Adempimenti

Start up e Pmi innovative, in Redditi 2022 debutta la nuova detrazione del 50%

Va indicata in colonna 4 del rigo RP80 con codice «3» se riferita a una start up e con codice «4» per investimenti in Pmi. Il codice «5» si usa per la del 30% sull'importo eccedente 300mila euro

ADOBESTOCK

di Marco Vignoli e Stefano Vignoli

Le agevolazioni per investimenti in start up o Pmi innovative effettuati dalle persone fisiche nel periodo di imposta 2021 vanno indicati nel modello dichiarativo Redditi 2022 PF, nella sezione VI del quadro RP, al rigo RP80 avendo cura di compilare un rigo per ciascun investimento. La detrazione viene infatti fruita nel modello Redditi, non essendo possibile indicarla nel modello 730 (circolare 26/E/2015).

Sono agevolabili gli investimenti effettuati direttamente, tramite fiduciaria (risoluzione 9/E/2015) ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start up e Pmi innovative.

In base all'articolo 29 del Dl 179/2012, i conferimenti in denaro effettuati in una o più start up o Pmi innovative e mantenuti per almeno tre anni beneficiano di:

• una detrazione Irpef del 30% per gli investimenti effettuati da persone fisiche nei limiti di 1 milione di euro;

• una deduzione della base imponibile Ires pari al 30% per investimenti effettuati da soggetti Ires fino all'importo massimo di 1,8 milioni di euro.

La deduzione può competere anche alla persona fisica socia di società che ha optato per il regime di trasparenza ex articolo 116 Tuir: in questo caso l'eccedenza trasferita va indicata al rigo RP34.

L'agevolazione spetta nel limite massimo di 15 milioni di euro di conferimenti agevolabili per ciascuna impresa (limite comunitario richiamato dall'articolo 4, comma 7 del Dm 7 maggio 2019). Condizione per fruire della detrazione è che l'investitore riceva e conservi una certificazione della società innovativa che attesti il mancato superamento del limite di 15 milioni, oltre a copia del piano di investimento.

Un ulteriore incentivo è stato previsto dall'articolo 38 del Dl 34/2020 che ha introdotto l'articolo 29-bis al Dl 179/2012, con una detrazione ai fini Irpef maggiorata al 50 per cento: in questo caso l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 100 mila euro per le start up e 300 mila euro per le Pmi innovative.

Quest'ultima agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (Ue) 1407/2013 sugli aiuti de minimis e si rivolge esclusivamente alle persone fisiche in quanto ai soggetti Ires rimane soltanto la possibilità di beneficiare della deduzione del 30% della base imponibile.

La detrazione del 50% per gli investimenti:

• in start up è alternativa e non cumulabile con la detrazione del 30 per cento;

• in Pmi innovative spetta prioritariamente rispetto alla detrazione prevista dall'articolo 29 Dl 179/2012; sull'importo eccedente compete il 30% fermo restando il limite de minimis.

L'alternatività è da riferirsi all'operazione: pertanto chi investe 200 mila euro in una start up innovativa preferirà la detrazione di 60 mila euro prevista dall'articolo 29 in luogo di quella limitata a 50 mila euro (articolo 29-bis).

Ad ogni modo la scelta tra 30% e 50% non si fa in sede di dichiarazione in quanto l'agevolazione prevista dall'articolo 29-bis richiede che l'impresa beneficiaria trasmetta preventivamente apposita istanza al Mise.

Considerati i ritardi nell'attivazione della procedura, gli investimenti effettuati a gennaio e febbraio 2021 sono stati comunicati entro il 30 aprile 2021. In dichiarazione, la nuova detrazione del 50% va indicata in colonna 4 del rigo RP80 con codice «3» se riferita a una start up e con codice «4» per investimenti in Pmi, avendo cura di riportare con il codice «5» l'ulteriore detrazione del 30% sull'importo eccedente 300mila euro.

Il credito di imposta, corrispondente al 30% o 50% dell'investimento effettuato (colonna 3), deve essere indicato in colonna 5 ed è fruibile nei limiti dell'imposta lorda (RN21 colonna 2) con possibilità di portare in detrazione l'eccedenza nei periodi di imposta successivi (RN47), ma non oltre il terzo.

L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del triennio comporta la decadenza dal beneficio e il contribuente indicherà l'importo detratto da restituire in colonna 8 (che confluirà nel rigo RN5), unitamente agli interessi legali (colonna 7) e l'eccedenza di detrazione non ancora fruita e non più spettante (colonna 9).

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