Professione

Stp, attività commerciali vietate. Ma sono ammesse quelle strumentali e accessorie

Pronto Ordini del Cndcec: all’Ordine territoriale il compito di vigilare sui servizi offerti dalle società tra professionisti

di Federico Gavioli

La normativa che istituisce le società tra professionisti (Stp) prevede l’esclusività nell’oggetto sociale delle attività professionali: qualsiasi altra attività non riconducibile all’ordinamento professionale, fatta eccezione per quelle puramente strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione, è preclusa. Con il Pronto ordini 29 maggio 2023, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) torna nuovamente a occuparsi della Stp con particolare riferimento all’attività esercitata e indicata nello Statuto.

Il quesito posto al Consiglio

Un Ordine territoriale dei commercialisti pone un quesito sull’attività di una Stp iscritta nella sezione speciale dell’albo professionale. L’Ordine chiede al Consiglio nazionale se vi possa essere la sussistenza, o meno, dell’incompatibilità professionale nel caso in cui la società svolga attività nell’ambito della consulenza e assistenza in area privacy e risk management, che dovrebbe rientrare nelle attività di competenza del dottore commercialista.

La stessa la Stp, tuttavia, svolge anche l’attività di distribuzione di programmi software strumentali alla consulenza che verrebbe prestata. Osserva l’Ordine territoriale che tale attività commerciale, che consiste nella fornitura di cosiddetti “servizi innovativi” (cioè dei software), sarebbe comunque strumentale allo svolgimento dell’attività professionale e accessoria, in quanto avrebbe un’incidenza economica prevista pari al massimo al 2% del fatturato annuo della Stp.

Il quesito, in sostanza, è finalizzato a sapere se la Stp con tali caratteristiche possa essere iscritta all’albo speciale.

La normativa di riferimento

Il Cndcec ricorda, nelle risposte fornite in questi anni sulle Stp, che l’articolo 10, comma 3, della legge 183/2011 prevede che per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico possano essere costituite società secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile. La norma consente, pertanto, di far ricorso sia ai modelli personalistici (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice), sia a quelli capitalistici (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata), nonché al modello cooperativo.

Le Stp – pur potendo essere costituite utilizzando gli schemi delle società tipiche previste dal Codice civile, con la conseguenza di essere soggette alla disciplina legale del modello societario prescelto – devono rispondere ai requisiti previsti dalla disciplina speciale contenuta nell’articolo 10 della legge 183/2011 e nel Dm 34 dell’8 febbraio 2013.

La norma consente di costituire società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico. L’atto costitutivo di tali società deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci; e l’incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.

La risposta del Cndcec

Il Consiglio nazionale, nel fornire la risposta all’Ordine territoriale, ricorda che per le Stp è precluso l’inserimento nello statuto di attività che non siano qualificabili come professionali, vale a dire di attività che siano intrinsecamente commerciali, fatta eccezione per quelle attività puramente strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori, che consentano o facilitano l’esercizio dell’attività professionale come individuata nell’articolo 1 del Dlgs 139/2005 e delle correlate attività di consulenza.

Poiché nel quesito non è allegata copia dello statuto della Stp , la risposta del Cndcec si limita a ricordare che è compito degli Ordini verificare che l’attività prestata dalla Stp, per le modalità di realizzazione di eventuali servizi accessori, non si traduca in un’attività commerciale: poiché si tratta di attività che non possono identificarsi nell’ambito delle attività professionali dedotte nell’oggetto sociale della Stp, determinando l’assoggettamento della società allo statuto dell’imprenditore commerciale (ex articolo 2238 del Codice civile).

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