Controlli e liti

Spetta all’ufficio fornire prove di consapevolezza dell’impresa cessionaria

La Cgt Campania 7826/16/2022 accoglie anche il nodo pregiudiziale: per il Covid i termini di notifica erano sospesi

di Davide Settembre

In tema di accertamento per operazioni soggettivamente inesistenti l’ufficio deve provare la consapevolezza dell’impresa cessionaria di partecipare alla frode fiscale. È quanto hanno stabilito i giudici della Cgt della Campania con la sentenza n. 7826/16/2022 (presidente Ghionni Crivelli Viscont, relatore Napoli) con la quale vengono affrontate anche interessanti questioni pregiudiziali.

L’ufficio notificava, in data 11 novembre 2020, un atto di accertamento con il quale disconosceva la detrazione dell’Iva relativa a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. Il contribuente ricorreva eccependo, in via pregiudiziale, che l’atto fosse stato notificato durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione in violazione dell’articolo 157 del Dl 34/2020. Inoltre, il ricorrente contestava, nel merito, che lo stesso avviso fosse stato emanato in assenza degli elementi atti a comprovare la soggettiva inesistenza delle operazioni poste in essere.

La Ctp accoglieva il ricorso ma l’ufficio proponeva appello sostenendo, in particolare, che nell’atto erano stati indicati i motivi di urgenza e indifferibilità della notifica, trattandosi di atto connesso a un procedimento penale.

I giudici campani hanno respinto l’appello. In base al citato articolo 157, gli atti di accertamento che scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020, ma dovevano essere notificati dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022, salvo i casi di atti urgenti e indifferibili tra i quali non rientrava però la comunicazione della notizia di reato.

Sulla base dell’orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, la notifica dell’atto di accertamento non è mai condizione per la comunicazione della notitia criminis. Pertanto, secondo i giudici, l’accertamento in esame doveva essere notificato dopo il 31 dicembre 2020, in assenza di motivi di urgenza e indifferibilità.

Sotto il profilo del merito, invece, la Corte ha ricordato che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, in tema di Iva l’amministrazione finanziaria, allorché contesti il diritto alla detrazione, assumendo l’esistenza di una fatturazione relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che tali operazioni non sono state effettuate ovvero che il contribuente era consapevole di partecipare a un’operazione fraudolenta posta in essere da altri soggetti (sentenza 607/2018).

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità (sentenza 15481/2022), al fine di valutare la consapevolezza del contribuente di partecipare alla frode possono avere rilevanza sintomatica alcuni elementi (ad esempio, l’acquisto di beni a un prezzo inferiore a quello di mercato o la limitatezza di un eventuale ricarico) che non risultavano essere stati contestati dall’ufficio. In sostanza, l’atto non offriva, secondo i giudici, elementi atti a comprovare la consapevolezza del contribuente di partecipare ad una frode.

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