Base ristretta, il socio deve contestare nell’atto introduttivo l’invalidità della notifica alla Srl
Secondo la Cassazione (21813/2022) nel giudizio tributario, in assenza della produzione di nuova documentazione, è inammissibile la deduzione di un nuovo motivo di illegittimità dell’accertamento nelle memorie illustrative
In tema di accertamento degli utili extracontabili di una società di capitali a ristretta base partecipativa, l’invalidità derivata dell’atto impositivo emesso a carico del socio – conseguente alla mancata dimostrazione da parte dell’amministrazione finanziaria della validità della notifica dell’avviso di accertamento emesso alla società partecipata – deve essere prospettata con il ricorso introduttivo a pena di inammissibilità.
Il ricorso introduttivo
La Cassazione, con l’ordinanza 21813/2022, precisa infatti che nel giudizio tributario, in assenza della produzione di nuova documentazione (come nel caso oggetto di causa), è inammissibile la deduzione di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento contenuto nelle memorie illustrative (articolo 32 del Dlgs 546/1992), in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall’articolo 24, comma 2 del Dlgs 546/1992.
La pronuncia, nel ribadire questo principio, evidenzia che lo stesso trova applicazione a prescindere dalla considerazione che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, nel caso in cui l’accertamento societario presupposto non possa considerarsi definitivo (in quanto non notificato validamente alla società), l’unica conseguenza è che il socio, impugnando l’atto impositivo a lui notificato, potrà contestare anche il contenuto dell’accertamento presupposto, ovvero il quantum della rettifica effettuata all’ente partecipato.
Contestazione «allagata»
La precisazione richiamata dalla Corte si coniuga indirettamente con quanto evidenziato dalla precedente ordinanza 21356/2022, in base alla quale – ove il socio non abbia ricevuto l’atto di accertamento emesso a carico della società di capitali a ristretta base – lo stesso avrà la facoltà di contestare nel proprio ricorso sia i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria sia il quantum della rettifica, non potendosi a lui opporre gli esiti di un processo al quale non ha preso parte e senza che rilevi l’eventuale giudicato formatosi in relazione all’atto presupposto.
Pertanto, allorquando l’atto di accertamento relativo alla società non sia stato validamente notificato alla stessa, il socio, oltre a eccepire preliminarmente l’invalidità derivata dell’atto consequenziale a lui notificato, potrà contestare nel merito le presunte riprese fiscali accertate, senza che possa considerarsi la definitività dell’atto presupposto conseguente alla mancata impugnazione da parte della società.
In sostanza, l’inopponibilità al socio dell’atto non notificato al soggetto giuridico si traduce anche nella possibilità di contestare l’atto presupposto al di là di quanto normalmente consentito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il socio può unicamente eccepire che i maggiori ricavi (o i costi ritenuti fiscalmente indeducibili) non siano stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché dimostrare la propria estraneità alla gestione societaria.
Questo articolo è realizzato da uno degli autori del Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore.
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