I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 25 maggio al 1° giugno

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/Operazioni esenti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 maggio 2022, n. 299

Consulenza finanziaria: attività senza Iva

L'agenzia torna ad analizzare il regime di esenzione previsto per l'attività di intermediazione di valori mobiliari (articolo 10, comma 1, numeri 4) e 9), Dpr 633/1972). Una società dà incarico ad una banca di fornire prestazioni di consulenza nell'ambito delle attività di negoziazione titoli. Secondo la giurisprudenza unionale, fatta propria dall'Amministrazione finanziaria, un servizio di consulenza in materia di investimenti in titoli, in cui il prestatore del servizio di consulenza non è coinvolto nella negoziazione e conclusione del contratto tra il cliente e la parte che promuove i titoli, non rientra nel campo di applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 135 della Direttiva 2006/112/Ce (Rm 15 maggio 2018, n. 38/E). Pertanto, occorre distinguere l'attività di intermediazione dei valori immobiliari, esentata dall'Iva, rispetto a quella di consulenza in materia di investimento titoli, assoggettata a imposta con aliquota ordinaria. Nel caso di specie, sebbene l'agenzia delle Entrate abbia ritenuto l'attività svolta dalla banca riconducibile nel novero delle attività di negoziazione di valori mobiliari (esentata dall'Iva), la stessa ha richiesto alla società, ai fini della concreta possibilità di applicare il regime di esenzione, di verificare che la predetta attività si configuri come una complessa operazione economica, non frazionabile artificiosamente, la cui prestazione di servizi predominante presenti i tratti essenziali che caratterizzano l'attività di mediazione secondo i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (Corte di Giustizia Ue 13 dicembre 2001, causa C-235/00).

Iva/Iva estera

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 26 maggio 2022, n. 304

Appalti internazionali per la realizzazione di impianti: rilevanza Iva

Viene analizzato il trattamento Iva di operazioni rese in esecuzione di un appalto internazionale, avente ad oggetto la realizzazione di impianti da collaudare o sviluppare in Paesi extra-Ue. Nel caso di specie, l'istante svolge attività di progettazione dell'impianto (engineering) e di reperimento e fornitura dei beni che compongono l'impianto stesso (procurement). Queste due tipologie di operazioni, in particolare, presentano una distinta utilità economica, per cui, secondo l'agenzia, non si è in presenza di un'operazione unitaria, ma di due operazioni aventi un'autonoma rilevanza ai fini Iva. Secondo l'agenzia, si ha un'operazione unitaria «solo in presenza di operazione complessa la cui sussistenza implica, in particolare, che le prestazioni e/o cessioni formalmente distinte, che potrebbero essere eseguite separatamente dando luogo ad una differente imposizione, non sono tra loro indipendenti. In base all'orientamento espresso dai giudici comunitari, detta circostanza si verifica quando: due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un'unica operazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale (cfr., in questo senso, sentenza, C-41/04); una o più prestazioni costituiscono la prestazione principale, mentre l'altra o le altre prestazioni costituiscono una prestazione accessoria o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale». In ambito internazionale si utilizza effettuare contratti relativi ad operazioni EPC (engineering, procurement, construction) che si caratterizzano per la contemporanea presenza di tre differenti attività: engineering, che ha come oggetto il disegno del progetto e il controllo degli aspetti tecnici dell'impianto e dei materiali necessari; procurement, con cui si rifornisce dei sopracitati materiali e di altri elementi (da dare al cliente senza lavorazioni); construction, ossia il monitoraggio del montaggio e collaudo dell'impianto ossia la sua costruzione vera e propria. Ne deriva che, nel caso di specie, l'attività di engineering rappresenta una prestazione di servizio territorialmente non significativa ai fini Iva in Italia, poiché effettuata in rapporto a un bene immobile sito all'estero (articolo 7-quater, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972). Diversamente, l'attività di procurement va inquadrata nelle operazioni di cessioni di beni all'esportazione, che sono non imponibili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972 (operazioni che rilevano ai fini della maturazione del plafond utilizzabile dagli esportatori abituali). Quanto all'attività di construction, nel caso in esame essa viene affidata ad una società controllata costituita nel Paese di realizzazione dell'impianto, mentre la società istante ha il solo compito di effettuare acquisti presso fornitori italiani che spediscono i beni direttamente nel territorio extra-Ue dove ha sede l'impianto (per la cessione di beni si ha, quindi, un'operazione triangolare non imponibile ai sensi del citato articolo 8).

Iva/Rimborso

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 maggio 2022, n. 309

Fallimento del committente e recupero dell'Iva da parte del creditore che ha cessato

Se il creditore ha cessato l'attività (e chiuso la partita Iva) – dopo aver assolto tutti gli adempimenti di legge, anche avendo fatto concorrere l'Iva addebitata in rivalsa nella liquidazione periodica e annuale di riferimento – il recupero dell'Iva di rivalsa non incassata può avvenire anche mediante l'istanza di rimborso presentata all'agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 30-ter, Dpr 633/1972. La mancata emissione della nota di credito (rimedio di ordine generale per il recupero dell'imposta), infatti, non dipende da una colpevole inerzia del contribuente (condizioni soggettive), per cui la situazione rientra tra le ipotesi residuali ed eccezionali per cui sussistono condizioni oggettive per presentare istanza di rimborso, al fine di recuperare l'Iva non incassata dal committente fallito, senza dover riaprire la propria partita Iva.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 maggio 2022, n. 313

Cessione di veicoli per disabili: documentazione per fruire dell'aliquota ridotta

Nell'ambito della cessione di veicoli in favore di disabili, l'aliquota Iva ridotta al 4% (prevista dal numero 31) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972) si applica a fronte della presentazione della documentazione prevista dall'articolo 1, Dm 16 maggio 1986, come da ultimo modificato dal Dm 13 gennaio 2022 (in vigore dal 29 gennaio 2022). A tal fine è sufficiente presentare copia semplice della patente di guida recante l'indicazione degli adattamenti al veicolo (ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, Codice della strada; cfr. articolo 1, comma 2, Dm 16 maggio 1986) e un atto notorio contenente la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si sia fruito dell'agevolazione. In precedenza, tali soggetti dovevano presentare, oltre alla patente di guida, anche un verbale di invalidità o di handicap in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione.

Iva/Contributi pubblici

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 maggio 2022, n. 316

Società in house: contributi regionali con rilevanza Iva

Sono rilevanti ai fini Iva i contributi pubblici erogati da una Regione a una società in house, avente come socio unico l'ente territoriale, che svolge le funzioni in materia di stipula e gestione dei contratti di servizio inerenti al trasporto pubblico locale su gomma in qualità di società affidataria delle medesime funzioni. Secondo l'agenzia, infatti, sussistono, sia il presupposto soggettivo (articolo 4, Dpr 633/1972) che quello oggettivo (articoli 2 e 3, Dpr 633/1972) dell'imposta: 1) le società in house devono considerarsi organismi aventi una loro autonoma soggettività giuridica rispetto all'ente di appartenenza (presupposto soggettivo); 2) la regolamentazione del concreto assetto degli interessi delle parti (obblighi a carico della società per il raggiungimento di determinati standard qualitativi e quantitativi di esecuzione delle attività affidate; tempi di esecuzione; obblighi di rendicontazione dei costi sostenuti; oneri finanziari posti a carico della società in caso di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione), fa presupporre la sussistenza di un rapporto giuridico sinallagmatico tra le parti, caratterizzato dal vincolo di effettiva corrispettività tra l'attività finanziata e le somme erogate (presupposto oggettivo). La società potrà, secondo i principi generali, detrarre l'Iva assolta sull'acquisto di beni e servizi, anche se le attività sono finanziate dalla Regione. In particolare, potrà detrarre l'imposta dovuta o assolta per l'acquisto di beni e servizi se e nella misura in cui i predetti acquisti riguardino l'effettuazione, a valle, di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione, essendo a tal fine ininfluente la provenienza e la qualificazione delle somme erogate per il finanziamento dell'attività svolta.

Iva/Distacco di personale

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 maggio 2022, n. 318

Distacco di personale tra casa madre e filiale: trattamento Iva

Il documento delinea il trattamento ai fini Iva applicabile al trasferimento di funzioni e di personale intercorrenti tra casa madre e stabile organizzazione, nonché tra due stabili organizzazioni. Nel caso di specie, la casa madre estera intende centralizzare una determinata attività presso la sua stabile organizzazione italiana, attraverso il trasferimento degli operatori che attualmente operano presso altre due branch estere. A seguito del trasferimento, non si determina alcuna successione legale nei contratti con la clientela e con i fornitori, che rimangono tutti in capo alla casa madre. In via di principio il trasferimento avviene all'interno del medesimo soggetto economico (la casa madre). Sennonché la casa madre e la branch partecipano a gruppi Iva differenti, situazione che rende rilevanti ai fini Iva le operazioni intercorrenti tra i due soggetti, nonché tra le due stabili organizzazioni. Nel caso di specie, tuttavia, l'operazione si traduce, di fatto, nella stipula, da parte degli operatori, di un nuovo contratto di lavoro secondo la legislazione italiana presso la sede di destinazione, previa interruzione del contratto di lavoro presso la sede originaria. Tale operazione, per come strutturata, non fa emergere profili di rilievo ai fini Iva, riguardando, essenzialmente, la rinegoziazione, da parte degli operatori, del nuovo contratto di lavoro presso la nuova sede secondo la legislazione italiana, previa risoluzione del precedente contratto di lavoro.

Imposta di successione/Dichiarazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 maggio 2022, n. 296

Dichiarazione di successione: soggetti obbligati alla presentazione

L'agenzia, richiamando quanto disposto dalla Corte di Cassazione, sentenza 12 aprile 2022, n. 11832, ha precisato che i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione (di cui all'articolo 28, Dlgs 346/1990) sono i soggetti chiamati all'eredità, almeno fino al momento della loro rinuncia (cfr. articolo 28, comma 5, Dlgs 346/1990). Pertanto, i soggetti chiamati all'eredità (siano essi eredi testamentari o legittimi) sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di successione, ad esclusione dei casi di rinuncia all'eredità o di nomina di un curatore dell'eredità stessa.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 maggio 2022, n. 314

Superbonus: verifica della natura residenziale del condominio

L'agenzia fissa i criteri di determinazione della superficie residenziale di edificio condominiale ai fini del Superbonus 110% (articolo 119, Dl 19 maggio 2020, n. 34 cd. Decreto Rilancio). A tal fine, per la verifica della natura residenziale del fabbricato, non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone. Pertanto, ad esempio, nel caso di un box o di una cantina pertinenziale di un'abitazione oppure nel caso di un magazzino pertinenziale di un'unità immobiliare a destinazione commerciale, la superficie catastale di tali pertinenze non va considerata. Una volta verificata la prevalenza abitativa, la pertinenza potrà entrare a far parte della determinazione del limite massimo di spesa ammesso all'agevolazione: in pratica, il limite di spesa per gli interventi sulle parti comuni andrà calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui si compone l'immobile (nel caso in esame, sei), comprese le unità adibite, nel caso in esame, a camere d'albergo e l'autorimessa.

Agevolazioni/Tasso di attualizzazione e rivalutazione

Dm Sviluppo economico 23 maggio 2022, GU 30 maggio 2022, n. 125

Agevolazioni alle imprese: tasso di attualizzazione e rivalutazione

A partire dal 1° giugno 2022, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008), il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni alle imprese, è pari allo 0,81%.

Agevolazioni/Impatriati

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 maggio 2022, n. 315

Regime di favore per lavoratori impatriati: ne può fruire anche per il procuratore sportivo

L'attività dell'agente (o procuratore) sportivo è delineata dal Dlgs 28 febbraio 2021, n. 37. Secondo l'articolo 3, comma 1 della citata disposizione l'agente sportivo è «il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI …, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione». Dalla definizione – e dall'obbligo di superamento di un esame di abilitazione (articolo 4) – emerge che l'agente sportivo fornisce servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione, il che implica che egli, nell'esercizio della sua attività, attinga a specifiche competenze professionali, riguardanti lo speciale settore dell'ordinamento giuridico sportivo, che valgono a rendere rilevante l'apporto personale dell'agente nella prestazione di assistenza professionale resa al cliente. L'agente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del medesimo Dlgs, percepisce un compenso stabilito dalle parti in misura forfetaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, oppure sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo. Quanto sopra evidenzia come l'esercizio dell'attività di agente sportivo costituisca esercizio di una libera professione. Quale lavoratore autonomo ha diritto a fruire del regime speciale di cui all'articolo 16, Dlgs 14 settembre 2015, n. 147 (regime degli impatriati). Ai fini della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, i redditi di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio dell'attività di agente/procuratore sportivo svolta nel territorio dello Stato italiano concorrono, dunque, alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30%, a partire dal periodo d'imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia (nel caso, 2022) e per i quattro periodi d'imposta successivi.

Redditi di impresa/Super ammortamento

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 31 maggio 2022, n. 317

Eliminazione del bene agevolato dal processo produttivo

L'eliminazione volontaria del bene agevolato (che ha fruito del super ammortamento di cui all'articolo 1, commi 91-94 e 97, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, Dl 34/2019) fa perdere il beneficio fiscale (consistente nella possibilità di maggiorare del 40% – con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing – il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. La maggiorazione si concretizza in una deduzione extra-contabile sulla base dei coefficienti di cui al Dm 31 dicembre 1988). Nel caso di specie, il contribuente ha dismesso il bene al termine del contratto di noleggio (l'istante fornisce attrezzi ai propri clienti tramite contratti di noleggio a lungo termine, della durata pari alla vita economico-tecnica dei beni) e provveduto alla materiale distruzione del bene stesso, anticipatamente rispetto al periodo di fruizione previsto per dedurre extracontabilmente le quote relative al super ammortamento. L'agenzia chiarisce che il soggetto beneficiario – dopo la cessazione del rapporto contrattuale e l'eliminazione volontaria del bene dal processo produttivo – non può continuare a fruire di eventuali quote residue non dedotte della maggiorazione relativa al maxi ammortamento (la cui durata è fissata dall'articolo 102, comma 2 del Tuir). Nel caso di specie, la vita economica (ammortamento civilistico, della durata massima di 4 anni) è inferiore al periodo di ammortamento fiscale minimo calcolato applicando i coefficienti previsti dal Dm 31 dicembre 1988 (8 anni), per cui le quote di ammortamento imputate a Conto economico sono sempre superiori a quelle massime fiscalmente deducibili. Pertanto, al termine del contratto di noleggio (che coincide con il termine della vita utile del bene) gli attrezzi sono ritirati dalla società ed estromessi dal mercato tramite materiale distruzione. Nell'ipotesi prospettata il contribuente non può continuare a dedurre extracontabilmente le quote di super ammortamento anche successivamente al ritiro e alla distruzione dei beni stessi, fino ad esaurimento. Già la Cm 12/E/2016, paragrafo 10.8 aveva precisato che: 1) se l'impresa imputa a Conto economico un ammortamento inferiore a quello massimo fiscalmente ammesso, la variazione in diminuzione relativa al super ammortamento dev'essere determinata in base ai coefficienti fiscali; 2) in caso di cessione o di eliminazione del bene dal processo produttivo, non si può fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione. La fattispecie prospettata non è assimilabile al caso trattato nell'esempio 4 della Cm 23/E/2016, paragrafo 4.1 (che si riferiva all'ipotesi in cui l'ammortamento civilistico è superiore all'ammortamento fiscale e, quindi, il processo di ammortamento contabile si conclude in un lasso temporale più breve rispetto a quello fiscale), poiché nella Risposta in esame l'avvio dei beni alla distruzione (per una precisa strategia aziendale volta a voler eliminare i beni usati per poter vendere quelli nuovi) rappresenta una situazione del tutto analoga a quella che si avrebbe nell'ipotesi di cessione del bene. Anche la Cm 9/E/2021, paragrafo 7.2 aveva chiarito che il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell'agevolazione (il riferimento è all'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 1060, legge 178/2020), mentre si decade nell'ipotesi in cui i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o siano destinati a strutture produttive ubicate all'estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione (cd. periodo di sorveglianza), dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario. Per cui non è possibile continuare a fruire della maggiorazione relativa al super ammortamento dopo la cessazione del rapporto contrattuale e l'eliminazione del bene dal processo produttivo.

Dichiarazioni dei redditi/Modello 730

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 maggio 2022

Modello 730 a credito: elementi di incoerenza

Il Provvedimento individua gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, Dlgs 21 novembre 2014, n. 175. Nello specifico, gli elementi di incoerenza sono individuati: 1) nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente; 2) nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche; 3) nella presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti. Gli elementi individuati, invariati rispetto a quelli degli scorsi anni, trovano applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai Caf o ai professionisti abilitati.

Enti no profit/Obblighi dichiarativi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 27 maggio 2022, n. 312

Ente non commerciale con partita Iva: obblighi dichiarativi

Un ente non commerciale svolge attività di formazione come scuola straniera operante in Italia e si qualifica come ente senza fini di lucro non riconosciuto. Lo svolgimento dell'attività posta in essere assume i connotati dell'attività d'impresa (in quanto la stessa presenta i caratteri di abitualità, professionalità e sistematicità), con l'effetto che l'ente deve tenere le scritture contabili e adempiere ai conseguenti obblighi dichiarativi (anche in mancanza di reddito). Già con la Rm 16 dicembre 2011, n. 126/E era stato affermato che il presupposto, affinché anche agli enti non commerciali sia imposta la tenuta delle stesse scritture contabili, è che gli stessi esercitino attività commerciali, intendendosi per tali quelle che sono produttive di reddito d'impresa ai fini Ires (articolo 55 del Tuir), attività che assumono, in capo agli stessi, rilevanza anche agli effetti dell'Iva. Pertanto, l'acquisizione della partita Iva da parte dell'ente sottintende che lo stesso effettui operazioni che abbiano i connotati dell'esercizio di attività d'impresa e, conseguentemente, che sussista in capo allo stesso l'obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo anche in mancanza di redditi. L'obbligo dichiarativo riguarda anche l'Irap, nonostante l'esenzione dall'imposta di cui beneficia, atteso che – ai sensi dell'articolo 19, Dlgs 446/1997 – ogni soggetto passivo è tenuto a dichiarare i componenti del valore della produzione, ancorché non ne consegua un debito d'imposta.

Riscossione/Tasse automobilistiche

Provvedimento agenzia delle Entrate 26 maggio 2022

Valle d'Aosta: soppressi i bollettini per il pagamento delle tasse automobilistiche

La Regione Valle d'Aosta ha il compito di riscuotere direttamente le tasse automobilistiche, in forza del Dlgs 13/2008 che ha trasferito alla Regione autonoma Valle d'Aosta le funzioni amministrative inerenti alla motorizzazione civile, attribuendo alla stessa Regione la funzione di riscuotere l'intero gettito della tassa automobilistica incluso l'accertamento il recupero e i rimborsi (cfr. articolo 3, comma 4, della norma citata). Le disposizioni attuative del Dlgs 13/2008 sono contenute nel Dpcm 9 novembre 2009, che ha stabilito la riscossione diretta delle tasse automobilistica con decorrenza 1° gennaio 2010. Le leggi regionali n. 9/2008 e n. 7/2010 hanno regolato la materia. Pertanto, vengono soppressi il bollettino generico per il ciclomotore con banda verde, quello per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con banda rossa e quello per il riversamento tasse automobilistiche con banda grigia (i versamenti erano effettuati presso i conti correnti postali n. 9118-Tasse automobilistiche Regione Valle d'Aosta e n. 2113-Riversamento Tasse automobilistiche Regione Valle d'Aosta).

Riscossione/Centro Operativo di Pescara

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 maggio 2022

Riscossione di crediti tributari in un altro Stato: Ufficio competente

Viene individuato l'Ufficio competente a svolgere le attività connesse all'esecuzione di richieste di assistenza in materia di riscossione di crediti tributari sorti in un altro Stato nei confronti di soggetti non residenti né domiciliati fiscalmente in Italia, ovvero non identificati fiscalmente in Italia. L'attività descritta verrà svolta dal Centro Operativo di Pescara (COP). Il Centro è, quindi, competente per l'esecuzione delle richieste di mutua assistenza formulate da Stati esteri nei confronti di soggetti debitori non residenti e non domiciliati fiscalmente nel territorio dello Stato, che possono essere già identificati ovvero privi di identificativo fiscale in Italia. La scelta dell'Ufficio di Pescara è dettata dal fatto che il Centro Operativo ha già competenza in relazione a molteplici attività operative concernenti la gestione dei rapporti con i soggetti non residenti (es. la gestione dei rimborsi Iva, ai sensi dell'articolo 38-bis2, Dpr 633/1972). Per le controversie relative agli atti emessi dal Centro Operativo di Pescara è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 30 maggio 2022, n. 23/E

Attività agricola e della pesca: codice tributo per l'utilizzo del tax credit carburante

È stato istituito il codice tributo 6965 per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, di cui all'articolo 18, Dl 21 marzo 2022, n. 21. Il credito d'imposta – riconosciuto ai predetti soggetti a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle suddette attività – è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva. Esso non rileva ai fini Ires, Irap, né ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. Inoltre, non si applica il limite annuale di utilizzo pari a 250.000 euro per i crediti da quadro RU né il limite massimo di crediti compensabili pari a 2.000.000 di euro (articolo 34, legge 388/2000). Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022, è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni solo a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ed imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. In caso di cessione, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione. Il credito d'imposta ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente e comunque entro il 31 dicembre 2022. Con un successivo provvedimento dell'agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative della cessione e della tracciabilità dei crediti d'imposta.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 31 maggio 2022, n. 24/E

Rientro di docenti e ricercatori: codici tributo per il versamento degli importi a seguito di opzione per il regime di favore

La risoluzione istituisce i codici tributo per il versamento, tramite il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide), degli importi per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, comma 5-ter, Dl 30 aprile 2019, n. 34. Si tratta dei codici tributo 1880 e 1881 (per versare il tributo dovuto nella misura, rispettivamente, del 10% e del 5%; nel campo «anno di riferimento» va indicato l'anno corrispondente al primo periodo d'imposta di fruizione dei benefici fiscali), che consentono ai soggetti interessati – docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Aire o che siano cittadini di Stati membri Ue, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime di cui all'articolo 44, Dl 78/2010 – di optare per l'applicazione delle disposizioni dettate dal comma 3-ter del medesimo articolo, ossia per prolungare il beneficio a partire dal 2022 (articolo 1, comma 763, legge 234/2021). L'esercizio di tale opzione è subordinato al versamento di un importo del 10% o del 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione e le modalità sono state stabilite con Provvedimento agenzia delle Entrate 31 marzo 2022. Gli importi dovuti per esercitare l'opzione possono essere versati solo con il modello di pagamento F24 Elide, senza la possibilità di avvalersi della compensazione, ed entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione. I soggetti per cui tale periodo si è concluso entro il 31 dicembre 2021, effettuano il versamento entro il 27 settembre 2022.