG e RC). Infine, sempre il quadro RF vede una variazione in diminuzione per l’esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante degli utili e riserve non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, nonché due nuovi codici per inserire le variazioni sulla valutazione delle cripto-attività. A queste ultime, in caso di plusvalenze derivanti da cessione, è dedicata una sezione (II- B) del quadro RT.

Le risposte ai partecipanti (a cura di Jessica Pettinacci)

La risposta ad alcune domande formulate nel corso della sessione di approfondimento di Master Telefisco del 17 maggio.

1. Proventi con «mini-ires»
Per quali tipologie di proventi un ente religioso civilmente riconosciuto può applicare la riduzione a metà dell’aliquota Ires?
L’agevolazione fiscale può trovare applicazione per le eventuali attività commerciali svolte in via non prevalente e in rapporto di strumentalità diretta e immediata con i fini di religione e culto, nonché per i proventi derivanti da locazione di beni immobili e, in via più generale, dal godimento degli stessi, sempre che non derivino dallo svolgimento di un’attività commerciale in forma imprenditoriale (si veda la circolare 15/E/2022).

2. Disapplicazione «mini-ires»
Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti che abbiano istituito rami «enti del Terzo settore» cambierà l’applicazione del dimezzamento dell’aliquota Ires rispetto agli altri Ets?
No, al pari degli altri Ets, la disapplicazione della cosiddetta “mini-Ires”è subordinata alle tempistiche legate all’autorizzazione della Commissione europea suoi nuovi regimi fiscali del Codice del Terzo settore. Tenuto conto dei chiarimenti dell’agenzia delle Entrate e dell’abrogazione (non ancora operativa) prevista dalla legge di Bilancio 2019, occorrerà tuttavia verificare la portata applicativa dell’agevolazione riguardo alle tipologie di attività da queste esercitabili.

3. Utili agevolati
Ai fini dell’applicazione della riduzione del 50% della tassazione Ires sugli utili percepiti, prevista dalla legge di Bilancio 2021, è necessario che l’ente sia in possesso della qualifica di ente del Terzo settore?
No, l’agevolazione fiscale si applica agli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo settore iscritti nel relativo Registro unico e le fondazioni di origine bancaria di cui al Dlgs 153/1999. La formulazione adottata dal legislatore è ampia e prescinde dall’iscrizione o meno nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Agevolazione ivafe
In tema di gestione mobiliare e tassazione dei patrimonio detenuti all’estero, l’agevolazione prevista ai fini Ivafe dall’art. 82, comma 5-bis, del Dlgs 117/2017 è applicabile nei confronti di un ente che sta perfezionando l’iscrizione nel Registro del Terzo settore?
No, a differenza della misura di cui alla legge di Bilancio 2021 in tema di tassazione degli utili, l’agevolazione ai fini Ivafe non è applicabile alla generalità degli enti non commerciali, ma ai soli enti che abbiano perfezionato la loro iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

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