I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 2 agosto al 2 settembre

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali delle ultime quattro settimane

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Decreto Aiuti bis/Agevolazioni

Dl 9 agosto 2022, n. 115, GU 9 agosto 2022, n. 185

Decreto Aiuti bis: ulteriori misure a sostegno di imprese e famiglie

Il decreto d'urgenza, in vigore dal 10 agosto 2022, contiene nuove misure fiscali a sostegno di imprese e famiglie, di cui si segnalano le principali.

Iva e accisa sui carburanti

Sono prorogate le riduzioni delle aliquote:- dell' accisa (previste dal Dl 21/2022 e prorogate dal Dm 19 luglio 2022) sui carburanti: benzina, 478,40 euro per mille litri, oli da gas o gasolio usato come carburante, 367,40 euro per mille litri, gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, 182,61 euro per mille chilogrammi, gas naturale usato per autotrazione, 0 euro per metro cubo;- dell'Iva per il gas naturale usato per autotrazione (aliquota al 5%). Inoltre, la norma interviene anche sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di cui all'articolo 26, comma 1, Dlgs 504/1992 (cd. TUA), contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Per tali somministrazioni si dispone l'applicazione dell'aliquota Iva del 5%. Nel caso in cui i consumi siano stimati, l'Iva ridotta è applicata anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. La medesima aliquota Iva ridotta è, altresì, prevista per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, di cui all'articolo 16, comma 4, Dlgs 115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. Il contenimento dell'aumento dei prezzi nel settore del gas naturale per il quarto trimestre 2022, inoltre, è attuato con il mantenimento da parte dell'ARERA delle aliquote relative agli oneri generali di sistema in vigore nel terzo trimestre del 2022.

Caro energia

È prevista l'estensione del credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Si tratta dell'estensione al terzo trimestre 2022 delle agevolazioni, già riconosciute per il primo e secondo trimestre – a favore delle imprese energivore e non energivore, nonché delle imprese gasivore e non gasivore – per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica/gas naturale a fronte dell'incremento del relativo costo. Data la sostanziale analogia con le agevolazioni spettanti per il primo e secondo trimestre, si rinvia – per i chiarimenti di prassi – alla circolare 13 maggio 2022, n. 13/E (con riguardo alle imprese energivore/non energivore) e alla circolare 16 giugno 2022, n. 20/E (con riguardo alle imprese gasivore/non gasivore). In particolare, le imprese a forte consumo di energia elettrica (Dm 21 dicembre 2017), i cui costi per kWh della componente energia elettrica hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il beneficio spetta anche alle imprese non energivore, ossia alle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica. Per tali imprese il beneficio spetta qualora il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del secondo trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al secondo trimestre 2019. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022 (1° luglio – 30 settembre 2022). In favore delle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il beneficio spetta anche alle imprese non gasivore: per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo del gas naturale, calcolato come media del secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019. I crediti d'imposta sopra esaminati sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 ed entro il 31 dicembre 2022. Inoltre, gli stessi sono cedibili, solo per intero (l'utilizzo parziale del credito d'imposta tramite F24 non consente la cessione della quota non utilizzata), dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti agli albi dedicati. A seguito della cessione del credito, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione, rilasciato da un soggetto abilitato. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite F24) e comunque entro il 31 dicembre 2022. Il decreto in esame prevede, inoltre, un adempimento in capo al fornitore qualora l'impresa non gasivora/non energivora beneficiaria del credito d'imposta si sia rifornita/si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel secondo e terzo trimestre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019. In tal caso il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione, deve inviare al cliente, a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre 2022.

Fringe benefit

Viene innalzato a 600 euro il tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali (articolo 51, comma 3, Dpr 917/1986), limitatamente al periodo d'imposta 2022. Nello specifico, la norma dispone che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro. Si ricorda che la soglia (ordinariamente fissata a 258,23 euro) non costituisce una franchigia, ma un limite di rilevanza generale dei fringe benefit; per cui, se il limite viene superato nel corso del periodo d'imposta, l'importo concorre integralmente alla formazione del reddito (e in presenza di più benefit, anche se determinati con criteri differenti, il datore di lavoro deve sommarne i valori per verificare il superamento della soglia).

Imprese agricole

A sostegno delle imprese agricole si prevede che le stesse, comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, se hanno subìto danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di marzo 2022 e se, al verificarsi dell'evento, non godevano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva beneficiando di un contributo istituito dal Fondo di solidarietà nazionale di dotazione complessiva pari a 200 milioni di euro. Inoltre, viene prevista, per gli esercenti attività agricola e pesca, la proroga del credito d'imposta di cui all'articolo 18, Dl 21/2022, riconosciuto per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle stesse attività, pari al 20% della spesa sostenuta. Il beneficio, a seguito delle disposizioni del nuovo decreto, è fruibile anche per le spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

Bonus psicologo e bonus trasporti

Vengono rifinanziate le misure introdotte dal precedente decreto Aiuti: il bonus psicologo e il bonus trasporti.

Extraprofitti delle imprese energetiche

Sono previste sanzioni al 60% per chi omette il versamento entro le scadenze del contributo straordinario sugli extraprofitti. Nello specifico, il legislatore ha disposto che per le imprese energivore tenute a pagare il contributo straordinario sugli extraprofitti, previsto per calmierare il prezzo crescente dell'energia, una volta decorsi i termini del 31 agosto 2022, per l'acconto, e del 15 dicembre 2022, per il saldo, senza che i versamenti siano stati effettuati in tutto o in parte, non possono più avvalersi delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso, e dunque delle sanzioni ridotte. Gli stessi soggetti non potranno inoltre beneficiare della riduzione della metà della sanzione se pagano con un ritardo non superiore a 90 giorni. Inoltre, decorse le due scadenze, la sanzione prevista è applicata in misura doppia.

Decreto Semplificazioni/Agevolazioni

Legge 4 agosto 2022, n. 122, GU 19 agosto 2022, n. 193

Decreto Semplificazioni fiscali: conversione in legge

La legge di conversione del Dl 21 giugno 2022, n. 73, in vigore dal 20 agosto 2022, oltre a confermare numerose misure contenute nel Dl originario (ad esempio, soppressione dell'esterometro per gli acquisti territorialmente non rilevanti ai fini Iva di importo non superiore a 5.000 euro; differimento al 30 settembre per l'invio della Lipe relativa al secondo trimestre; rinvio al 31 dicembre 2022 del termine di presentazione della dichiarazione Imu 2021), contiene alcune novità di seguito segnalate.

Conservazione elettronica dei registri contabili

Viene modificato l'articolo 7, comma 4-quater, Dlgs 357/1994 al fine di consentire di conservare (come pure di tenere) i registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, anche in difetto di conservazione sostitutiva effettuata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale.

Invio dei modelli Intrastat

L'articolo 3, comma 2, Dl 73/2022, nel testo originario, aveva modificato l'articolo 50, comma 6-bis, Dl 331/1993, stabilendo che l'invio degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi dovesse essere effettuato entro la fine del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. Con la conversione in legge viene ripristinato, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni/acquisti di beni intracomunitari e delle prestazioni di servizi rese/ricevute a/da soggetti passivi Ue. La nuova disposizione è entrata in vigore il 20 agosto 2022: pertanto il termine del giorno 25 è applicabile già ai modelli Intrastat relativi al mese di luglio che dovevano, quindi, essere presentati entro il 25 agosto 2022.

Pubblicità dei contributi pubblici

L'articolo 1, commi 125-129, legge 124/2014 prevede l'assolvimento di particolari obblighi di pubblicità/trasparenza riguardanti la percezione di contributi pubblici. La novità consiste nella possibilità di assolvere tale adempimento nell'ambito della Nota integrativa al bilancio d'esercizio (in luogo della pubblicazione sul sito Internet o sul portale digitale dell'associazione di categoria) anche per i soggetti che scelgono di redigere il documento di bilancio pur non essendone obbligati. In tal caso l'adempimento va assolto nel termine previsto per la redazione del bilancio, anziché entro il 30 giugno dell'anno successivo all'erogazione del beneficio.

Estensione dei Modelli F24

È stata disposta l'estensione – ad ulteriori imposte/tasse/contributi spettanti allo Stato, Enti territoriali/previdenziali – della possibilità di utilizzare il modello F24 per il versamento/la compensazione. L'individuazione di tali nuove tipologie di imposte/tasse/contributi è demandata al Mef.

Conclusione delle attività istruttorie

Viene introdotto il comma 5-bis all'articolo 6, legge 212/2000 (Statuto del contribuente), al fine di prevedere l'obbligo, in capo all'Amministrazione finanziaria, di comunicazione al contribuente l'esito negativo dell'attività istruttoria. Per l'avvio delle attività di verifica era già previsto l'obbligo. Ora si prevede la comunicazione del termine, con esito negativo, di tali attività. La comunicazione va effettuata entro 60 giorni dalla conclusione delle attività stesse. La comunicazione con esito negativo, comunque, non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. La definizione delle modalità di comunicazione (anche mediante sms, posta elettronica anche non certificata o AppIO) è demandata all'agenzia delle Entrate. Tali disposizioni non trovano applicazione per le procedure dei controlli automatizzati delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis, Dpr 600/1973, e 54-bis, Dpr 633/1972 (avvisi di irregolarità, anche conosciuti come avvisi bonari).

Vendita diretta di immobili in caso di pignoramento o ipoteca

Il nuovo comma 2-quinquis, introdotto in sede di conversione all'articolo 52, Dpr 602/1973, prevede che, nell'ambito di una procedura di riscossione coattiva con pignoramento o ipoteca di beni, il debitore ha la possibilità di procedere alla vendita diretta di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale (ad esempio, fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, immobili in corso di definizione, lastrici solari o aree urbane), al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall'agenzia delle Entrate, su richiesta presentata dal debitore all'Agente della riscossione. Il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all'Agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di 90 giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l'Agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), Dlgs 112/1999. Le disposizioni anzidette sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data del 20 agosto 2022.

Correzione di errori contabili

Nell'ambito delle novità relative all'estensione del principio di derivazione rafforzata alle microimprese (articolo 2435-ter, Codice civile) che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria, viene stabilito che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili di cui all'articolo 83, comma 1, quarto periodo, del Tuir, rilevano anche ai fini Irap. Sia ai fini Ires che ai fini Irap è disposta la non applicabilità delle predette novità ai componenti negativi di reddito/del valore della produzione netta per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998), corrispondente al termine di accertamento (articolo 43, Dpr 600/1973 - 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, in caso di dichiarazione omessa, 31 dicembre del settimo anno successivo). Le disposizioni in esame sono applicabili dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022, ossia, in generale, a decorrere dal 2022.

Approvazione dei modelli di dichiarazione

I modelli di dichiarazione (redditi, Irap, sostituti d'imposta) devono essere approvati (unitamente alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica degli stessi) entro il 28 febbraio (29 febbraio per gli anni bisestili).

Enti del Terzo Settore

Ai fini della trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale (RUNTS), si prevede che nel computo dei 180 giorni entro i quali il RUNTS deve richiedere agli Enti pubblici territoriali le eventuali informazioni/documenti mancanti e verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione non va tenuto conto del periodo compreso tra l'1 luglio 2022 e il 15 settembre 2022 (comma 2 dell'articolo 54, Dlgs 117/2017). Inoltre, modificando l'articolo 104, comma 1, Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) si dispone, tra l'altro, che: a) le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, ossia quelli determinati includendo, oltre ai costi diretti, quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari; b) le predette attività si considerano non commerciali se i ricavi non superano di oltre il 6% (in precedenza 5%) i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre 3 periodi d'imposta consecutivi (in precedenza 2); c) i fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali/contributi e offerte erogate da Amministrazioni pubbliche non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli Enti del Terzo Settore di natura non commerciale (articolo 79, comma 5, Dlgs 117/2017); d) sono esenti Ivafe i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dagli Enti del Terzo Settore. Infine, il termine del 31 maggio per l'adeguamento, da parte degli gli Enti del Terzo Settore, degli statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore tramite la modalità semplificata di approvazione in assemblea ordinaria è rinviato al 31 dicembre 2022.

Dichiarazione Imu 2021

Anche la dichiarazione Imu degli enti non commerciali, prevista dall'articolo 1, comma 770, legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) è rinviata al 31 dicembre 2022, al pari delle dichiarazioni Imu per l'anno 2021 degli altri soggetti (di cui al comma 769 della Legge di bilancio 2020).

Segnali della crisi d'impresa

Sono modificati i parametri del debito Iva che obbliga l'agenzia delle Entrate a fare una segnalazione al contribuente, nonché – se esistente – al collegio sindacale. Si ricorda che la segnalazione viene effettuata in presenza di un debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10% del volume d'affari del modello Iva relativo all'anno precedente; la segnalazione è comunque inviata – entro 150 giorni dal termine di presentazione delle LIPE – se il debito Iva risulta superiore a 20.000 euro.

Cessioni dei bonus edilizi

Viene abrogato il comma 3 dell'articolo 57, Dl 50/2022 (Decreto Aiuti), con l'effetto che le cessioni dei bonus disciplinati dall'articolo 121, Dl 34/2020, non fruiti direttamente dall'avente diritto, sono cedibili secondo le seguenti modalità: la prima cessione è libera (ossia è effettuabile ad un qualsiasi soggetto terzo), mentre le successive due cessioni sono ammesse nell'ambito del sistema bancario/finanziario/assicurativo. Banche e società appartenenti ad un gruppo bancario hanno poi la possibilità di cedere il credito acquisito a soggetti diversi dai consumatori o utenti (come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), Dlgs 206/2005), ossia a soggetti diversi dalla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, correntista della banca/banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Le regole anzidette risultano applicabili anche ai crediti la cui opzione per lo sconto in fattura/prima cessione è stata comunicata all'agenzia delle Entrate prima del 1° maggio 2022.

Bonus energetici

Il comma 3-ter dell'articolo 2, Dl 50/2022 (Decreto Aiuti) – che prevedeva l'obbligo in capo alle imprese beneficiarie dei crediti d'imposta energetici di rispettare i limiti Ue in materia di aiuti «de minimis» - è stato abrogato.

Svalutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante

I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nel 2022 (precisamente, nell'esercizio in corso al 20 agosto 2022) hanno la possibilità di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante (ossia quelli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio) in base al loro valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata dal Mef con un apposito decreto.

Riforma della giustizia tributaria/Contenzioso

Legge 31 agosto 2022, n. 130, GU 1° settembre 2022, n. 204

Riforma della giustizia tributaria: pubblicata la legge

La legge di riforma, da tempo attesa e discussa, oltre a prevedere una definizione delle liti pendenti in Cassazione (per liti del valore sino a 100.000 euro per le quali l'agenzia delle Entrate è risultata interamente soccombente nei due gradi di merito e per le quali si paga solo il 5% del valore della lite, e per liti del valore sino a 50.000 euro per le quali l'agenzia delle Entrate è risultata in parte soccombente nei gradi di merito e per le quali si paga il 20% del valore della lite), segna la nascita della Quinta Magistratura, quella tributaria (oltre a quella civile, penale, amministrativa e militare) con importanti novità che impattano sul processo tributario. Quanto a queste ultime, segnaliamo le seguenti.

A. Modifiche al Dlgs 545/1992 (organizzazione della giurisdizione tributaria):

- cambia la definizione anacronistica di "commissione tributaria", nelle sue varie articolazioni provinciali e regionali, sostituita con quella, di natura più processuale, di "Corte di giustizia tributaria di primo grado e Corte di giustizia tributaria di secondo grado";

- i giudici tributari saranno assunti a seguito di concorso per esami, la cui materia principale sarà rappresentata dal diritto tributario.

B. Modifiche al Dlgs 546/1992 (svolgimento del processo tributario):

- le liti di valore non superiore a 3.000 euro saranno devolute ad un giudice monocratico, solo in primo grado e con udienza a distanza;

- l'udienza cautelare va fissata entro 30 giorni dalla relativa istanza e decisa lo stesso giorno (in tale sede non si potrà giudicare nel merito);

- in sede di trattazione del merito, il giudice può – a determinate condizioni – acquisire la testimonianza scritta, da rendere con le forme di cui all'articolo 257–bis del Codice di procedura civile;

- il giudice ha la possibilità di formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione, purché la lite abbia un valore non superiore a 50.000 euro (stesso limite previsto per le liti che devono passare per il procedimento di reclamo e mediazione). Si prevede, altresì, per le medesime liti, l'automatica condanna alle spese del resistente ove il ricorso sia accolto per le stesse ragioni esposte nel ricorso. Inoltre, qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50%, se il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata;

- per le liti di rimborso, l'onere della prova spetta all'ente impositore. La prova non può essere contraddittoria e dev'essere circostanziata in modo tale da dimostrare l'evasione. Inoltre, in caso di rigetto del reclamo–mediazione (articolo 17–bis, Dlgs 546/1992) è prevista la condanna ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario fiscale che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

In merito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, la legge 130/2022 entra in vigore decorso il periodo di vacatio legis, ossia il 16 settembre 2022. Per alcune novità sono previste specifiche decorrenze: ad esempio, per la testimonianza scritta e per la proposta di conciliazione, le novità interesseranno i ricorsi notificati dal 16 settembre 2022; il giudice monocratico sarà insediato per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023. Si tratta di un primo, importante, passo per la riforma di un settore importante, fino ad ora non valorizzato. Altri interventi seguiranno (dovranno seguire), come una maggiore indipendenza del giudice tributario dal Mef, in ossequio al principio costituzionale della terzietà del giudicante.

Iva/Rimborso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 agosto 2022, n. 432

Cessione d'azienda: soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell'imposta

In tema di rimborso Iva (articolo 30-ter, comma 2, Dpr 633/1972), viene individuato il soggetto legittimato a presentare la richiesta in ipotesi di cessione d'azienda. Nello specifico: poiché la cessione di un ramo d'azienda è un'operazione straordinaria nella quale si determina, in linea generale, una situazione di continuità tra i contribuenti interessati, nelle ipotesi di cessione d'azienda o di uno o più rami aziendali che abbiano comportato l'estinzione del soggetto dante causa, il cessionario deve assolvere tutti gli adempimenti, agli effetti dell'Iva successivi alla data di cessione. Pertanto, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'Iva, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento. Detto principio vale non solo in caso di operazioni di scissione, ma anche in caso di altre operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive (fusione, scissione, conferimento, cessione o donazione d'azienda, successione ereditaria, ecc.), per le quali si realizza un effetto successorio delle posizioni giuridiche attive e passive del dante causa in favore dell'avente causa. Vale, quindi, anche in caso di cessione d'azienda o di uno o più rami aziendali, anche tra due soggetti non residenti, che operano ciascuno per tramite di un proprio rappresentante fiscale in Italia.

Imu/Dichiarazione

Dm 29 luglio 2022, GU 8 agosto 2022, n. 184

Dichiarazione Imu/Impi: approvato il nuovo modello unificato

Il nuovo modello unificato sostituisce quello approvato il 30 ottobre 2012. Ai fini Impi (l'Imposta immobiliare sulle piattaforme marine, istituita con il Dl 124/2019) la dichiarazione riguarderà l'anno 2022, in quanto per i due anni precedenti i dati comunicati allo Stato saranno messi a disposizione dei Comuni senza l'intervento dei contribuenti. Il Decreto Semplificazioni fiscali ha disposto lo slittamento della scadenza, relativa al 2021, fino al 31 dicembre 2022 (articolo 35, comma 4, Dl 73/2022). A regime, la dichiarazione Imu/Impi, in forma cartacea o telematica, dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassazione. Quanto dichiarato varrà anche per gli anni successivi: solo in caso di variazioni di quanto dichiarato precedentemente è richiesta la presentazione di un nuovo modello. La dichiarazione può essere inviata alternativamente: 1) tramite i canali telematici dell'agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel (direttamente dal contribuente oppure da un soggetto incaricato; dal 7 settembre sarà predisposto un software di controllo che sarà utilizzabile dall'applicativo Desktop telematico per consentire la verifica dei file prima della loro trasmissione); 2) spedita in formato cartaceo (tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _" e dev'essere indirizzato all'ufficio tributi del Comune competente) al Comune sul cui territorio è situata la struttura interessata. La spedizione può essere effettuata dall'estero con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione, che coincide con quella di presentazione della dichiarazione.

Immobili/Fideiussione

Dm Giustizia 6 giugno 2022, n. 125, GU 24 agosto 2022, n. 197

Case in costruzione: approvato il nuovo modello per le fideiussioni

Il decreto ha individuato un nuovo formato standard per il rilascio delle fideiussioni a garanzia delle case in costruzione. Il nuovo testo, che entra in vigore il 30esimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta (quindi a partire dal 23 settembre 2022), include alcune clausole inderogabili, perché disposte nell'interesse del soggetto garantito. Le fideiussioni rilasciate tra il 16 marzo 2019 e il 22 settembre 2022 conservano efficacia sino alla loro scadenza contrattuale; nell'ipotesi in cui la fideiussione venisse rinnovata, il testo della garanzia derivante dal contratto di rinnovo dovrà essere conforme al modello standard. La fideiussione deve prevedere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (articolo 1944, comma 2, Codice civile) e dev'essere escutibile a richiesta scritta dell'acquirente, corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme corrisposte al costruttore, da inviarsi al domicilio indicato dal fideiussore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il decreto è stato emanato in forza dell'articolo 2, legge 122/2005, il quale dispone che all'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà di un edificio da costruire, il costruttore è obbligato a ottenere (nonché a rilasciarne copia all'acquirente) il rilascio – da una banca o da una compagnia di assicurazione – di una fideiussione di importo corrispondente a qualsiasi corrispettivo (oltre agli interessi legali) che il costruttore riscuota dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà. L'inottemperanza a quest'obbligo comporta la nullità del contratto, purché detta azione venga promossa dall'acquirente. Quest'ultimo potrà far valere la garanzia nelle ipotesi in cui il costruttore risulti inadempiente, come nel caso in cui intervenga il fallimento del costruttore, venga presentata una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sia pubblicata una sentenza che dichiara lo stato di insolvenza del costruttore o che dispone la sua amministrazione straordinaria. La fideiussione può essere fatta valere anche nell'ipotesi in cui il costruttore sia inadempiente all'obbligo di ottenere e consegnare all'acquirente, all'atto del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa decennale a copertura dei danni provocati all'immobile o a soggetti terzi che siano derivanti dalla rovina totale o parziale dell'edificio o da gravi difetti costruttivi (cd. postuma decennale).

Agevolazioni/Fondo perduto

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 5 agosto 2022, nn. 414, 415 e 419

Contributi a fondo perduto Covid: soggetti beneficiari

L'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine ai soggetti beneficiari dei contributi a fondo perduto nei casi di soggetti falliti, società in liquidazione e cessione del ramo d'azienda.In particolare, con: nella Risposta 414 si afferma che il contributo previsto dall'articolo 1, Dl 22 marzo 2021, n. 41 non spetta all'impresa richiedente che sia soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale (circolare agenzia delle Entrate 14 maggio 2021, n. 5/E). Pertanto, non spetta neppure il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, Dl 73/2021 all'impresa che, alla data di entrata in vigore della citata disposizione, risultava oggetto di procedura concorsuale per insolvenza; nella Risposta 415 viene analizzata la spettanza del contributo perequativo (articolo 1, commi da 16 a 27, Dl 25 maggio 2021, n. 73) in capo alle imprese in difficoltà. L'agenzia ritiene che è escluso l'accesso al beneficio per una società in liquidazione volontaria, seguita da ricorso per concordato preventivo, prima del 31 dicembre 2019 in quanto rientrante tra i casi di cui all'articolo 2, lettera c), punto 18, Regolamento Ue 651/2014; nella Risposta 419 si afferma, in relazione al contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 5, Dl 25 maggio 2021, n. 73, che – in caso di cessione di ramo d'azienda dell'impresa individuale – le somme riferibili all'impresa ceduta vanno eliminate dal calcolo dell'ammontare del fatturato medio mensile da porre a confronto per la verifica dei requisiti di accesso al contributo stesso. Si ricorda che il contributo in questione spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 (comma 8 della disposizione citata). Per inciso, viene anche precisato che il passaggio dall'attività di impresa a quella professionale (con conseguente cambio di codice Ateco) non determina alcun effetto sulle modalità di fruizione del contributo.

Agevolazioni/Crediti di imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 agosto 2022, n. 421

Bonus pubblicità: non spetta se la campagna pubblicitaria è fatta con servizi prestati da terzi

Il credito d'imposta previsto dall'articolo 57-bis, Dl 24 aprile 2017, n. 50 spetta per gli investimenti – effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali (indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato) – in campagne pubblicitarie effettuate sui mezzi di informazione, quali quotidiani (anche online), periodici, emittenti televisive e radiofoniche locali analogiche o digitali. L'agevolazione non spetta se la campagna pubblicitaria è operata indirettamente, ossia tramite i servizi prestati da terzi. Nel caso di specie, una società che si occupa di ideare, realizzare e pianificare campagne pubblicitarie, intende fatturare i mezzi pubblicitari effettuati sui media previsti dall'agevolazione già acquistati dagli organi di informazione, alla propria clientela offrendo contemporaneamente servizi complementari ed ulteriori rispetto a quelli agevolati. In tale ipotesi, però, il cliente finale non può usufruire del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, in quanto i servizi agevolabili non sono forniti direttamente dalle società editoriali, ma tramite altri soggetti. In definitiva, dall'agevolazione sono escluse le spese sostenute per la realizzazione di campagne pubblicitarie operate indirettamente mediante la fruizione di servizi resi da terzi, diversi dalle società editrici.

Agevolazioni/Bonus affitti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 agosto 2022, n. 426

Credito d'imposta affitti: canoni pagati entro il 29 agosto 2022

Ai sensi dell'articolo 28, Dl 19 maggio 2020, n. 34 spetta un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (precisamente: nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto). Il credito d'imposta è stabilito in misura percentuale (60% o 30%) in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, nonché dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Per fruire del bonus occorre aver eseguito il versamento dei canoni entro il 29 agosto 2022, e non necessariamente entro il 30 giugno 2022, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, legge 212/2000.

Redditi di impresa/Contributi previdenziali

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 4 agosto 2022, n. 412

Contributi a carico del lavoratore recuperati dall'Inps: indeducibilità

Secondo l'agenzia delle Entrate, il datore di lavoro (impresa) non può dedurre i contributi a carico del lavoratore – per annualità precedenti – recuperati dall'Inps a mezzo diffide. Nel caso specifico si tratta del recupero di contributi da eccedenza massimale (articolo 2, comma 18, legge 335/1995) per la quota parte a carico del lavoratore dipendente. In assenza di rivalsa l'onere è sostenuto dal datore di lavoro, ma non può essere dedotto né ai fini Ires né ai fini Irap. Infatti, al pari delle sanzioni e degli interessi moratori (che sono, per la prassi, indeducibili), i costi per contributi previdenziali a carico del lavoratore che vengono traslati sull'imprenditore in caso di ritardato od omesso pagamento, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, legge 218/1952 ("Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versato tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda….") rappresentano una sorta di sanzione civile intesa come reazione dell'ordinamento a un comportamento antigiuridico del datore di lavoro (così la giurisprudenza della Corte di Cassazione; cfr. sentenza 17 settembre 2015, n. 18232 e ordinanza 22 novembre 2018, n. 30238). Potranno essere dedotti, invece, i contributi per la sola quota parte riferibile al datore di lavoro.

Redditi di impresa/Canoni di locazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 agosto 2022, n. 424

Canoni di locazione ridotti in compensazione di spese di ristrutturazione sostenute dal conduttore

Nel contratto di locazione, oggetto di interpello, sono previsti canoni a scaletta o scalettati (canoni di locazione di importo variabile in aumento o in diminuzione in base a elementi predeterminati dalle parti interessate, quali il fatturato oppure l'esecuzione da parte del conduttore dei lavori necessari a rendere l'immobile idoneo all'attività commerciale che verrà ivi svolta). In particolare, sono previsti canoni annuali ridotti in alcuni anni per compensare, totalmente o parzialmente, il conduttore delle spese dallo stesso sostenute per la ristrutturazione dell'immobile. In questa ipotesi, resta fermo l'importo dei canoni che devono essere iscritti in bilancio in capo al proprietario degli immobili; in pratica, la riduzione dei canoni a scaletta o scalettati, concessa dalla parte locatrice rientra in un accordo tra le parti che non incide sulla quota dei canoni di locazione che devono essere iscritti in bilancio in base alla loro maturazione (articolo 109, comma 2, lettera b), del Tuir), ma che rappresenta l'imputazione in capo al proprietario degli immobili di una parte dei costi sostenuti dal conduttore per le migliorie apportate ai beni. Ciò ovviamente nel presupposto, più o meno esplicitato nel relativo contratto, che le opere di ristrutturazione eseguite sull'immobile da parte del conduttore ne accrescano il valore, a beneficio del proprietario dello stesso. In altre parole, il proprietario indica i canoni al lordo del presunto sconto per lavori; diversamente, con riferimento agli oneri sostenuti dal locatario mediante il meccanismo operativo della riduzione del canone, occorre fare riferimento alla natura delle spese che risultano formalmente sostenute dal conduttore. Trattandosi, nel caso di specie, di interventi necessari per rendere l'immobile idoneo allo svolgimento della gestione scelta dal conduttore – e dunque capitalizzabili al valore del bene immobile – le spese concorrono alla formazione del reddito di periodo nei limiti delle quote di ammortamento deducibili, ai sensi dell'articolo 102 del Tuir e dei coefficienti di ammortamento previsti dal Dm 31 dicembre 1988. Ai fini Iva, l'operazione assume natura permutativa, ai sensi dell'articolo 11, Dpr 633/1972 (Corte di Giustizia Ue, sentenza 23 settembre 2013, causa C-283/12, punti 36-40; Corte di Cassazione 28725/2017), con conseguente obbligo di fatturazione da parte del proprietario del canone lordo (Corte di Cassazione, sentenza 12 luglio 2006, n. 15808, successivamente richiamata dalle ordinanze 18 ottobre 2021, n. 28743 e 14 aprile 2022, n. 12254). Il conduttore, a sua volta, deve fatturare al proprietario dell'immobile il vantaggio recato a quest'ultimo dai lavori di ristrutturazione eseguiti. Quanto al momento impositivo si rinvia alla risoluzione 31 luglio 2008, n. 331/E la quale precisa che va fatto riferimento all'esecuzione della seconda prestazione, la quale funge da corrispettivo della prima.

Redditi di impresa/Cambi

Provvedimento agenzia delle Entrate 16 agosto 2022

Accertamento del cambio delle valute estere del mese di luglio 2022

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di luglio 2022. I valori indicati sono necessari ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni del Tuir laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Redditi di lavoro dipendente/Trasferte

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 agosto 2022, n. 405

Utilizzo dell'auto del dipendente per trasferte al di fuori del Comune

In caso di trasferte svolte con il mezzo proprio al di fuori del Comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro si applica l'articolo 51, comma 5, del Tuir, nel limite delle tabelle ACI di riferimento. Pertanto, il relativo indennizzo corrisposto al lavoratore per la trasferta effettuata con l'utilizzo del mezzo di trasporto personale è tassato secondo le regole della trasferta; le eventuali somme eccedenti concorrono, invece, alla formazione del reddito di lavoro dipendente. L'istante ritiene che l'erogazione di un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi di trasporto pubblico (ad esempio costo del biglietto del treno, del bus, ecc.) possa essere equiparata a quella del rimborso chilometrico, calcolato sulla base delle tabelle ACI, per espletamento di attività lavorative in un Comune diverso da quello in cui si trova la sede di lavoro. L'indennizzo è sostitutivo delle spese direttamente sostenute dal lavoratore con il mezzo proprio per il viaggio (per esempio, carburante, pedaggio autostradale, parcheggio), le quali, pertanto, non saranno rimborsate. L'agenzia delle Entrate osserva che l'indennità riconosciuta per le trasferte svolte al di fuori del territorio comunale è parametrata al costo di percorrenza stabilito in base alle tariffe del trasporto pubblico e non al costo chilometrico relativo al veicolo usato dal dipendente, che costituisce il parametro di riferimento ai fini della detassazione. Pertanto, il Fisco ritiene che laddove l'indennizzo basato sulle tariffe del trasporto pubblico risulti: a) di importo uguale o minore rispetto a quello determinato in base alle tabelle ACI, lo stesso sarà da considerarsi non imponibile ai sensi del regime delle trasferte (articolo 51, comma 5, Dpr 917/1986); b) di importo maggiore rispetto a quello determinato sulla base delle tabelle ACI, la differenza sarà da considerarsi reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 1, Dpr 917/1986).

Accertamento delle imposte/Pagamenti tracciabili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 2 agosto 2022, n. 404

RIBA e MAV consentono la riduzione dei termini di accertamento

La riduzione di 2 anni dei termini di decadenza dell'accertamento prevista per i soggetti passivi che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni superiori a 500 euro (articolo 3, Dlgs 127/2015) si applica anche agli operatori che utilizzano RIBA e MAV per il pagamento. Quindi, la tracciabilità dei pagamenti (ossia con mezzi che identificano sia le parti sia il credito oggetto di pagamento) è garantita non solo con bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità (articolo 3, comma 1, Dm 4 agosto 2016), ma anche attraverso RIBA e MAV. La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli appena descritti (articolo 4, comma 2, Dm 4 agosto 2016).

Transazioni commerciali/Interessi

Comunicato Mef, GU 24 agosto 2022, n. 197

Ritardati pagamenti: fissati gli interessi di mora per il secondo semestre 2022

Il saggio di interessi da applicare a favore del creditore, nel caso di ritardo nei pagamenti nell'ambito di transazioni commerciali (articolo 5, Dlgs 231/2002), è fissato – per il secondo semestre 2022 – nella misura dello zero per cento, a cui vanno aggiunti gli 8 punti base.

Dogane/Import

Circolare agenzia delle Dogane 9 agosto 2022, n. 29/D

Indisponibilità del sistema informatico doganale: procedura alternativa

Nei casi di indisponibilità del sistema informatico doganale-AIDA (comunicata dall'agenzia delle Dogane), gli operatori che hanno un'operatività significativa nell'ambito delle importazioni e sono in possesso di particolari requisiti possono accedere alla procedura di fall back speciale per assicurare la continuità operativa delle operazioni d'importazione. A tal fine, gli operatori devono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione dogane - Ufficio AEO Compliance e grandi imprese. Per ottenere l'autorizzazione, i soggetti interessati trasmettono all'Ufficio doganale di presentazione delle dichiarazioni doganali il dettaglio di tutte le spedizioni. I requisiti richiesti sono: 1) possesso dell'autorizzazione AEO; 2) effettuazione di almeno 1.000 dichiarazioni di importazione mensili o almeno 2.000 articoli; 3) adeguata organizzazione del magazzino per consentire l'esecuzione dei controlli della merce; 4) predisposizione di procedure e di un sistema di controllo interno che permetta di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che renda disponibile l'accesso all'Autorità doganale dei flussi. Per ricorrere alla procedura di fall back speciale, il dichiarante, deve prestare una garanzia globale a copertura di più dichiarazioni doganali. L'importo di tale garanzia è definito in base alle operazioni medie di una giornata lavorativa. L'Ufficio delle dogane seleziona le partite di merce da sottoporre a controllo e comunica al dichiarante, entro 60 minuti, le spedizioni selezionate. Il dichiarante, quindi, provvede all'iscrizione delle operazioni nei propri registri aziendali, attribuendo a ciascuna operazione un identificativo contenente data di iscrizione, serie e numero di registrazione progressivo e trattiene le partite di merce selezionate per il controllo doganale da parte dell'Ufficio. Quando le funzionalità di AIDA vengono ripristinate, il dichiarante deve presentare telematicamente le dichiarazioni doganali, precisando che la dichiarazione si riferisce ad un'operazione in cui si è ricorso alla procedura di fall back. In questo modo viene creato un collegamento tra l'operazione riportata nel registro aziendale e l'MRN che il sistema assegna alla dichiarazione, rendendo riconoscibile l'adozione della procedura di fall back speciale anche in fase di controllo.

Regime forfetario/Cause ostative

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 agosto 2022, n. 422

Detenzione di una partecipazione in una società fallita

Non può accedere al regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) la persona fisica che detiene una partecipazione in una società di persone fallita. In particolare, il socio accomandante di una società in accomandita semplice, dichiarata fallita nel 2022, non può accedere al regime forfetario a decorrere dal 2023, operando la causa ostativa di cui al comma 57, lettera d) della citata legge 190/2014, secondo la quale opera la preclusione al regime agli "esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari (…), ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni". L'agenzia osserva che la dichiarazione di fallimento di una società di persone non vale ad escludere in radice la possibile percezione di un reddito di partecipazione in capo al socio, essendo possibile, nel corso della procedura, l'esercizio provvisorio dell'impresa o, dopo la chiusura del fallimento per soddisfacimento integrale dei creditori, la cessazione dell'attività con conseguente ripartizione del residuo attivo.

Regime forfetario/Calcolo del reddito

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 12 agosto 2022, n. 428

Imposta di bollo addebitata in fattura: rilevanza nel calcolo del reddito

Secondo l'agenzia delle Entrate, i soggetti in regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) considerano come ricavi/compensi l'importo dell'imposta di bollo addebitato in fattura. Detto importo concorre alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva. Si ricorda che l'obbligo di corrispondere l'imposta di bollo è in via principale a carico dell'emittente la fattura, ma quest'ultimo potrebbe chiedere al cliente – sulla base degli accordi fra le parti – il rimborso dell'imposta. In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo, essendo l'impresa/il lavoratore autonomo il soggetto passivo, fa parte integrante dei suoi ricavi/compensi (articolo 1, comma 64, legge 190/2014), con la conseguenza che concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito. La predetta assimilazione ai ricavi/compensi era già indicata nel paragrafo 3.3 della circolare agenzia delle Entrate 14 maggio 2021, n. 5/E.

Successioni e donazioni/Rimborsi

Provvedimento agenzia delle Entrate 1° settembre 2022

Rimborsi fiscali spettanti al de cuius: modello di comunicazione

L'articolo 5, Dl 73/2022 (Decreto Semplificazioni), con l'intento di velocizzare la procedura di erogazione agli eredi dei rimborsi fiscali spettanti al defunto, introduce il nuovo comma 6-bis nell'articolo 28, Dlgs 346/1990 (Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni). Secondo la novella legislativa, i chiamati all'eredità – come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge – riceveranno direttamente, secondo la propria quota ereditaria, i rimborsi fiscali di competenza dell'agenzia delle Entrate, se l'eredità è devoluta per legge, in base alla quota ereditaria, e purché non abbiano effettuato espressa accettazione. La norma prevede, quindi, un automatismo nell'individuazione dei soggetti al fine di agevolare i pagamenti. Se la dichiarazione di successione non è presente o se l'eredità non è devoluta per legge, i rimborsi sono erogati a seguito dell'attività degli uffici dell'agenzia che provvedono alla corretta individuazione dei beneficiari. L'automatismo viene meno qualora i chiamati all'eredità abbiano preventivamente espresso una diversa volontà. A tal fine, il provvedimento in esame ha definito le modalità di trasmissione della comunicazione per chi non intende ricevere il rimborso delle somme del de cuius. Nello specifico, i soggetti chiamati all'eredità che non hanno effettuato espressa accettazione, infatti, possono comunicare all'agenzia delle Entrate che non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto, secondo quanto stabilito dal comma 6-bis citato (la comunicazione vale limitatamente ai rimborsi fiscali di competenza dell'agenzia delle Entrate). La comunicazione può essere trasmessa direttamente dal richiedente, dall'eventuale rappresentante del richiedente o tramite un incaricato autorizzato. Il modello per la comunicazione deve contenere il codice fiscale del de cuius, dell'erede e dell'eventuale rappresentante firmatario, la dichiarazione di non voler ricevere i rimborsi spettanti in qualità di chiamato all'eredità, la revoca della comunicazione inviata precedentemente. La stessa comunicazione è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web del sito delle Entrate che sarà disponibile a decorrere dal 17 ottobre 2022. Chi riceve il rimborso, ma non intende accettarlo (ma non ha provveduto a inviare la comunicazione preventiva), riversa l'importo alla stessa agenzia, secondo le indicazioni fornite con la risoluzione 86/E/2011.