Imposte

Autismo, agevolazioni per le assunzioni da parte di start up

Vantaggi per le aziende ma occorre attenzione al benessere dei lavoratori

di Adriana Topo

Nel decreto legge 146/2021 ha trovato accoglienza una disposizione sulle persone che presentano una condizione dello spettro autistico. La norma è l’articolo 12-quinquies: una disposizione interessante sul piano promozionale delle persone con disabilità, ma che presenta alcune criticità da non sottovalutare.

L’indicazione ha un ambito di applicazione molto circoscritto, perché riguarda le assunzioni da parte di imprese costituite da non più di cinque anni che impieghino almeno due terzi di persone con disturbi dello spettro autistico per consentirne l’inserimento lavorativo. La situazione riguarda, quindi, solo start up a vocazione sociale, regolate dalla legge 221/2012.

In sintesi, il focus della disciplina sta nelle regole sul trattamento economico dei lavoratori ricadenti nello spettro autistico occupati in tali aziende e prevede, a loro favore, l’erogazione del minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo, integrato da una parte variabile di retribuzione collegata a obiettivi concordati individualmente. Il salario non concorre al reddito imponibile sul piano fiscale e contributivo e la pensione d’invalidità del lavoratore rimane sospesa durante il rapporto di lavoro con l’azienda.

Per l’impresa, l’incentivo economico ad assumere è appetibile. Gli utili di esercizio, se ricorrono le condizioni sopra indicate, non sono imponibili per cinque esercizi e l’impresa può ottenere il rimborso fino al 70% della retribuzione erogata a ogni lavoratore che ricade nello spettro.

L’iniziativa di legge, passata inosservata, merita di essere segnalata perché indica un passo in avanti nella politica legislativa a sostegno di un mercato del lavoro nel quale ogni individuo possa spendere le proprie qualità individuali.

La disciplina introdotta sembra, però, lontana da un’idea di valorizzazione della diversità attraverso l’inclusione perché “rinchiude” le persone autistiche in contesti nei quali prevalgono individui nella medesima situazione. L’appartenenza allo spettro dell’autismo comporta però sovente difficoltà di socializzazione, di convivenza: problemi relazionali che possono acuirsi dove le persone con caratteristiche dello spettro autistico sono concentrate.

Un altro profilo critico, in relazione all’obiettivo di politica economica, è l’utilizzo della forma giuridica della start up a vocazione sociale, un ente con caratteristiche diverse dalle imprese sociali per le quali vige il divieto permanente di distribuire utili. L’occupazione agevolata delle persone appartenenti allo spettro autistico viene, dunque, promossa dalla legge favorendo aziende che hanno, sì, la finalità di agevolare l’ingresso nel mercato di persone con una specifica condizione ma che, in primo luogo, perseguono il fine di lucro e per le quali il divieto di distribuire utili opera solo per un primo periodo.

Infine, la previsione di una contrattazione salariale sui risultati, in assenza di rinvio alla contrattazione collettiva, presuppone nel lavoratore una buona capacità di negoziazione e quindi di dialogo, skills che le persone con difficoltà non lievi sul piano dei rapporti interpersonali non sempre possiedono in misura adeguata.

Le azioni positive per l’inclusività che operano anche attraverso incentivi per le imprese sono benvenute, ma è necessario prestare sempre attenzione in primo luogo alla persona e al suo benessere.

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