Controlli e liti

Patto di famiglia, la compensazione tra fratelli va tassata come donazione

La Cgt Firenze 129/2/2023 aderisce all’ultimo orientamento della Cassazione

di Angelo Busani

Dal punto di vista tributario nel patto di famiglia si considerano come attribuzioni entrambe effettuate dal disponente sia quella a favore del legittimario assegnatario (avente a oggetto un’azienda o una quota di partecipazione al capitale di una società) sia quella effettuata da quest’ultimo a favore dei propri fratelli o sorelle, a “compensazione” dell’attribuzione dell’azienda o della quota di partecipazione posta in essere dal disponente a vantaggio del legittimario assegnatario.

È questa la decisione n. 129/2/2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze, depositata l’8 marzo 2023 (presidente Pezzuti, relatrice Pompei), la quale si pone dunque in scia con l’orientamento da ultimo adottato in sede di legittimità, vale a dire la sentenza di Cassazione 29506/2020, che radicalmente invertì la precedente giurisprudenza della Suprema corte (e cioè la decisione n. 32823/2018) ove l’attribuzione effettuata dal legittimario assegnatario a favore del legittimario non assegnatario era stata ritenuta tassabile come un’attribuzione tra fratelli e sorelle.

Gli orientamenti

La differenza tra i due orientamenti è evidentissima:

secondo la giurisprudenza più recente (cui aderisce ora anche il giudice fiorentino), se il padre trasferisce al figlio Tizio una partecipazione del valore di 4 milioni di euro e il figlio Tizio compensa il fratello Caio con l’attribuzione di una somma di denaro (o di un bene immobile) del pari valore di 4 milioni di euro, quest’ultima attribuzione subisce imposta di donazione per 120mila euro (4milioni meno 1 milione x 4%);

secondo la giurisprudenza più antica, invece, l’imposta di donazione era da determinarsi in 234mila euro (4milioni meno 100mila x 6%).

Il ragionamento svolto nell’orientamento giurisprudenziale più recente è che l’imposta di donazione è un tributo che si appunta sull’incremento del patrimonio del beneficiario per effetto dell’attribuzione dal medesimo ricevuta. Se, dunque, il beneficiario è gravato da un onere a vantaggio di un altro soggetto, il valore dell’onere decurta il valore dell’attribuzione dal medesimo ottenuta e costituisce, a sua volta, un’attribuzione (che ha fonte nella volontà del soggetto disponente) a vantaggio del soggetto a cui favore l’onere è disposto, da tassare, anch’essa, con l’imposta di donazione.

Il principio

Nel caso del patto di famiglia accade dunque il medesimo fenomeno: per volontà del disponente, si origina, per legge, il gravame del legittimario assegnatario di compensare il legittimario non assegnatario per l’attribuzione effettuata dal disponente a favore del suo discendente avente a oggetto un’azienda o una quota di partecipazione al capitale di una società.

Pertanto, la tassazione deve essere applicata come se tutte le attribuzioni disposte nel patto di famiglia (e, quindi, anche quelle tra un fratello e l’altro fratello) fossero effettuate direttamente dal disponente.

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