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Ok all’atto impositivo se i termini sono rispettati verso un solo coobbligato

In caso di una pluralità di debitori necessaria la notifica dei termini nei confronti di uno solo soggetto passivo per acquisire il diritto di agire nei confronti di tutti gli altri

di Luigi Lovecchio

In presenza di più condebitori, è sufficiente che il termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo sia rispettato nei soli confronti di uno di essi. Nei riguardi degli altri, infatti, il Fisco può agire per il recupero del suo credito negli ordinari termini prescrizionali. In questo senso, è costante l'orientamento della Cassazione, dopo alcuni tentennamenti iniziali.

La questione

Il problema investe le molteplicità di casi in cui la disciplina tributaria prevede l’ipotesi di una pluralità di coobbligati. Si pensi, solo per fare degli esempi, ai soci di società di persone o al cessionario d’azienda, nelle fattispecie indicate nell’articolo 14 del Dlgs 472/1997. La norma di riferimento è quella dell’articolo 25, comma 1, del Dpr 602/1973, a mente della quale «il concessionario della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede». Da tale disposizione, si evince in primo luogo l’efficacia “plurisoggettiva” del ruolo che consente, pertanto, l’avvio delle procedure esecutive non solo nei riguardi del soggetto iscritto a ruolo ma anche nei confronti del condebitore, al quale il ruolo non è intestato. La cartella deve inoltre essere notificata entro i termini decadenziali di cui all’articolo 25 del Dpr 602/1973. Ci si chiede quindi se, entro tali termini, il titolo esecutivo debba essere notificato non solo al debitore principale ma anche ai condebitori.

L’orientamento della Cassazione

Come anticipato, il responso della Cassazione è, negli ultimi arresti, costantemente negativo (si vedano, tra le molte, le pronunce n. 7469/2022, n. 10649/2022, n. 26346/2021 e n. 20766/2021). Il massimo consesso desume tale principio facendo applicazione analogica dell’articolo 1310 del Codice civile, secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei riguardi di un debitore producono effetti nei confronti di tutti i coobbligati. La circostanza che la norma codicistica richiami la prescrizione, mentre nella specie si controverta di decadenza, non è stata ritenuta ostativa dalla Corte, poiché nell’ambito del rapporto tributario, che si manifesta per atti autoritativi, il riferimento naturale diventa per l’appunto quello decadenziale. In pratica, questo significa che è sufficiente che l’Amministrazione finanziaria notifichi l’atto impositivo nei termini nei confronti di uno solo soggetto passivo perché poi essa acquisisca il diritto di agire per il recupero forzoso del suo credito nei riguardi di tutti gli altri. I soggetti che vengono raggiunti per la prima volta dal provvedimento impositivo a distanza di anni devono comunque essere messi in condizione di esercitare i propri diritti di difesa e questo significa che l’atto deve essere adeguatamene motivato.

Nei comparti relativi ai principali tributi erariali (Iva, imposte sui redditi e Irap), ciò richiede sempre la notifica di accertamenti esecutivi, anche ai condebitori, poiché questo è l’unico strumento che ha la funzione di dotare l’Agenzia del titolo per attivare le azioni di riscossione. Invece con riferimento ai tributi per i quali non è applicabile l’accertamento esecutivo (ad esempio, imposte indirette sui trasferimenti), sempre secondo il su citato orientamento dei giudici di vertice, la coobbligazione può essere fatta valere direttamente in sede di recupero forzoso, con la notifica della cartella di pagamento, senza necessità di inviare l’atto di accertamento a questa propedeutico.

Tuttavia, in caso di coobbligazione paritetica - tra soggetti cioè che realizzano in modo equipollente il presupposto d’imposta (ad esempio, i contraenti nell’imposta di registro) - si è dell’opinione che l’atto impositivo iniziale debba essere sempre formato e notificato a nome di ciascun soggetto passivo, onde consentire con pienezza la facoltà di impugnazione davanti al giudice tributario.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24